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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 97

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura.

TESTO COORDINATO (alla L.R 17/2004 e con annotazioni alla data 16 aprile 2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In relazione al particolare momento congiunturale del settore agricolo aggravatosi anche a seguito delle gravi calamità naturali 1980-1981, nel rispetto degli indirizzi programmatici dettati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e secondo le indicazioni del CIPAA, è autorizzata l'utilizzazione delle assegnazioni alla Regione derivanti dalla legge sopracitata nei vari settori di intervento, secondo le specificazioni e le limitazioni indicate negli articoli della presente legge che costituiscono direttive ed elementi di programma per lo sviluppo dell'agricoltura regionale.

Titolo I

Provvidenze per la granicoltura

Art. 2

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, così come modificata dall'art. 39 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per il grano duro prodotto e conferito nell'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

In ogni caso il concorso regionale negli interessi cessa alla data del 30 maggio 1981.

Art. 4

(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R. 1/91)

Art. 5

Al fine di incrementare e migliorare la produzione di grano duro nel territorio regionale, alle cooperative agricole, con preferenza per quelle costituite da coltivatori diretti o da giovani, o loro consorzi, alle associazioni di produttori di grano duro riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè alle associazioni interaziendali costituite da coltivatori diretti che provvedano ad impiantare campi di produzione di sementi elette di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere corrisposti:

- un contributo per ciascun quintale di grano duro da seme, certificato in conformità alle norme legislative vigenti, pari al 10 per cento del prezzo unitario di intervento stabilito annualmente dalla CEE per il grano duro, da corrispondersi ai soci produttori tramite le cooperative o loro consorzi o le associazioni di cui al presente comma;

- le provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo, di lotta e prevenzione dagli attacchi parassitari, semprechè i soggetti beneficiari si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 7.

Possono essere inoltre concesse alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle associazioni di produttori cerealicoli, riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore a 15 anni, le provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicultori associati.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto della legislazione in materia, formula annualmente gli indirizzi e gli obiettivi di massima da perseguire nella produzione di sementi elette di grano duro nelle diverse aree territoriali, sentito il sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali e l'Ente nazionale sementi elette.

Il contributo di cui al primo comma, primo trattino, del presente articolo, può essere concesso con preferenza per le sementi di grano duro certificato da seme prodotto nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 6

Allo scopo di diffondere l'uso delle sementi elette può essere concesso agli agricoltori singoli un contributo fino ad un massimo del 20 per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro certificato di prima riproduzione prodotto in Sicilia, per quantitativi non superiori a quintali 1,30 per ettaro di superficie investita e non superiori, in complesso, a quintali 10 per ciascun beneficiario.

Per le associazioni, le cooperative o loro consorzi, il quantitativo di semente ammissibile a contributo di cui al primo comma è determinato in proporzione al numero dei relativi soci.

I contributi previsti dal presente articolo vengono concessi con preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati le cui aziende sono ubicate nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 7

Al fine di fronteggiare la grave infestazione in atto di cimice del frumento (Aelia rostrata), lo stanziamento del cap. 54505 è integrato dell'ulteriore somma di lire 500 milioni da utilizzare anche con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 20.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 8

(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R. 1/91)

Art. 9

(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R. 1/91)

Titolo II

Provvidenze per la coltura del pomodoro

Titolo III

Provvidenze per l'agrumicoltura

Art. 13

Per il solo anno 1981, in favore delle cooperative agricole o loro consorzi, delle associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi finanziamenti, da parte degli istituti di credito convenzionati con l'I.R.C.A.C., sulle spese sostenute per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fino al massimo del 70 per cento degli importi ritenuti complessivamente ammissibili.

Sono altresì concessi, in favore degli organismi associativi di cui al precedente comma, prestiti per anticipazioni da corrispondere ai soci che conferiscono agrumi da destinare alla trasformazione.

I finanziamenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, con durata non superiore a mesi dodici, sono concessi al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dall'I.R.C.A.C. ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, in misura tale che l'onere a carico degli organismi beneficiari non sia superiore al 4 per cento. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi a valere sul fondo di cui all'art. 3, punto 5, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12.

I prestiti di cui ai precedenti primo e secondo comma potranno essere utilizzati in una o più soluzioni sulla base di un programma di attività presentato all'I.R.C.A.C. all'inizio della campagna di lavorazione che viene fissato con il 1° ottobre di ogni anno. Nella prima applicazione, il programma di attività dovrà essere presentato entro giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente legge.

I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti trasformati dovranno essere versati a decurtazione delle anticipazioni ottenute, non oltre i 5 giorni successivi all'incasso degli stessi. Essi andranno versati negli appositi conti correnti accesi per l'utilizzo delle anticipazioni medesime.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta l'esclusione dei benefici per la campagna successiva.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 600 milioni, cui si farà fronte con parte della autorizzazione di spesa disposta con gli articoli 2 e 11 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16.

Art. 14

Per agevolare l'avvio alla trasformazione industriale degli agrumi, possono essere concessi i finanziamenti agevolati previsti dal terzo comma del precedente art. 13 a favore delle industrie private e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, essenze e liofilizzati, destinati alle spese di acquisto nonchè di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse esclusivamente per i quantitativi di agrumi contratti attraverso le cooperative, loro consorzi e le associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, ritirati dalle industrie medesime nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 1981 e quella del 30 settembre 1981.

Le predette agevolazioni sono inoltre subordinate all'impegno da parte delle industrie beneficiarie di garantire il rispetto del prezzo minimo di acquisto del prodotto, previsto per la campagna 1980-81 dai regolamenti comunitari.

La concessione del credito agevolato di cui al presente articolo è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso.

Gli obblighi e le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 13, si applicano anche per i finanziamenti previsti dal presente articolo.

Art. 16

All'art. 8, primo comma, della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 16, le parole "che sarà ceduto", sono sostituite con le altre "che sarà ceduto nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio e quella del 30 settembre 1981".

Art. 17

(modificato dall'art. 18 della L.R. 173/81)

Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi mutui a tasso agevolato e con ammortamento fino a quindici anni per la totale copertura delle passività onerose, debitamente documentate, in essere alla data del 31 marzo 1981, derivanti da finanziamenti bancari per la corresponzione di anticipazioni per conferimento di prodotti agricoli effettuati fino alla campagna agraria 1978-1979 e per le relative spese di gestione nonchè da spese, comunque sostenute fino alla data del 31 luglio 1978, per costruzioni, ampliamenti ed ammodernamenti di strutture sociali, al netto degli eventuali contributi regionali, statali o comunitari per le stesse percepiti.

Per le operazioni di cui al comma precedente, effettuate dagli istituti di credito, viene riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi a carico dell'I.R.C.A.C., a valere sul fondo istituito con l'art. 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 1 luglio 1977, n. 403.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti da garanzia fidejussoria regionale.

-------------------(comma abrogato) (1)

Per le finalità previste dal presente articolo il fondo contributi interessi dell'I.R.C.A.C. viene incrementato della somma annua di lire 1.200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, e le norme di gestione dell'I.R.C.A.C.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa annua di lire 1.200 milioni; è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni.

(1)

Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 173/81.

Art. 18

I mutui di cui al precedente articolo possono essere accordati alle cooperative agricole e loro consorzi che hanno ottenuto il decreto assessoriale relativo alla concessione dell'agevolazione creditizia prevista dall'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno potuto contrarre i mutui di ripianamento con gli istituti di credito interessati.

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la relativa documentazione riferentesi alle cooperative agricole e loro consorzi intestatari del decreto assessoriale di concessione, su richiesta dell'I.R.C.A.C., verranno trasmesse dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste all'Istituto predetto che provvederà agli adempimenti di propria competenza, in attuazione di quanto disposto al precedente articolo.

