Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1954, n. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1954, n. 73

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, giusta lo stato di previsione della entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è preposto, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.

Art. 4

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore preposto alle Finanze può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale.

Art. 5

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dall'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.

Art. 6

L'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 70 della rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio".

L'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al capitolo indicato nel comma precedente.

Art. 7

Con decreti dell'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio possono essere inscritte le somme occorrenti per "saldi spese residue".

Art. 8

E' autorizzata per l'anno finanziario 1954-55 la spesa di L. 150.000.000 che si iscrive al capitolo n. 407 dello stato di previsione della spesa (rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio") annesso alla presente legge, per provvedere all'arredamento di edifici adibiti a scuole elementari costruiti dalla Regione, all'acquisto di materiale didattico occorrente per dette scuole e all'acquisto di attrezzi scientifici da destinare ad istituti e scuole d'istruzione secondaria.

Art. 9

Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, per l'anno finanziario 1954-55 il fondo occorrente per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima è stabilito in lire 30.000.000 che si inscrivono nel capitolo n. 415 (rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio").

Art. 10

Per le finalità dei capitoli nn. 421 e 422 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 400.000.000 (rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 421                                              L.300.000.000;
Cap. n. 422                                              L.100.000.000;
Art. 11

E' autorizzata la spesa di L. 26.250.000 (capitolo n. 423 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge) per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e del bilancio dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale (rubrica "Bilanci, Affari Economici e Patrimonio") (Veggansi gli allegati al presente bilancio nn. 9 e 10).

Art. 12

La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1952, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, è attribuita per L. 35.000.000 per le finalità del capitolo n. 409 (rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio") e per L. 75.000.000 per le finalità del capitolo n. 572 (rubrica "Lavori Pubblici").

Art. 13

E' autorizzata per l'anno finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di L. 40.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 428 dello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio (rubrica "Presidenza della Regione".

Art. 14

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima - la spesa di L. 250.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 448 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica "Agricoltura").

Art. 15

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di Lire 105.000.000 che viene attribuita ai capitoli dal numero 453 al n. 459 e n. 462 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 453                                              L.14.000.000;
Cap. n. 454                                              L.10.000.000;
Cap. n. 455                                               L.5.000.000;
Cap. n. 456                                               L.1.000.000;
Cap. n. 457                                              L.20.000.000;
Cap. n. 459                                               L.5.000.000;
Cap. n. 462                                              L.50.000.000;
Art. 16

E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1954-55 che si iscrive al capitolo n. 469 (rubrica "Bonifica e Foreste").

Art. 17

Per le finalità previste dal capitolo n. 475 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 50.000.000 (rubrica, "Bonifica e Foreste").

Art. 18

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 477, 478, 479, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492 e 493 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di lire 1.530.000.000 (rubrica "Enti Locali"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 477                                                  L.100.000.000;
Cap. n. 478                                                   L.40.000.000;
Cap. n. 479                                                  L.100.000.000;
Cap. n. 485                                                   L.50.000.000;
Cap. n. 486                                                   L.50.000.000;
Cap. n. 488                                                   L.40.000.000;
Cap. n. 489                                                    L.5.000.000;
Cap. n. 490                                                   L.20.000.000;
Cap. n. 491                                                  L.100.000.000;
Cap. n. 492                                                L.1.000.000.000;
Cap. n. 493                                                   L.25.000.000;
Art. 19

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo predetto, la spesa di lire 320.000.000 destinata, quanto a L. 200.000.000, quanto a L. 45.000.000 e quanto a L. 75.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 522, 524, e 525, rispettivamente) (rubrica "Igiene e Sanità").

Art. 20

Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55 - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge medesima - la spesa di L. 300.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica "Igiene e Sanità").

Art. 21

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 523, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535 e 536 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di lire 393.500.000 (rubrica "Igiene e Sanità"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 523                                                   L.30.000.000;
Cap. n. 528                                                  L.230.000.000;
Cap. n. 529                                                    L.5.000.000;
Cap. n. 531                                                   L.30.000.000;
Cap. n. 532                                                    L.7.000.000;
Cap. n. 533                                                   L.30.000.000;
Cap. n. 534                                                   L.20.000.000;
Cap. n. 535                                                    L.1.500.000;
Cap. n. 536                                                   L.40.000.000;
Art. 22

L'Assessore preposto ai Lavori Pubblici è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui al capitolo 299 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, anche per i fini previsti dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 23

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per le finalità previste dall'art. 1 della legge medesima, un ulteriore limite trentacinquennale di impegno di lire 100.000.000 (Cap. n. 570 della rubrica "Lavori Pubblici") a decorrere dall'anno finanziario 1954-55.

