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LEGGE REGIONALE 8 marzo 1971, n. 5

G.U.R.S. 9 marzo 1971, n. 10

Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/2003 e annotato al 2/8/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione per i settori di Amministrazione di seguito ripartiti.

Enti locali

- Art. 1, nn. 3, 4, 6, 7 e art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

Industria e commercio

- Art. 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50;

- Art. 1, secondo comma, art. 3, secondo comma, della legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche; (1)

- art. 1, lettera a) n. 2, lettera c) n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6;

- artt. 1 e 2 del D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10;

- legge regionale 20 marzo 1953, n. 21;

- legge regionale 12 aprile 1967, n. 39.

Lavori pubblici

- Art. 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30;

- legge regionale 23 marzo 1953, n. 23.

Pubblica Istruzione

- Legge regionale 30 novembre 1953, n. 58;

- legge regionale 21 ottobre 1963, n. 31;

- legge regionale 21 marzo 1955, n. 18.

Sanità

- Legge regionale 29 luglio 1957, n. 47;

- Art. 1, lettere b) e d) del D.L.P. Reg. 30 giugno 1950, n. 31, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 6;

- Art. 1, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13.

Sviluppo Economico

- Legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, integrata con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 34.

Turismo

- Legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51.

(1)

L'abrogazione disposta alla alinea annotata è erronea, in quanto la disposta abrogazione riguarda l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, comma 2, del D.L.P 24/49, ratificato, con modifiche, dall'art. 1 della L.R. 8/50, indicata nella presente.

Art. 2

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali:

Enti Locali

- Legge regionale 10 giugno 1957, n. 31.

Finanze

- Legge regionale 4 aprile 1956, n. 24.

Lavoro e cooperazione

- Art. 4, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;

- Artt. 7 e 8 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22.

Art. 3

Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 4

L'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 è abrogato a decorrere dall'anno successivo alla scadenza delle convenzioni in atto vigenti.

Art. 5

La legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, modificata con D.L.P. Reg. 12 dicembre 1949, n. 34, ratificato con legge regionale 27 febbraio 1950, n. 15 è abrogata a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 6

Alla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 20 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

"Le somme ricavate dalla retrocessione e dalla vendita delle aree residue sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale".

- All'art. 22 sostituire il settimo comma con il seguente:

"Le somme ricavate dalla vendita delle aree sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione".

Art. 7

Il numero tre dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 modificato con l'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3) Contributi a favore di patronati e di enti giuridicamente riconosciuti che curano la organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali e la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale".

Art. 8

Alla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:

- Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"E' autorizzata a favore delle cooperative legalmente costituite, i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca e che svolgono la loro attività nella Regione Siciliana, la concessione di contributi in capitale per:

a) la trasformazione, la motorizzazione, la riparazione e la messa in efficienza di barche di qualsiasi genere adibite alla piccola pesca;

b) l'acquisto di attrezzi da pesca;

c) l'impianto di magazzini di proprietà sociale per la custodia del materiale da pesca e di locali, con relativi impianti di refrigerazione, da adibire a centri di raccolta o di locali da destinare a tintoria di reti. Gli impianti previsti nella lettera c) sono vincolati per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla data della loro attuazione".

- Sostituire l'art. 3 con il seguente:

"I benefici previsti dalla presente legge sono limitati alle cooperative che non fruiscono di altri Contributi statali o regionali per lo stesso oggetto".

Art. 9

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata con l'art. 7 della legge 13 maggio 1954, n. 303, non si applicano nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 10

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro dei mutui di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, è ulteriormente prorogato di tre anni. (1)

(1)

L'art. 37 della L.R. 10/74 ha previsto una proroga di ulteriori cinque anni.

Art. 11

I centri sperimentali: per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo; per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina; per l'industria enologica di Marsala; per l'industria degli olii dei grassi e dei saponi di Catania; per l'industria del latte di Ragusa, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I compiti devoluti per legge ai predetti centri sperimentali sono attribuiti:

a) all'Ente di Sviluppo agricolo quelli del centro per l'industria degli olii dei grassi e dei saponi di Catania e quelli del centro per l'industria del latte di Ragusa;

b) all'Ente Siciliano per la Promozione Industriale quelli del centro per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; quelli del centro per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e quelli del centro per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo. Tali compiti possono essere svolti dall'Ente Siciliano per la Promozione Industriale anche attraverso le proprie collegate;

c) all'Istituto della Vite e del Vino quelli del centro per l'industria enologica di Marsala.