Sono escluse dal ripianamento previsto dal presente articolo le passività ammesse a termini dell'art. 7 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 19

Al fine di promuovere le attività di assistenza ai coltivatori diretti connesse con l'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi agli organismi regionali della Confederazione nazionale coltivatori diretti della Confederazione italiana coltivatori e dell'Unione coltivatori italiani.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 20

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 2.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 4 dicembre 1978, n. 42/11 del 1° marzo 1980.

L'Ente di sviluppo agricolo, prima dell'esecuzione delle lotte, e comunque non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, presenterà all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste apposito piano per la relativa approvazione.

Titolo IV

Provvidenze per il settore vitivinicolo

Art. 21

Lo stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 4.800 milioni, di cui il 50 per cento è destinato al sostegno delle attività svolte nell'anno 1980 dall'Istituto regionale della vite e del vino per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Il programma di spesa di cui al comma precedente è sottoposto annualmente al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per il programma di spesa relativo all'anno 1981, in deroga al comma precedente, dovrà essere data preventiva comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 23

Alle provvidenze previste dall'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, possono essere ammessi anche i consorzi di cantine sociali che non hanno presentato i loro programmi entro i termini previsti dalla citata norma e che li presentano entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esame dei programmi di cui al precedente primo comma prescinde da quello già effettuato sui programmi presentati alla data del 31 ottobre 1980.

Restano ferme tutte le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, per la presentazione e l'approvazione del programma.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 24

L'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)

"Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere concesse dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessore regionale per l'industria le agevolazioni contributive e creditizie a coloro che con sentenza passata in giudicato siano stati condannati per avere impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte, alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione e manipolazione dei vini".

(1)

Vedi l'art. 5 della L.R. 16/81 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 25

(sostituito dall'art. 23 della L.R. 26/84)

I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dalla relativa ricezione da parte di ciascuna camera, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole ed agli ispettori provinciali dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'Assessorato regionale dell'industria, copia conforme di ciascuna sentenza di cui all'art. 108, lett. c, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per ciascuna violazione degli obblighi di cui al precedente comma, l'inadempiente è soggetto al pagamento della somma di L. 100.000.

La sanzione è irrogata e riscossa dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 26

Le disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Titolo V

Provvidenze per la meccanizzazione agricola

Art. 27

(1)

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione Siciliana, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 3.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1981 da destinare alla meccanizzazione agricola.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti previsti dal presente articolo sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia superiore al 4,50 per cento.

Alla liquidazione del concorso regionale provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla base di appositi attestati, per singola operazione, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Alle provvidenze previste dal presente articolo può applicarsi il disposto degli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 3 maggio 1975, n. 153.

I prestiti di cui al primo comma sono concessi per l'intera spesa ammissibile e sono ammortizzabili in cinque anni.

I prestiti sono concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo della azienda, da rilasciarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Titolo VI

Provvidenze per la coltivazione del sommacco

Art. 28

(1)

Allo scopo di incrementare la coltivazione del sommacco in Sicilia, nelle zone che si rivelano idonee a tale finalità, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per l'impianto e ripristino dei sommaccheti, a concedere i contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, se il beneficiario è coltivatore diretto, ed un contributo nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile negli altri casi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 29

(1)

Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche per l'acquisto di macchine ed attrezzature da destinare alla raccolta del sommacco.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Titolo VII

Provvidenze per la produzione del latte

Art. 32

(1)

A favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia, nonchè a favore delle industrie private o a partecipazione pubblica che effettuano la lavorazione del latte, aventi sede ed operanti nella Regione Siciliana, che, per il tramite degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, acquisiscano contratti per l'acquisto di latte prodotto nella Regione stipulati in base ad accordi interprofessionali in virtù della legge 8 luglio 1975, n. 306 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi crediti agevolati commisurati all'importo complessivo dei quantitativi di latte annualmente oggetto di contrattazione.

La concessione del credito, oltre che al rispetto degli accordi di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni successivi alla fine di ogni quindicina di consegna del prodotto allo stabilimento.

Il credito previsto dal precedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi sei.