Art. 24

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 564, 566, 567 e 585 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 1.200.000.000 (rubrica "Lavori Pubblici"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 564                                              L.500.000.000;
Cap. n. 566                                              L.200.000.000;
Cap. n. 567                                              L.200.000.000;
Cap. n. 585                                              L.300.000.000.
Art. 25

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000, autorizzata con il primo comma del presente articolo, per lire 160.000.000 è attribuita al cap. n. 573 (rubrica "Lavori Pubblici") ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita al cap. n. 647 (rubrica "Trasporti e comunicazioni"), ed è destinata all'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 26

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per la assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo è fissato per l'anno finanziario 1954-55, in Lire 480.000.000 che si attribuiscono al cap. n. 600 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale") da destinare:

a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 80.000.000 per cantieri-scuola per la sistemazione di vie vicinali di interesse agricolo soggetto ad uso pubblico, per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore preposto al Lavoro, alla Previdenza ed Assistenza Sociale, di concerto con quello preposto all'Agricoltura, e sono regolate dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 350.000.000 per altri cantieri scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore preposto al Lavoro, alla Previdenza ed all'Assistenza Sociale, di concerto con quello preposto ai Lavori Pubblici.

Art. 27

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 144.000.000 che si inscrive al capitolo n. 604 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, Previdenza e Assistenza Sociale").

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del fondo stesso per le finalità previste dal precedente comma.

Art. 28

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, e 615 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 323.000.000 (rubrica "Lavoro, Previdenza e Assistenza Sociale"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 590                                              L.5.000.000;
Cap. n. 591                                             L.20.000.000;
Cap. n. 592                                             L.20.000.000;
Cap. n. 593                                              L.8.000.000;
Cap. n. 594                                             L.20.000.000;
Cap. n. 595                                             L.80.000.000;
Cap. n. 596                                              L.5.000.000;
Cap. n. 597                                              L.9.500.000;
Cap. n. 598                                              L.2.500.000;
Cap. n. 599                                              L.4.000.000;
Cap. n. 601                                             L.10.000.000;
Cap. n. 602                                              L.7.000.000;
Cap. n. 603                                             L.10.000.000;
Cap. n. 607                                              L.5.000.000;
Cap. n. 608                                             L.20.000.000;
Cap. n. 609                                             L.10.000.000;
Cap. n. 610                                              L.5.000.000;
Cap. n. 612                                             L.20.000.000;
Cap. n. 613                                             L.10.000.000;
Cap. n. 614                                             L.50.000.000;
Cap. n. 615                                              L.2.000.000;
Art. 29

Per le finalità previste dal capitolo n. 618 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55 la spesa di L. 25.000.000 (rubrica "Pesca e Attività Marinare").

Art. 30

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge regionale n. 63, la spesa di lire 330.000.000 (rubrica "Pubblica Istruzione"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 340                                              L.190.000.000;
Cap. n. 341                                               L.15.000.000;
Cap. n. 342                                                L.6.000.000;
Cap. n. 343                                                  L.500.000;
Cap. n. 344                                                  L.300.000;
Cap. n. 345                                                L.1.250.000;
Cap. n. 346                                                  L.200.000;
Cap. n. 347                                                L.2.550.000;
Cap. n. 348                                                  L.500.000;
Cap. n. 349                                               L.25.000.000;
Cap. n. 350                                               L.20.000.000;
Cap. n. 351                                                L.1.700.000;
Cap. n. 352                                                L.2.000.000;
Cap. n. 620                                               L.30.000.000;
Cap. n. 621                                               L.35.000.000;
Art. 31

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è fissato, per l'anno finanziario 1954-55, in L. 9.000.000 (rubrica "Pubblica Istruzione").

Art. 32

Per la istituzione nell'anno finanziario 1954-55 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000.

L'Assessore preposto alla Pubblica Istruzione, nell'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 33

E' autorizzata la spesa di L. 420.000.000 per la attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica e della refezione nel periodo delle colonie estive (rubrica "Pubblica Istruzione").

Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, per la parte relativa alla refezione scolastica, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7.

