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LEGGE REGIONALE 25 luglio 1969, n. 24

G.U.R.S. 26 luglio 1969, n. 35

Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24, è ridotta a lire 11.500 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria degli oneri per interventi per lo sviluppo dell'economia turistica a termini dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale medesima e dell'art. 43 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

Art. 2

La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 è ridotta a lire 1.560 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1978.

Art. 3

L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta a lire 31.850 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria dei seguenti oneri:

a) liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) (art. 2 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8) L. 3.000.000.000;

b) contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 (legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, art. 2 n. 4 e legge regionale 30 marzo 1967, n. 29) - lire 2.200.000.000;

c) interventi ai sensi del decreto legge del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000;

d) integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) (legge regionale 6 giugno 1968, n. 16) - L. 500.000.000;

e) provvidenze per agevolare l'attività edilizia (legge regionale 12 aprile 1967, n. 35) - L. 3.650.000.000;

f) spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni (legge regionale 12 aprile 1967, n. 37) - L. 1.000.000.000;

g) spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione (legge regionale 12 aprile 1967, n. 37) - L. 300.000.000;

h) interventi di carattere finanziario in favore dell'AST - L. 5.500.000.000;

i) partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI:

parte delle quote delle spese ricadenti negli esercizi 1967, 1968 e 1969 di cui agli articoli 20 e 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modifiche (art. 22, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18) - L. 6 miliardi 700.000.000;

parte della spesa di cui all'art. 22, lett. e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 - L. 4.000.000.000;

l) conferimento all'Ente minerario siciliano per la costituzione di parte del fondo di dotazione dell'ente stesso (art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 e art. 1, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38) - L. 4.000.000.000.

Art. 4

La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta come segue:


Esercizio     1968         L.     885 milioni
   "          1969         "      885 milioni
   "          1970         "    1.880 milioni
   "          1971         "    1.880 milioni
   "          1972         "    1.880 milioni
   "          1973         "    4.041 milioni
   "          1974         "    4.038 milioni
   "          1975         "    6.461 milioni
   "          1976         "    6.453 milioni
   "          1977         "    6.445 milioni
   "          1978         "    6.437 milioni
   "          1979         "    3.405 milioni
   "          1980         " 3.400 milioni
                 Totale    L.  48.090 milioni
Art. 5

La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva.

Art. 6

Alla spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, destinata giusta l'art. 3 della legge medesima, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 relative agli esercizi 1968 e precedenti.

I rapporti finanziari scaturenti dall'applicazione del precedente comma sono regolati in sede di versamento delle somme del bilancio della Regione a quello del fondo di solidarietà nazionale in dipendenza dell'art. 2 della legge 27 giugno 1962, n. 886 e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1968, numero 192.

Art. 7

Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, per lire 6.000 milioni (ESA), e con la legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 e successive integrazioni e modifiche, per lire 7.300 milioni (trasformazione delle trazzere), sono poste a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1969 a valere sulle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192.

Art. 8

Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:

a) parte  della  spesa  a  completamento  di quella autorizzata dall'art. 22 lettera e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, per la
partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI
                                                        L. 27.800.000.000
b) integrazione  del  rendiconto  delle  spese  di gestione delle miniere di
zolfo per  gli  anni 1964 e 1965 (articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34)
                                                        L.  7.213.500.000

è autorizzata a carico del bilancio della Regione la seguente spesa ripartita (in milioni di lire):

                                             Integrazioni
    Anno             Partecipazione        rendiconti spese        Totale
 Finanziario       fondo di dotazione     gestione miniere di
                        E.S.P.I.                 zolfo
    1969                  7.700                   200               7.900
    1970                  6.700                   200               6.900
    1971                  6.700                   200               6.900
    1972                  6.700                   200               6.900
    1973            - 6.413,5 6.413,5
  Totale                 27.800                 7.213,5            35.013,5

Alla predetta spesa ripartita si provvede, per l'anno 1969, con le disponibilità finanziarie dello stesso anno derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge e per gli anni successivi fino al 1973 con le disponibilità finanziarie annue derivanti dall'applicazione di detti articoli.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1969.

FASINO