Le agevolazioni di cui al primo comma possono essere concesse anche agli stessi organismi di cui all'art. 30, che eseguano le operazioni di cui all'art. 31, con l'impegno a corrispondere una anticipazione ai conferenti entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso e per il prodotto conferito.

Il credito previsto al precedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi dodici.

Eventuali inadempienze, ove accertate, comportano la revoca del credito concesso e di cui ai precedenti commi.

I crediti di cui al presente articolo sono concessi da parte delle aziende di credito convenzionate con l'I.R.C.A.C., al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dal medesimo istituto ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi nella misura periodicamente determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio a valere sul fondo di cui al n. 5, lett. b, dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni.

Presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo.

A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 150 milioni.

Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonchè le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di gestione previste dall'I.R.C.A.C.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 650 milioni, comprensiva della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 33

(1)

Per agevolare le operazioni di cui all'art. 30 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, maggiorati del 10 per cento, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto, da parte dei produttori di latte singoli o comunque associati, delle necessarie attrezzature aziendali per la refrigerazione del prodotto, nonchè per la dotazione idrica ed elettrica.

Lo stesso contributo di cui al precedente comma può essere concesso in favore degli organismi associativi di cui all'art. 30 della presente legge per l'acquisto di attrezzature per la raccolta ed il trasporto del latte a temperatura controllata.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 34

Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 35

Allo scopo di far fruire gli allevatori delle agevolazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, nelle more della costituzione e funzionamento degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, l'Associazione regionale allevatori, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 94/ A del 27 maggio 1952, curerà di attuare per conto dei produttori interessati o mediante appositi accordi stipulati con le associazioni di cui al successivo art. 36 ed utilizzando preesistenti attrezzature ed impianti, le operazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 31.

A tal fine l'Associazione regionale allevatori elabora un apposito programma di attività che deve essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che, entro i successivi 30 giorni, lo approva sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e provvede a concedere all'Associazione medesima le agevolazioni previste dai precedenti articoli 30 e 31. (1)

All'atto dell'ammissione al contributo viene anticipato in favore dell'Associazione il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso; ulteriori anticipazioni possono essere effettuate fino a coprire il 90 per cento dell'intero importo del contributo. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale dovrà essere effettuata la liquidazione dell'eventuale restante contributo.

Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Associazione regionale allevatori può, altresì, essere ammessa a fruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 32 e 33.

Per le attività previste dai precedenti comma l'Associazione tiene gestione separata. Per la gestione l'Associazione costituisce un apposito comitato composto da un rappresentante regionale per ciascuno degli organismi professionali di categoria, del movimento cooperativo e dell'Associazione medesima.

Per le spese relative all'utilizzo di attrezzature e di impianti ed all'organizzazione delle operazioni predette, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo all'Associazione medesima nella misura del 90 per cento delle spese stesse.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

(1)

Cfr. l'art. 17 della L.R. 58/83 per i programmi relativi agli interventi di cui al comma annotato.

Art. 36

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 87/82) (1)

Alle provvidenze previste dal presente titolo possono accedere, in attesa del riconoscimento previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, e dell'emanazione della legge regionale di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, anche le associazioni dei produttori già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 e/o della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VIII

Provvidenze per la produzione della manna

Art. 37

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è autorizzato ad anticipare ai produttori medesimi l'ammontare corrispondente, per ogni chilogrammo di prodotto di manna conferito, del prezzo che sarà determinato in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

L'anticipazione di cui al precedente primo comma sarà effettuata dal consorzio sulla base di un programma di attività che sarà presentato entro il 31 marzo di ogni anno dal consorzio medesimo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, sentito il sottocomitato regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, lo approva e provvede ad effettuare il versamento dell'intero importo dell'anticipazione.

Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il consorzio è tenuto a versare nel bilancio della Regione, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, i ricavi delle vendite della manna non oltre i 5 giorni successivi agli incassi degli stessi.

