
LEGGE REGIONALE 18 giugno 1977, n. 39
G.U.R.S. 21 giugno 1977, n. 27
Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 26/2012)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nell'ambito della Regione Siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell'ambiente si applicano con le integrazioni e le specificazioni contenute nella presente legge.
(sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 2/78)
Restano salve le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione.
(modificato e integrato dall'art. 7 della L.R. 78/80, sostituito dall'art. 9 della L.R. 181/81, modificato e integrato dall'art. 5 della L.R. 57/82, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. c, della L.R. 40/95 e abrogato dall'art. 11, comma 40, della L.R. 26/2012)
(modificato dall'art. 8 della L.R. 78/80, nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. 181/81, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 48/83 e abrogato dall'art. 11, comma 40, della L.R. 26/2012)
Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione deve contenere tra l'altro:
a) criteri ed indicazioni per iniziative dirette alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico ad integrazione delle norme esistenti nella legislazione nazionale;
b) criteri per un censimento delle disponibilità idriche della Regione e per la stesura di carte idrogeologiche redatte per bacini idrogeologici con la indicazione della pluviometria della zona, della portata dei corsi d'acqua ricadenti nel bacino, nonchè della portata e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sorgenti;
c) criteri e norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto mediante indicazioni sulla pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale e sulla imposizione di limiti di accettabilità degli scarichi medesimi, nonchè per la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi;
d) criteri per la programmazione delle opere pubbliche attinenti i servizi idraulici, nonchè per la promozione dell'installazione di adeguate stazioni depurative per reflui di natura industriale, agricola, civile, e la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;
e) criteri per iniziative dirette alla regolamentazione degli scarichi e dei depositi di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonchè la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
f) criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili, anche mediante provvedimenti di contenimento dei consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque, promuovendo processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo;
g) criteri generali per la tutela della salute all'interno della fabbrica, mediante interventi di prevenzione e di bonifica.
Il piano dovrà essere aggiornato ad intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l'altro, di congrui termini per l'adeguamento, alle nuove disposizioni, degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.
Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione, previa delibera della Giunta regionale, è presentato all'Assemblea regionale ed approvato con legge.
(sostituito dall'art. 9 della L.R. 78/80, nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 181/81, modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 48/83 e integrato dall'art. 1, comma 2 della L.R. 58/95)
Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 30 giugno 1984 (1) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. (2)
Lo schema di piano regionale di risanamento delle acque è predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni e acquisito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 3, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione dello schema. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Nei casi in cui il predetto comitato sia impossibilitato ad esprimersi nel termine, il suo parere è sostituito da quello del gruppo della Direzione regionale per il territorio e l'ambiente competente per materia.
Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1985 con l'art. 5, comma 1, della L.R. 67/84.
Vedi Decr. Pres. 02/07/86: "Approvazione del piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia."
(sostituito dall'art. 10 della L.R. 78/80)
Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, del piano di risanamento delle acque, per il censimento dei corpi idrici, per la predisposizione di mappe e per altri studi e ricerche finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, potrà stipulare convenzioni di norma con università, enti ed istituti pubblici e per comprovati motivi di eccezionalità, con enti privati specializzati particolarmente qualificati nel settore.
Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.
(sostituito dall'art. 11 della L.R. 78/80)
In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dopo l'effettuazione di un apposito studio, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali esistenti e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.(1)
Tutte le predette stazioni di rilevamento saranno collegate, secondo le previsioni dello studio di cui al comma precedente, per la raccolta, l'esame, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.
A tal fine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente potrà stipulare convenzioni con le università o enti specializzati.
La gestione delle reti di rilevamento è affidata a comuni, province, consorzi tra comuni e province o consorzi misti, i quali possono stipulare anche convenzioni con le aziende per la integrazione, ove utile, tra rete pubblica e rete privata.
Il medesimo Assessorato regionale è, altresì, autorizzato all'acquisto di unità mobili di rilevamento, alla cui gestione potrà provvedere avvalendosi delle amministrazioni provinciali o attraverso convenzioni con istituti universitari, altri istituti superiori, organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o società specializzata nel settore, previo parere del Comitato regionale della tutela dell'ambiente.
La spesa per la gestione delle reti e delle unità mobili, di cui ai commi precedenti, è a carico della Regione.
Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può concedere contributi fino al 95 per cento del costo delle attrezzature.
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 78/80)
Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura tale da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.