Art. 34

Per le finalità dei capitoli nn. 622, 623, 635, 642, e 645 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 116.000.000 (rubrica "Pubblica Istruzione"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 622                                             L.24.000.000;
Cap. n. 623                                              L.5.000.000;
Cap. n. 635                                              L.5.000.000;
Cap. n. 642                                             L.50.000.000;
Cap. n. 645                                             L.32.000.000;

La spesa annua di L. 1.500.000 autorizzata con la legge regionale 11 luglio 1952, n. 24 , relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua araba presso l'Università degli Studi di Palermo, a decorrere dall'anno finanziario 1954-55, è elevata a L. 1.800.000.

Art. 35

Per le finalità dei capitoli nn. 649, 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 662 e 664 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 275.000.000 (rubrica "Turismo e Spettacolo"); giusta la seguente ripartizione per capitoli:


Cap. n. 649                                             L.10.000.000;
Cap. n. 650                                             L.10.000.000;
Cap. n. 651                                             L. 5.000.000;
Cap. n. 652                                             L.25.000.000;
Cap. n. 653                                             L.15.000.000;
Cap. n. 656                                             L.65.000.000;
Cap. n. 657                                             L.10.000.000;
Cap. n. 658                                             L.15.000.000;
Cap. n. 659                                             L.10.000.000;
Cap. n. 662                                             L.90.000.000;
Cap. n. 664                                             L.20.000.000;
Art. 36

La Giunta Regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge formulando i criteri di priorità degli interventi e delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 37

Le spese di cui ai capitoli nn. 485 e 595, nonchè quelle relative alle colonie estive da attribuire al cap. n. 640 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge sono effettuate dagli Assessori preposti ai competenti rami dell'Amministrazione in relazione ad un piano particolareggiato delle colonie della Regione, da realizzarsi secondo indirizzi unitari sopratutto in ordine alla loro organizzazione e gestione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 38

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 39

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 40

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva

Entrata

                          L.

36.663.256.241

Spesa

                          "

35.567.540.000

Differenza

                          L.

1.095.716.241

Movimento di capitali

Entrata

                          L.

4.283.759

Spesa

                          "

1.110.000.000

Differenza

                          L.

1.095.716.241

Partite di giro

Entrata

                          L.

2.043.142.000

Spesa

                          "

2.043.142.000

Differenza

                          L.

-

Riassunto generale

Entrata

                           L.

38.710.682.000

Spesa

                           "

38.710.682.000

Differenza

                           L.

-

Art. 41

Alla liquidazione delle spese inscritte nei capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa annessa al presente bilancio provvedono i servizi per il Bilancio, per gli Affari Economici e per il Patrimonio secondo le norme contenute nel decreto assessoriale 11 luglio 1953 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 50 del 3 ottobre 1953.

Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 10, 16, 17, 34, 406 e 407 entro i limiti delle somme assegnate ai singoli articoli, i competenti rami della Amministrazione devono trasmettere ai servizi del Bilancio, degli Affari Economici e del Patrimonio le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore competente ad amministrare la rubrica "Bilancio, Affari Economici e Patrimonio " sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del citato decreto assessoriale 11 luglio 1953.

Art. 42

Alla ripartizione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 88, 89, 431 e 432 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge si provvede, previa deliberazione della Giunta Regionale, con decreti dell'Assessore preposto al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 43

Per la liquidazione delle spese di cui ai predetti capitoli nn. 88, 89, 431, e 432, entro i limiti delle somme assegnate a ciascun articolo, i singoli rami dell'Amministrazione devono trasmettere alla Presidenza della Regione le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 50 del 3 ottobre 1953.

Art. 44

Le somme derivanti da recuperi di spese effettuate in dipendenza della legge regionale 5 agosto 1949 n. 5 e successive modificazioni sono, con decreti dell'Assessore per il Bilancio, gli Affari Economici e Patrimonio, riassegnate per le finalità dell'art. 1 della legge regionale medesima.

Art. 45

In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami dell'Amministrazione è determinata dalla materia riportata in ciascuna rubrica. Per le materie che non hanno ripercussione o incidenza sul bilancio, la competenza stessa si desume anche dalla connessione con le materie in ciascuna rubrica.

Art. 46

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1 luglio 1954.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 novembre 1954.

RESTIVO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 [non disponibile,vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1954, n. 73]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 [non disponibile,vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1954, n. 73]