Art. 12

Il patrimonio dei soppressi centri sperimentali è trasferito agli enti indicati nell'articolo precedente, che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prendono in consegna le attività e le passività dei disciolti centri.

I legali rappresentanti dei centri sperimentali soppressi, all'atto del trasferimento, presentano agli enti subentranti il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio.

Art. 13

Il personale dei disciolti centri in servizio al 31 dicembre 1970 ed assunto in base a regolare delibera vistata dall'autorità tutoria è immesso in un ruolo ad esaurimento dei rispettivi enti. La immissione in ruolo è disposta con delibera in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed anzianità di servizio posseduta.

Al personale medesimo è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso gli enti di provenienza.

Art. 14

(1)

Il Comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, è composto come segue:

1) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;

2) i direttori regionali preposti ai servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

3) quattro ispettori generali dello stesso Assessorato;

4) il capo dell'Ispettorato agrario regionale;

5) tre funzionari dei ruoli tecnici del predetto Assessorato con qualifica non inferiore ad ispettore capo;

6) il capo dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

7) due ingegneri funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad ispettore centrale;

8) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia;

9) il capo del servizio idrografico della Sicilia;

10) il capo della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

11) il medico provinciale di Palermo;

12) il direttore generale dell'E.S.A.;

13) un avvocato dello Stato.

Quando lo ritenga utile, il Presidente ha facoltà di integrare il Comitato, di volta in volta, con la partecipazione di funzionari, di tecnici e studiosi esperti nelle materie da trattare.

Il Presidente ha facoltà di delegare a presiedere il Comitato il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura o il direttore regionale preposto ai servizi delle foreste.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata.

(1)

La presente norma deve intendersi superata a seguito della soppressione del CTA operata dall'art. 32, comma 1 della L.R. 10/93, nel testo modificato dall'art. 152 della L.R. 25/93.

Art. 15

(1)

Sono sottoposti a parere del predetto Comitato, per le opere pubbliche da eseguire a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - e per quelle da eseguire a carico del bilancio dell'E.S.A., i seguenti atti: i progetti e le eventuali successive loro modifiche, le determinazioni sulle vertenze insorte con le imprese ed i verbali di nuovi prezzi.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può chiedere il parere del Comitato su ogni altro argomento per cui lo ritenga utile.

(1)

La presente norma deve intendersi superata a seguito della soppressione del CTA operata dall'art. 32, comma 1 della L.R. 10/93, nel testo modificato dall'art. 152 della L.R. 25/93. Per la competenza ad esprimere i pareri in materia di opere pubbliche si rimanda all'art. 7 bis della Legge 109/1994, introdotto dall'art. 5 della L.R. 7/2002.

Art. 16

(abrogato dall'art. 32, u.c., della L.R. 10/93)

Art. 17

I pareri previsti dalla presente legge sostituiscono ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo richiesto dalla legge, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi statali in base allo statuto della Regione ed alle relative norme di attuazione.

Art. 18

Gli oneri previsti dall'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 sono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e dei singoli enti concessionari delle opere.

Art. 19

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 20

L'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è applicabile anche alle opere pubbliche finanziate sul bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 21

I comitati di cui agli artt. 14 e 16 della presente legge sono costituiti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22

L'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 è sostituito dal seguente:

"L'Assessorato del lavoro e della cooperazione effettua controlli sulla attività di assistenza svolta nell'anno precedente dai Patronati e dalle Associazioni, previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1".

Art. 23

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 24

Le norme dell'articolo precedente si applicano a tutte le opere pubbliche previste dalle leggi citate nei cui confronti non sia stato emesso, alla data della pubblicazione della presente legge, decreto di finanziamento.

Art. 25

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 ed 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9 sono destinate anche per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 26

Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 100 milioni di opere possono essere concessi, alle cooperative agricole, contributi in conto capitale nella misura dell'85% della spesa riconosciuta ammissibile".

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 marzo 1971.

FASINO