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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1967, n. 17

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 febbraio 1967, n. 7

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1967, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

E' approvato in L. 208.733.405.400 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967.

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.

Art. 5

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla tabella B) della presente legge.

Art. 6

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1966-67, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1966-67 per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8

Per l'anno finanziario 1967 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazioni al capitolo n. 171 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 172 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 11

E' autorizzata la spesa di L. 243.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1967, che si inscrive al capitolo n. 45 (Presidenza della Regione).

Art. 12

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 10/68)

Per l'anno finanziario 1967, agli oneri dipendenti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del D.L.vo 12 aprile 1948, n. 507 e delle successive norme di attuazione dello Statuto della Regione si provvede con lo stanziamento di 7.500 milioni di lire inscritto al capitolo n. 69 (Presidenza della Regione).

Art. 13

E' autorizzata la spesa di L. 2.477.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967, che si inscrive al capitolo n. 164 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 14

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 500 milioni per le finalità previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, che si inscrive al capitolo n. 392 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 350 milioni, è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

Art. 15

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 300 milioni, che si inscrive al capitolo n. 393 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16

Per l'anno finanziario 1967 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 414 (Assessorato regionale della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a prorogare la durata delle scuole materne, di cui al precedente comma, di un mese.

Art. 17

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 416, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1967-68 scuole pubbliche sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1966-67 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 18

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 453 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 19

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 1.000 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 486 (Assessorato regionale della sanità).

Art. 20

Lo stanziamento di cui al cap. 507 è pure utilizzato per spese e contributi di spese a favore dei Comuni, per la redazione dei piani particolareggiati e per i piani di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 21

E' autorizzata la spesa di L. 188.560.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1967 che si inscrive al capitolo n. 510 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata giusta la seguente ripartizione:


Azienda speciale della zona industriale di Catania          L.   57.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Palermo          "     8.800.000
Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta    "    55.440.000
Azienda speciale della zona industriale di Ragusa           "    12.800.000
Azienda speciale della zona industriale di Messina          "    25.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle  "    14.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Trapani          "    13.600.000
Art. 22

Tra le spese di funzionamento previste dal capitolo 529 sono comprese quelle per iniziative di studio sui problemi del turismo e pubblicazioni relative effettuate dal Consiglio regionale per il turismo, spettacolo e sport, in adempimento della lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 30.

Art. 23

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1967 che si inscrive al capitolo n. 539 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 24

E' autorizzata la spesa di L. 50.300.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali per l'anno 1967 che si inscrive al capitolo n. 540 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinata giusta la seguente ripartizione:


Azienda autonoma delle Terme di Sciacca                     L.   20.000.000
Azienda autonoma delle Terme di Acireale                    "    20.300.000
Azienda autonoma delle Terme della Valle dei
Templi di Agrigento                                         "    10.000.000
Art. 25

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni che si inscrive al capitolo n. 573 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 26

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 402 milioni annuo decorrente dall'anno finanziario 1967.

Art. 27

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1967, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui.

Art. 28

Per le finalità di cui all'art. 3, lettera C), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore spesa di L. 200 milioni che si inscrive al capitolo n. 676 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 29

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1967 per la finalità della predetta legge regionale n. 3.

Art. 30

Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato per l'anno 1967 il limite trentacinquennale di impegno di L. 350 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46.

Art. 31

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 200 milioni che si inscrive al capitolo n. 703-bis (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 32

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 33

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1967, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 34

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1967.

Art. 35

I residui risultanti al 1° gennaio 1967 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1967 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 36

Agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, i residui passivi alla data del 31 dicembre 1966 dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne inscritto nel bilancio per l'esercizio 1963-64, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1967.

Art. 37

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967:


                                     ENTRATA
TITOLO I - Entrate tributarie        L.  156.534.600.000
TITOLO II - Entrate extratributarie "     9.873.482.100
            Totale titoli I e II     L.  166.408.082.100
                                                          L.  166.408.082.100
SPESE CORRENTI                       L.  110.570.886.100
 Differenza "    55.837.196.000
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.          "       192.000.000
                                                          L.  166.600.082.100
ACCENSIONE DEI PRESTITI                                                     -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                               "    42.133.323.300
                      Totale complessivo entrate          L.  208.733.405.400
                                       SPESA
                              TITOLO I - Spese correnti
Presidenza della Regione             L.   39.081.270.000
Agricoltura e foreste                "    13.542.520.000
Enti locali                          "     9.667.950.000
Finanza                              "    21.177.262.000
Industria e commercio                "     1.691.700.000
Lavori pubblici                      "     2.441.650.000
Lavoro e cooperazione                "     3.601.154.000
Pubblica istruzione                  "    12.645.320.100
Sanità                               "     2.773.150.000
Sviluppo economico                   "     1.069.360.000
Turismo,comunicazioni e trasporti    "     2.879.550.000
                                     L.  110.570.886.100
                                                          L.  110.570.886.100
                         TITOLO II - Spese in conto capitale
Presidenza della Regione             L.    2.541.500.000
Agricoltura e foreste                "    18.948.478.000
Enti locali                          "       435.000.000
Finanza                              "       230.000.000
Industria e commercio                "     8.776.848.000
Lavori pubblici                      "    14.703.370.000
Lavoro e cooperazione                "     1.770.000.000
Pubblica istruzione                  "       230.000.000
Sanità                               "     1.210.000.000
Sviluppo economico                   "       100.000.000
Turismo,comunicazioni e trasporti    "     3.751.000.000
                                     L.   52.696.196.000
                                                          L.   52.696.196.000
                      Totale titoli I e II                L.  163.267.082.100
                                 RIMBORSO PRESTITI
Presidenza della Regione             L.    3.333.000.000
    Totale rimborso di prestiti L.    3.333.000.000
                                                          "     3.333.000.000
                             SPESE PER PARTITE DI GIRO
Presidenza della Regione             L.   40.546.150.000
Agricoltura e foreste                "                 -
Enti locali                          "                 -
Finanza                              "        10.000.000
Industria e commercio                "        25.000.000
Lavori pubblici                      "                 -
Lavoro e cooperazione                "                 -
Sviluppo economico                   "       702.173.300
Turismo,comunicazioni e trasporti    "       850.000.000
 Totale delle spese per partite di giro L.   42.133.323.300
                                                          L.   42.133.323.300
Totale complessivo spese             L.  208.733.405.400
                                                          "   208.733.405.400
Art. 38

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1967.

CONIGLIO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 febbraio 1967, n. 7]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 febbraio 1967, n. 7]