Alle piccole e medie imprese e loro consorzi, sprovvisti di impianti di depurazione o di pretrattamento, possono essere concessi contributi a fondo perduto, nella misura massima del 40 per cento del costo degli impianti da realizzare, e ciò anche in aggiunta ai contributi sugli interessi previsti dal precedente comma.
All'erogazione dei contributi previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del Comitato regionale del territorio e dell'ambiente.
Alle finalità del presente articolo si provvede anche utilizzando le somme previste dal settimo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
(integrato e modificato dagli artt. 13 e 22 della L.R. 78/80, nel testo modificato dall'art. 7 della L.R. 67/84, sostituito dall'art. 52 della L.R. 27/86 e modificato dall'art. 57, comma 2, della L.R. 10/99)
Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sulla base di programmi elaborati in rapporto alle indicazioni nel piano regionale di risanamento delle acque ed alle richieste presentate dai comuni e dai consorzi di cui al primo comma, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Dette richieste devono essere presentate entro il primo trimestre di ciascun anno. (1) (2)
In ordine ai programmi relativi alle opere previste dall'articolo che si annota vedi art. 52, commi da 2 a 7, della L.R. 27/86.
Per effetto dell'art. 17, comma 6, della L.R. 10/99 il termine di cui all'articolo annotato, per l'esercizio finanziario 1999, è prorogato al 30 giugno.
In ordine al recupero delle somme non utilizzate vedi le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 10/99.
(modificato dagli artt. 15 e 22 della L.R. 78/80 e dall'art. 57, comma 2, della L.R. 10/99)
Ai comuni, consorzi di comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino all'85 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ciascun anno, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere. (1)
In ordine al recupero delle somme non utilizzate vedi le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 10/99.
(integrato e modificato dagli artt. 16 e 22 della L.R. 78/80 e sostituito dall'art. 42 della L.R. 27/86)
Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo, relative all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché per i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concede, su richiesta dell'unità sanitaria locale nella quale sono inseriti organicamente i laboratori, contributi per l'acquisto e il potenziamento delle apparecchiature di analisi e di controllo dell'inquinamento.
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 181/81 e dall'art. 2 della L.R. 57/82)
In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature, sono autorizzati dal sindaco del comune.
Gli scarichi possono essere autorizzati quando le caratteristiche inquinanti degli stessi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.
Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo possono essere autorizzati quando siano conformi alla direttiva contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli scarichi recapitino direttamente nelle acque del mare è necessario, altresì, il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.
I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono invece sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
Gli scarichi nelle unità geologiche profonde sono autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 181/81, dall'art. 2 della L.R. 57/82 e abrogato dall'art. 55, comma 2, della L.R. 27/86) (1)
Per la norma che si applica vedi l'art. 40 della L.R. 27/86.
Le imprese industriali operanti nel territorio della Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano necessità di immettere nelle acque residui industriali di qualsiasi genere, tali da modificare lo stato originario delle acque medesime, debbono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, installare, qualora non ne siano già provvisti, efficienti impianti di depurazione, che garantiscano l'osservanza dei limiti previsti dalle tabelle della legge nazionale.
Ai fini suindicati le imprese industriali debbono denunziare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di depurazione di cui sono in possesso al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, e all'Assessorato regionale della sanità, indicando tutti i dati tecnici relativi agli stessi impianti.
(sostituito dall'art. 5 della L.R. 181/81, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. a, della L.R. 40/95, dall'art. 1, comma 4, della L.R. 71/95 e abrogato dall'art. 129, comma 7, della L.R. 2/2002)
(sostituito dall'art. 17 della L.R. 78/80, nel testo integrato dall'art. 12 della L.R. 181/81, integrato dall'art. 6 della L.R. 57/82, modificato dall'art. 7 della L.R. 10/95, dall'art. 11, comma 1, lett. b, della L.R. 40/95 e dall'art. 57, comma 18, della L.R. 10/99)
E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.
Essa è composta:
- da un presidente, le cui funzioni sono svolte da un dirigente medico degli ex uffici del medico provinciale o da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di servizio designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
- dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- dall'ingegnere sanitario addetto all'ufficio del medico provinciale;
- da tre esperti di ecologia, designati dal presidente dell'amministrazione straordinaria della provincia;
- ------------------------ (parole soppresse) (3)
- da un rappresentante del Consorzio industriale, ove esiste;
- da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;
- da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;
- dal veterinario provinciale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio del medico provinciale, dallo stesso designato.
La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dura in carica cinque anni.
Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; mentre in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti.