Le eventuali perdite sulle anticipazioni ottenute saranno documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal consorzio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con una apposita dettagliata relazione che dovrà essere vistata dai componenti della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

Le perdite anzidette resteranno a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità di cui al presente articolo è anticipata al consorzio, per l'anno 1981, la somma di lire 100 milioni.

Art. 38

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, limitatamente alla campagna di ammasso volontario dell'anno 1981, è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio tra produttori di manna, con sede a Castelbuono, ai produttori di manna conferenti, un contributo straordinario di conferimento pari a lire 1.000 per chilogrammo di manna ammassato.

Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Titolo IX

Provvidenze varie

Art. 39

 

(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R. 1/91)

Art. 40

(abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82)

Art. 41

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per far fronte al finanziamento di maggiori oneri scaturenti da urgenti necessità con priorità per le espropriazioni e per i danni da forza maggiore, connesse all'esecuzione di trasformazione in rotabile di trazzere, vie rurali di uso pubblico e di altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 42

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Gli impianti in corso di realizzazione o da realizzarsi da parte dell'Ente di sviluppo agricolo verranno trasferiti all'ENEL contestualmente alla verifica tecnica ed alla messa in esercizio delle opere da parte dell'ENEL, anche nelle more dell'approvazione degli atti di collaudo delle stesse".

Art. 43

Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, mediante la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie disposte dagli articoli 1 e 3 della medesima legge e dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197.

Art. 44

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione delle strutture previste dal presente articolo è affidata in concessione ai comuni. La gestione può essere affidata in concessione a comuni, ad enti pubblici, a cooperative o loro consorzi, ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione, nonchè a consorzi a partecipazione maggioritaria che possono essere istituiti dai comuni medesimi, dagli enti pubblici, dalle cooperative e loro consorzi e dalle associazioni di produttori anzidetti, con imprese abilitate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici".

Art. 45

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 46

Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino previsto per l'anno 1981 dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è elevato, per l'anno medesimo, di lire 590 milioni.

Dall'esercizio finanziario 1982, si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Con effetto dall'anno 1981 è abrogato il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modificazioni.

Art. 47

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 48

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono estinte le esposizioni degli assegnatari di riforma agraria, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni, o dei loro eredi aventi causa, risultanti dalla differenza:

a) in dare, le anticipazioni relative ad imposte, acquisto di materiale e servizi forniture di scorte vive e morte ed altre dotazioni, nonchè per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle riguardanti i fabbricati rurali ed altri manufatti;

b) in avere, per le somme già versate a scomputo dei debiti di cui alla precedente lett. a, ovvero per l'importo di contributi su opere di miglioramento fondiario, dovuti agli assegnatari o ai loro eredi aventi causa e trattenuti dall'Ente di sviluppo agricolo in relazione alla posizione debitoria dei soggetti medesimi.

Art. 49

Sono dichiarati estinti gli oneri posti a carico dei consorziati, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, derivanti dalla quota pari al 12,50 per cento dell'importo dei lavori eseguiti alla data del 31 dicembre 1968, dall'Ente di sviluppo agricolo e dallo stesso anticipata, per conto dei consorzi di bonifica sprovvisti delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle opere di bonifica.

Art. 50

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nominati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 91, restano in carica fino al 31 dicembre 1981. (1)

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1982 dall'art. 1 della L.R. 53/82.

Art. 51

I termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono rispettivamente così modificati: "quarantacinquesimo giorno" al posto di "novantesimo giorno"; "trenta giorni" al posto di "sessanta giorni". (1)

(1)

Articolo inefficace a seguito dell'abrogazione della L.R. 37/81 operata con l'art. 48 della L.R. 33/97.

Art. 52

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 2.880 milioni, destinati alle finalità previste dall'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 53

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere nella misura del 95 per cento al ripianamento della posizione debitoria che i consorzi di bonifica, per difficoltà di natura finanziaria, hanno, congiuntamente, nei confronti del proprio personale, per la mancata corresponsione allo stesso di stipendi e di altri emolumenti e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali per il pagamento dei conseguenziali oneri sociali e previdenziali.

