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LEGGE REGIONALE 10 agosto 1985, n. 37

G.U.R.S. 17 agosto 1985, n. 35

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2004 i comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle norme in materia di sanatoria antecedenti l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni recepito dall'art. 24 della L.R. 15/2004.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2021 e con annotazioni alla data 5 settembre 2012)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

Art. 1

Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione Siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge. (1)

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per i lavori pubblici.

(1)

L'art. 136, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ha abrogato gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 45, 46, 47, 48 e 52, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'abrogazione tuttavia ha principalmente una rilevanza formale in quanto le norme sostanzialmente sono confluite nello stesso testo unico. E' da ritenere comunque che le stesse norme abrogate trovino ancora attuazione nella Regione Siciliana per effetto del rinvio operato dalla presente normativa.

Art. 2

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (1)

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

(1)

Vedi Decr. Ass. Terr. 22/08/2000: "Approvazione della scheda tecnica da compilarsi da parte degli uffici tecnici dei comuni in materia di violazioni urbanistico-edilizie".

Art. 3

Interventi sostitutivi

L'ottavo comma dell'art. 7 è così sostituito:

"I provvedimenti di cui all'art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva".

Art. 4

Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

Art. 5

Opere da eseguire previa autorizzazione

(modificato dall'art. 5 della L.R. 26/86 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

Art. 6

Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

Art. 7

Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

Art. 8

Rilevazioni aerofotogrammetriche

Al fine di esercitare il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia che si svolge nell'Isola, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in quota su tutto il territorio regionale, con periodicità almeno quadriennale.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente determina altresì con proprio provvedimento le parti del territorio regionale da assoggettare a particolari controlli e comunque a rilevamenti aerofotogrammetrici almeno biennali.

I particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso riguardare le zone costiere e le aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente fornirà ad ogni comune le riprese fotogrammetriche relative al proprio territorio affinchè il comune possa provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.

Nella prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai rilevamenti di cui al primo comma entro il 31 marzo 1986.

CAPO II

Snellimento di procedure urbanistico-edilizie

Art. 9

Opere interne (1)

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

(1)

Si rimanda alla Circolare Territorio ed Ambiente 12 agosto 2011, n. 53460, recante chiarimenti sulle opere interne effettuate con strutture precarie.

Art. 10

Variazioni della destinazione d'uso degli immobili

(modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021)

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili dall'uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.

La variazione della destinazione d'uso, ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

--------------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 11

Varianti agli strumenti urbanistici

Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 12

Accessi al mare

I comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico.

Le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I comuni provvedono agli adempimenti necessari per il ripristino della percorribilità e per i lavori eventualmente occorrenti.

Per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i comuni provvedono con i fondi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 13

Opere di sostegno e di contenimento

in zone sottoposte a particolari vincoli

Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.

Capo III

Recupero urbanistico

Art. 14

Piani particolareggiati di recupero

(integrato dall'art. 9, comma 7, della L.R. 17/94)

Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali della Regione in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati, ancorchè negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate, devono essere individuati con riferimento alla data del 1° ottobre 1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del presente articolo sono fatte salve le perimetrazioni degli agglomerati effettuate in base alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modificazioni.

Il recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza mediante piani particolareggiati.

Tali piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.

Ove il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze competenti, che deve essere reso nel termine di giorni 90 dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

La redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi e, nei casi con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria e da degrado ambientale.

La redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria.

Art. 15

Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero

Nei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:

a) un'adeguata urbanizzazione primaria;

b) un'adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;

c) la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico;

d) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

e) la valutazione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 16

Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico

(modificato dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94)

I piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti nell'osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.

------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------ (comma abrogato) (1)

Nell'ambito dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati eventuali comparti in tutto o in parte edificati che presentano situazioni di grave carenza igienico-sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di consentire il risanamento del comparto.

I piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 17

Obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali

(abrogato dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94)

Art. 18

Piani particolareggiati

in assenza di strumenti urbanistici generali

Qualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani particolareggiati di recupero non sia dotato di strumento urbanistico generale, il piano particolareggiato stesso è adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione dello strumento urbanistico generale, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'approvazione dello strumento urbanistico generale e del piano particolareggiato di recupero resta disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 19

Programma finanziario quinquennale

I piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma finanziario quinquennale che preveda oltre all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura igienico-sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi.

I comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti per gli interventi di risanamento, tenuto conto anche delle entrate derivanti dai contributi di concessione.

Art. 20

Contributi per opere di urbanizzazione

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamneto dei piani particolareggiati di recupero, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima del 90 per cento dell'importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.

Art. 21

Aree libere interne

Dalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e fino all'approvazione del piano particolareggiato di recupero urbanistico nessuna concessione può essere rilasciata sulle aree libere ubicate all'interno dell'agglomerato.

In assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni ed alte opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei privati e opere di urbanizzazione nonchè interventi necessari per la tutela dell'igiene e della pubblica incolumità da parte dei comuni.

Art. 22

Facoltà ed obblighi dei comuni

L'art. 30 è così sostituito:

"I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono chiedere l'assegnazione di lotti disponibili, nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla costruzione della propria prima abitazione.

Per i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si procede al conguaglio fra l'indennità di espropriazione spettante ed il valore del lotto assegnato.

Nessun conguaglio è dovuto all'assegnatario allorchè l'indennità di espropriazione risulti inferiore al valore del lotto assegnato.

Per i fini previsti dai prececenti commi, i comuni che procedono alla formazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico sono tenuti alla formazione del piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da vigenti disposizioni legislative. In tal caso il piano di zona è adottato contestualmente ai piani particolareggiati di recupero.

I piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al limite minimo del 40 per cento di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni interessati al riordino ubranistico-edilizio, che dispongono già di piani di zona, possono procedere, ove necessario, al loro ampliamento.

Le aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona, qualora siano completamente esaurite quelle ricadenti nelle zone residenziali, possono ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in variante allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la previsione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di espropriazione, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

Ai proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la demolizione si applicano le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

I soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma, nonchè i soggetti locatari di alloggio in edifici destinati alla demolizione hanno diritto all'assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai soggetti di cui al primo e decimo comma, singoli o riuniti in cooperativa, contributi sui mutui contratti per la costruzione della loro prima casa, nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di cooperazione edilizia".

Capo IV

Opere sanabili - Soggetti legittimati. Procedure relative

Art. 23

Condizioni di applicabilità della sanatoria (1)

(modificato dall'art. 8 e integrato dagli artt. 9 e 12 della L.R. 26/86, e modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 34/96)

N.d.R. In mancanza di numerazione dei commi del presente articolo da parte del legislatore, la redazione ha ritenuto opportuno effettuarla per una migliore e completa lettura anche in considerazione dei rinvii espliciti a qualche comma da parte di alcune norme regionali.

Gli articoli 32 e 33 sono così sostituiti:

"1. I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell'art. 31 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonchè quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna. (2)

2. Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazone in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. (3)

3. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

4. La determinazione o la dichiarazione di disponibilità degli enti pubblici per la concessione in uso del suolo, nei casi previsti dal precedente secondo comma, o per l'eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta dell'interessato, salvo il necessario perfezionamento delle procedure.

5. Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell'area per i richiedenti la concessione o l'autorizzazione in sanatoria per costruzioni realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello Stato può essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in proprietà o in uso nei casi che non siano in contrasto con rilevanti interessi ambientali e/o non ricadano nelle fasce di inedificabilità previste dalla lett. a dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

7. Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative modificazioni, le concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35.

8. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. (4)

9. Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.

9-bis. Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente.

10. Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. (5) (6)  (2) (7)

10-bis. Qualora le costruzioni di cui al comma precedente siano già ricomprese in piani particolareggati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria sono rilasciate senza ulteriori richieste di nulla-osta degli enti che hanno rilasciato autorizzazioni in sede di approvazione dei piani. (2)

11. I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180 giorni dalla richiesta.

12. Ove le costruzioni ricadano in zone gravate dagli strumenti urbanistici da vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o regionali e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero, possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le costruzioni medesime siano ritenute compatibili con l'assetto urbanistico del territorio dai piani particolareggiati stessi.

13. I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma precedente decorrono dalla data di approvazione del piano particolareggiato.

14. Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non risultino comprese nell'ambito di piani particolareggiati di recupero possono essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa all'assetto territoriale a giudizio della commissione edilizia comunale.

15. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate".

(1)

Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria vedi le disposizioni riportate dall'art. 17 della L.R. 4/2003 "Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia".

(2)

Per il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici vedi l'art. 9, comma 4, della L.R. 16/96, nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 14/2006.

(3)

Per i fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali vedi l'art. 6 della L.R. 26/86.

(4)

L'art. 17, comma 6, della L.R. 4/2003 ha modificato il regime dei termini di rilascio del nulla-osta da parte degli Enti di tutela.

(5)

Vedi l'art. 10 della L.R. 26/86 per le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadano in zone vincolate da leggi statali o regionali.

 

(6)

Comma interpretato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 17/94.

(7)

L'art. 17, comma 6, della L.R. 4/2003 ha modificato il regime dei termini di rilascio del nulla-osta da parte degli Enti di tutela.

Art. 24

Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve

(modificato dall'art. 2 della L.R. 34/96)

Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Per le opere ricadenti nell'ambito di riserva naturali, tale nulla-osta è reso dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e gli interventi repressivi dell'abusivismo nelle aree di cui al presente articolo, si avvale del Corpo forestale della Regione.

Art. 25

Parco archeologico di Agrigento

Entro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l'ambiente, sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ed all'individuazione dei confini delle zone da assoggettare a differenziati vincoli, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I pareri del Sovrintendente e del Consiglio regionale dei beni culturali devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine il Presidente della Regione provvede secondo il disposto del primo comma.

La gestione, l'organizzazione, la fruizione del Parco archeologico della Valle dei Templi saranno regolati con apposita legge.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della presente legge, l'esame delle richieste di concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nell'ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 16 maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso, fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Regione.

Art. 26

Procedimento per la sanatoria (1)

(modificato dall'art. 13 della L.R. 26/86 e integrato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 34/96)

L'art. 35 è così sostituito:

"La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 (2). La domanda è corredata della prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. (3)

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; (4)

c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;

e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento; la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria;

f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse;

g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge.

Ai fini della certificazione di cui alla lett. b del precedente terzo comma, valgono le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1985.

Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lett. b del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonchè dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura prevista dal primo comma.

Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con quella prevista dalle lettere c e d del precedente terzo comma.

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi 60 giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione. (5)

Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 che hanno diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma dell'art. 23 della presente legge. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge il termine di 120 giorni di cui al precedente comma per i lavori di completamento decorre dalla data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; o dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso o anche in proprietà il suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

Ferma restando la necessità di acquisire eventuali pareri da parte degli enti di tutela di cui al precedente articolo 23, l'autorizzazione o concessione in sanatoria è rilasciata dal sindaco previo parere dell'Ufficio tecnico comunale e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed abbia altresì esibito al comune la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge, con esclusione comunque dei casi di insanabilità di cui al decimo comma dello stesso articolo, il termine perentorio di 24 mesi decorre dalla data di rilascio del parere, nulla-osta o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti autorità o dalla data di approvazione del piano particolareggiato di recupero di cui al tredicesimo comma del citato art. 23.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. (6)

Le modalità di versamento dell'oblazione sono quelle determinate dal decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985".

(2)

Con l'art. 1 della L.R. 26/86 il termine annotato deve intendersi prorogato in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione statale in materia.

Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre 1985.

(3)

Vedi l'art. 5 della L.R. 9/93 e successive modifiche.

(4)

Vedi l'art. 7 della L.R. 26/86 per la certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

(5)

Si rimanda all'art. 17, comma 9, della L.R. 4/2003 per quanto riguarda la determinazione degli oneri di urbanizzazione pro-quota.

(6)

Vedi l'art. 15 della L.R. 19/94: "Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria."

Art. 27

Oneri di concessione

(integrato dall'art. 4 della L.R. 26/86)

L'art. 37 è così sostituito:

"Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali si richiede la concessione o autorizzazione in sanatoria, sono quelli vigenti alla data di pubblicazione delle presente legge ridotti del 50 per cento.

Per le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29 gennaio 1977 non si applica la quota relativa al costo di costruzione.

Per le opere abusive realizzate prima del 2 settembre 1967 non è dovuto alcun onere di urbanizzazione o di costruzione.

