Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
03/12/2012
«Atto politico» e «Stato di diritto» nella sentenza n. 81 del 2012 della Corte costituzionale
I rapporti fra giurisdizione e politica sono da tempo ricostruiti in termini conflittuali o quanto meno problematici. La questione, per la verità, viene periodicamente riscoperta quasi fosse una novità, ma agita dottrina e giurisprudenza da quasi un secolo e risale all'antica norma dell'art. 31, T.U. Cons. Stato del 1924, che sottraeva al controllo del giudice amministrativo gli "atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio politico". Il codice del processo amministrativo, invero, all'art. 7 ha ribadito la tradizione legislativa che vuole la sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti adottati dal governo nell'esercizio del potere politico. La sentenza in commento - in tema di nomine di organi politici e parità di trattamento uomo-donna nell'accesso alle cariche politiche - testimonia che anche in sede giustizia costituzionale la verifica e la rilevanza dell'atto "politico" è senz'altro controversa. La Consulta, comunque, afferma che la valutazione degli atti politici rispetto ai parametri normativi è un controllo giuridico al quale tali atti non si possono sottrarre poiché secondo i "fondamentali principi dello Stato di diritto" anche tali atti debbono sottostare ai limiti giuridici ad essi imposti dall'ordinamento ed alle verifiche di legittimità e validità nelle sedi appropriate.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del
pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la
diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è
vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art.
171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165