La Commissione può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'esame preliminare delle questioni da sottoporsi alla determinazione della Commissione stessa.
Ai componenti della Commissione, ivi compreso il segretario, spetta, per ogni seduta di Commissione o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della collaborazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e, per particolari esigenze, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori universitari. (4)
Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione stessa. Il predetto non ha diritto di voto e percepisce il trattamento economico previsto per i componenti.
Presso ogni provincia regionale è istituito un ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento. Esso svolge altresì funzioni di collegamento tra la provincia e la regione in materia ambientale. Alla dotazione del personale provvede la Presidenza della Regione, anche utilizzando quello proveniente dai soppressi uffici del medico provinciale.
Alle spese di funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con le disponibilità del capitolo 45253 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.
I locali saranno messi a disposizione dalle province regionali.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emette provvedimenti di costituzione o ricostituzione delle Commissioni, anche nella incompletezza del numero dei membri da designare o da eleggere, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta.
Le somme relative ai compensi, al funzionamento, nonchè quelle relative alle particolari esigenze di cui al comma ottavo del presente articolo sono accreditate al presidente della Commissione.
In attuazione del D.L. 496/93 conv. dalla legge 61/94 la Regione Siciliana con l'art. 90 della L.R. 6/2001 ha istituito l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Con Decr. Ass. Territorio 1 giugno 2005 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della predetta agenzia e lo stesso regolamento ha previsto delle strutture territoriali a carattere provinciale (D.A.P.). E' da ritenere, pertanto, che non appena sarà data piena attuazione alla nuova organizzazione dell'ARPA cesseranno le funzioni delle commissioni previste dal presente articolo.
Il Decr. Ass. Sanità 18/06/94 aveva previsto che le commisioni di cui al presente articolo avrebbero continuato ad operare fino a quando non sarà data attuazione alla legge 61/94.
Vedi art. 13 del Decr. Ass. Sanità 18/11/94: "Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonchè quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali."
L'art. 32 della legge 833/78 ha trasferito alle UU.SS.LL. le funzioni di competenza degli uffici medici provinciali.
Parole soppresse dall'art. 57, comma 18, della L.R. 10/99.
Si rimanda all'art. 3 della L.R. 184/79 che ha previsto particolari e ulteriori competenze delle commissioni provinciali.
L'art. 18 della L.R. 78/80 ha stabilito che le commissioni provinciali, provvedono a fissare i limiti di emissione ai sensi del D.P.R. 322/71.
Si rimanda all'art. 4 del Decr. Ass. Territorio 02/08/93: "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione".
La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento:
- verifica il possesso, da parte degli insediamenti produttivi ed urbani, di impianti, installazioni o di altri dispositivi idonei a contenere entro i limiti prescritti lo smaltimento delle scorie inquinanti sia nell'atmosfera che nelle acque o nel sottosuolo, per accertare il contributo all'inquinamento;
- formula pareri su richiesta del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e su richiesta degli enti locali;
- esamina ed analizza i dati acquisiti in tema di rilevamento dell'inquinamento e promuove adeguate iniziative;
- effettua i sopralluoghi richiesti dal Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e dagli enti locali;
- svolge periodicamente indagini epidemiologiche anche per la individuazione di eventuali relazioni tra l'inquinamento e la salute degli addetti agli impianti e delle popolazioni.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 78/80)
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro tre mesi dalla relativa costituzione, ai sensi dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319:
- determina le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento proveniente dagli scarichi degli insediamenti sia produttivi che civili esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;
- indica le direttive per la regolamentazione amministrativa degli insediamenti industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di licenza di abitabilità e di agibilità.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 78/80)
Nelle more dell'approvazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e la competente Commissione legislativa della Assemblea regionale, possono essere adottate misure urgenti e straordinarie.
Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di competenza di enti ed organismi, sono effettuate dal Presidente della Regione entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito dal comma precedente, il Presidente della Regione emana i provvedimenti di costituzione degli organi anche in mancanza delle relative designazioni.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 4.500 milioni così ripartita:
- per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 3, lire 50 milioni;
- per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, lire 300 milioni;
- per gli altri compiti attribuiti al Comitato ai sensi dell'art. 4, lire 50 milioni;
- per l'istituzione della rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche di cui all'art. 8, lire 2.000 milioni;
- per il potenziamento delle reti provinciali e comunali di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 8, lire 600 milioni;
- per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese di cui all'art. 9, lire 800 milioni;
- per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui all'art. 12, lire 700 milioni.
All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.