La posizione debitoria deve riferirsi a periodi antecedenti al 31 dicembre 1980 e riguardare il personale che ha, comunque, prestato servizio presso i consorzi di bonifica, tenuto conto di quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 63 del vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei consorzi stessi.

Il concorso sarà erogato sulla base di specifiche documentazioni che i consorzi di bonifica interessati inoltreranno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è vincolato esclusivamente al pagamento di quanto specificato al primo comma del presente articolo.

Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità del cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 54

 

L'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, è sostituito dal seguente: (1)

"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, sentito il sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5 e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, alle organizzazioni professionali di categoria ed alle associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute nonchè alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo che si impegnano a realizzare progetti-programma, della durata massima di mesi 12, nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale, un contributo in conto capitale sull'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

I progetti-programma devono prevedere i contenuti, le modalità di esercizio, i mezzi di attuazione, i luoghi di svolgimento dell'attività di assistenza tecnica, la qualificazione del personale addetto allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè dettagliato preventivo di spesa.

Il contributo concesso non può superare l'80 per cento della spesa ammessa ed è erogato anticipatamente all'atto dell'approvazione del progetto-programma ferma restando ogni responsabilità degli organismi di cui al primo comma del presente articolo in merito alle iniziative ed alle attività dagli stessi previste nei progetti-programma.

I contributi devono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti, con l'obbligo di trasmettere una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti a conclusione del progetto-programma.

Le inadempienze e le modifiche non autorizzate ai progetti-programma anzidetti comportano la revoca per intero del contributo concesso, rimanendo comunque sollevato l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in conseguenza alle inadempienze sopradette, da ogni azione o responsabilità.

La vigilanza sull'attuazione del progetto-programma e sullo svolgimento della relativa attività è affidato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 55

(modificato dall'art. 127, comma 11, della L.R. 17/2004)

L'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è abrogato.

------------------- (comma soppresso) (1)

Art. 56

Il limite di spesa indicato nell'art. 24 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981. (1)

(1)

Con l'art. 20 della L.R. 173/81 le disposizioni previste dall'articolo annotato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 57

All'art. 96, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca" le parole "annata agraria 1979" sono modificate in "anno 1978".

Art. 58

(1)

Limitatamente ai progetti delle cooperative agricole giovanili, costituite ai sensi della legge n. 285 del 1977 e della legge regionale n. 37 del 1978, presentati a norma della legge regionale medesima, istruiti con riferimento al prezzario in vigore alla data della presentazione ed approvati e finanziati in epoca successiva all'emissione di un nuovo prezziario regionale, è autorizzato l'adeguamento dei prezzi assentiti al prezziario regionale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di concessione.

Per ottenere il provvedimento integrativo di quello già emesso, le cooperative giovanili di cui al precedente comma dovranno inoltrare alla Presidenza della Regione apposita istanza debitamente corredata del nuovo preventivo di spesa e dei relativi documenti giustificativi.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 59

Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione dei provvedimenti legislativi ed in attività urgente ed indilazionabile di istituto, ivi compresi i lavori concernenti le proposte del bilancio di previsione annuale e pluriennale, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al primo quadrimestre dell'anno 1981.

Art. 60

Allo scopo di agevolare il potenziamento e l'ammodernamento dei principali comparti produttivi agricoli, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le disponibilità relative alle assegnazioni disposte a favore della Regione in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, entro i limiti di spesa per ciascun settore appresso indicati:

- zootecnia                                       lire   6.727,8  milioni
- vitivinicoltura                                 lire   1.824,4  milioni
- ortofloricoltura                                lire   3.000,0  milioni
- agrumicoltura                                   lire   3.000,0  milioni
- frutticoltura                                   lire   2.665,8  milioni
- colture arboree mediterranee                    lire   3.379,9  milioni.

