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02/02/2016
FINANZA PUBBLICA / Imposte e tasse

730 precompilato: occhio ai dati sanitari

Nessuno stop all'iniziativa, ma il Garante ricorda che nell'ambito della dichiarazione precompilata vanno messe in campo particolari tutele per il trattamento dei dati sanitari.

L'operazione "730 precompilato" rappresenta certamente un passo importante nel cammino non sempre scorrevole (e non sempre sostenuto a dovere) della semplificazione. Un'iniziativa che ha cominciato a dare senza dubbio i suoi frutti se solo si pensa che, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle entrate con il comunicato dello scorso 29 luglio e come abbiamo subito segnalato ai nostri lettori, su un totale di 20,4 milioni di dichiarazioni predisposte, oltre 19 milioni sono state quelle inviate (1.414.478 direttamente dai contribuenti online e 17.627.068 tramite Caf e intermediari) con una crescita esponenziale anche per le richieste di attivazione dei servizi telematici e Fisconline, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 4 milioni e 500mila utenti.
Il meccanismo congegnato per far sì che i dati siano somministrati direttamente dalle Entrate prevede, per le spese sanitarie, il loro inserimento automatico nella dichiarazione precompilata, con un Sistema Tessera Sanitaria chiamato a mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute dai cittadini e trasmesse dalle strutture sanitarie accreditate, dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalle farmacie. Le informazioni - le quali comprendono l'importo della spesa, nonché il codice fiscale dell'assistito e del prestatore di beni/servizi - sono direttamente collegate a prestazioni sanitarie e, come tali, fanno scattare alcuni alert in materia di trattamento di dati che necessitano di una particolare blindatura.

Il Garante ha scritto
Proprio a tal proposito, qualche giorno fa il Garante della privacy ha scritto al Ministero della salute, alle Regioni ed alle associazioni di categoria per chiedere che il meccanismo, certamente utile e vantaggioso per i cittadini-contribuenti, sia retto da un idoneo sistema di tutele. In particolare, l'Autorità ha chiesto espressamente che siano tempestivamente informati tutti i soggetti coinvolti, al fine di sciogliere eventuali dubbi applicativi e garantire la libera scelta di ogni soggetto.

Opposizione e cancellazione
Nella lettera viene ricordato che l'interessato ha facoltà di chiedere al soggetto che eroga il servizio sanitario di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o, qualora già trasmessi, di ottenere la cancellazione anche di singole spese. Si tratta di una facoltà non riservata al solo contribuente, ma estesa anche alle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli over 16.

Come ci si oppone
Per farlo, è sufficiente che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso sia chiesto oralmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale. Per l'anno di imposta già chiuso era previsto, invece, l'esercizio di tale facoltà nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 gennaio 2016, mediante comunicazione all'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi di rilascio di scontrino parlante da parte delle farmacie, ci si potrà opporre semplicemente non comunicando il proprio codice fiscale.

Attenzione al periodo dal 10 febbraio al 9 marzo 2016
Infine, dal prossimo 10 febbraio al 9 marzo del corrente anno - e, negli anni seguenti dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento - il soggetto interessato potrà consultare, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, consultare l'elenco delle spese sanitarie (compresi i farmaci del c.d. "scontrino parlante") trasmesse e opporsi alla messa a disposizione anche di singole spese all'Agenzia, richiedendone la cancellazione senza ritardo da parte del sistema.

Storicizzazione e cancellazione
La nota del Garante rammenta a riguardo che i dati non trattati, per i quali è pervenuta la richiesta di cancellazione, non saranno sottoposti a procedura di storicizzazione e saranno, pertanto, cancellati, entro l'anno successivo al periodo di riferimento.

Solo macrodati
La consultazione "in chiaro" delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute è consentita esclusivamente all'assistito sul sito Web del Sistema Tessera Sanitaria. L'Autorità ricorda, infatti, che l'Agenzia può accedere solo a dati automaticamente aggregati dal MEF, mentre gli intermediari abilitati possono - ovviamente, su delega del contribuente - accedere solo al totale delle spese sanitarie detraibili.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Autorità varie - Garante protezione dati personali 25 Gennaio 2016


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