Gli stanziamenti destinati ai sensi del precedente comma ai settori della zootecnia e delle colture arboree medirerranee sono riservati, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 50 per cento, agli interventi in favore delle iniziative ricadenti nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Art. 61

Per i settori riguardati dal precedente art. 60, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni disposte dalle seguenti leggi regionali:

- per i settori zootecnico, vitivinicolo, ortofloricolo e colture arboree mediterranee le agevolazioni disposte dagli articoli 9, 21, 33 e 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni;

- per l'agrumicoltura le agevolazioni disposte dall'art. 4, lett. a, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e quelle disposte dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 28, per le cui iniziative è riservato un terzo dello stanziamento previsto dal precedente art. 60 per il medesimo settore agrumicolo;

- per la frutticoltura le agevolazioni disposte dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

Per l'attuazione degli interventi si adottano le procedure rispettivamente previste dalle richiamate leggi 5 aprile 1954, n. 9, 6 giugno 1968, n. 14, 3 giugno 1975, n. 24 e 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 62

Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 7.270,9 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/012 del 16 dicembre 1980.

Art. 63

Per il completamento dei complessi irrigui in corso di esecuzione, con esclusione delle canalizzazioni incluse nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 31.591,9 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/019 del 16 dicembre 1980.

Per le stesse finalità previste dal primo comma del presente articolo è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità di lire 50.949 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le finalità di cui al presente articolo è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 8.147 milioni.

Sulle disponibilità derivanti dai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni, da assegnarsi all'Ente minerario siciliano per il completamento delle opere relative all'invaso sul fiume Gibbesi, di cui all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35.

Art. 64

Per le finalità di cui all'art. 2, lett. a, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 14.345,3 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/011 del 16 dicembre 1980.

Con riferimento alle aree definite di collina interna e di montagna dall'Istituto centrale di statistica, ai fini del presente articolo considerate come aree interne e svantaggiate, per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, quanto al 70 per cento per iniziative di cui alla lett. a e quanto al 30 per cento per le iniziative recate dalla lett. b del succitato art. 2, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo delle disponibilità di lire 27.047,5 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le finalità di cui al secondo comma è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 16.151,7 milioni.

Per l'attuazione delle iniziative di cui ai comma precedenti vanno osservate le modalità previste dallo stesso art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 65

All'onere complessivo di lire 232.443,3 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

1) Fondi ordinari: onere lire 18.740 milioni;

- quanto a lire 18.140 milioni, con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:


cap. 14606, lire       300    milioni;
cap. 60751, lire    10.790    milioni;
cap. 55581, lire     4.000    milioni;
cap. 55451, lire     2.000    milioni;
cap. 56806, lire     1.050    milioni;

- quanto a lire 600 milioni, per le finalità dell'art. 13, con parte dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16.

2) Fondi C.E.E.: onere lire 53.208,1 milioni:

- con la disponibilità del cap. 50464.

3) Fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984: onere lire 160.495,2 milioni:

- quanto a lire 43.133,8 milioni, con le disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:


cap. 54539, lire    13.188,8  milioni;
cap. 54540, lire     2.279,4  milioni;
cap. 54541, lire     3.366,9  milioni;
cap. 55572, lire    16.151,7  milioni;
cap. 56018, lire     8.147,0  milioni;

- quanto a lire 117.361,4 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, comprese tra le disponibilità del cap. 60763.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione:

- quanto a lire 14.900 milioni nell'elemento di programma 6.2.2.3. "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari);

- quanto a lire 6.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.8.4. "Interventi per lo sviluppo della zootecnia in esecuzione della legge n. 984 del 1977";

- quanto a lire 2.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.4.2. "Interventi per lo sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole in esecuzione della legge n. 984 del 1977";

- quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.2.3. "Interventi per lo sviluppo della vitivinicoltura in esecuzione della legge n. 984 del 1977";

- quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.5.2. "Interventi per lo sviluppo delle colture arboree mediterranee in esecuzione della legge n. 984 del 1977".

Gli oneri indicati nei precedenti commi trovano specificazione nell'allegata tabella.

Art. 66

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

D'ACQUISTO

TABELLA DEGLI ONERI - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23]