Gli oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico-popolare e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico".

Art. 28

Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici

Le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di alloggi popolari da parte di enti pubblici non comportano il pagamento degli oneri di cui al precedente articolo.

Art. 29

Commissione per il recupero edilizio

(abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 34/96)

Art. 30

Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria (1)

(sostituito dall'art. 14 della L.R. 26/86)

Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonchè per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate. (2) (3)  (4)

Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.

(1)

Per quanto concerne il personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia si rimanda all'art. 10 della L.R. 13/2003.

(2)

Con D.P. Reg. Sic. del 7 agosto 1993, n. 18, è stato approvato il "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 4, della L.R. 12/1/93, n. 9, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici di cui all'art. 30 della L.R. 37/85 e successive modifiche".

(3)

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 22/97, le competenze previste dall'articolo annotato sono state attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(4)

Per effetto dell'art. 3 della L.R. 22/97, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i tecnici di cui all'articolo annotato devono essere prevalentemente utilizzati per l'istruttoria delle pratiche di sanatoria, fino all'esaurimento delle stesse.

Art. 31

Accertamenti degli uffici del Genio civile (1)

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 26/86)

Al fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Isola l'esecuzione degli accertamenti di propria competenza, il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabile.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unità e le qualifiche del personale necessario, nonchè la distribuzione nei vari uffici.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale della qualifica di dirigente tecnico o assistente tecnico di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico della Presidenza della Regione che provvede con i fondi del cap. 10686 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.

(1)

L'art. 3 della L.R. 11/90, come modificato dalla L.R. 9/93, ha dettato disposizioni in merito al personale di cui all'articolo annotato.

Art. 32

Erogazione di servizi pubblici -

Somministrazione di forniture

Gli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o comunque sottoposti al controllo e alla tutela della Regione, possono erogare servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali è stata avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, semprechè le stesse non ricadano in zone vincolate ad inedificabilità assoluta.

Art. 33

Proroga di termini

I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 1989.

Al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 le parole "90 giorni" sono sostituite con "180 giorni".

Art. 34

Adeguamento oneri di urbanizzazione (1) (2)

(sostituito dall'art. 14 della L.R. 19/94 nel testo sostituito dall'art. 24 della L.R. 25/97 e dall'art. 17, comma 12, della L.R. 4/2003)

1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. (3)

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.

(1)

Il testo della norma è quello che risulta a seguito delle modifiche alla disciplina sull'adeguamento degli oneri di urbanizzazione apportate dagli articoli annotati succedutisi nel tempo. Si precisa che le norme innovative non sempre hanno espressamente modificato direttamente l'art. 34 in argomento ma hanno modificato a loro volta le varie norme di modifica. Poichè l'intento normativo è chiaramente quello di innovare la regolamentazione contenuta nell'articolo in questione, la redazione ha ritenuto opportuno privilegiare tale intento normativo rispetto al rigore formalistico.

(2)

Vedi a riguardo anche la Circ. Ass. Territorio 28 ottobre 2003, n. 4, adottata a seguito dell'intervento dell'art. 17 della L.R. 4/2003, sugli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione.

(3)

Vedi Decr. Ass. Terr. 27/10/99: "Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2000".

Vedi Decr. Ass. Terr. 30/10/2000: "Aggiornamento, per l'anno 2001, degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Vedi Decr. Ass. Terr. 26/10/2001: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2002".

Vedi Decr. Ass. Terr. 24/10/2002: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2003".

Art. 35

Costo teorico base di costruzione

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è così sostituito:

"Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179".

Art. 36

Deroghe in favore di insediamenti produttivi, turistici e fabbricati agricoli

(modificato dall'art. 18 della L.R. 26/86, abrogato dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94 e reintrodotto dall'art. 22, comma 1, della L.R. 34/96)

1. ------------------- (1)

2. Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1° ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purchè le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta. (1)

3. ------------------- (1)

(1)

L'articolo annotato è stato interamente abrogato dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94; successivamente il comma 2 dello stesso articolo è stato reintrodotto dall'art. 22 della L.R. 34/96, limitatamente per le imprese alberghiere al fine di favorire l'ammodernamento delle aziende, anche in vista dello svolgimento delle Universiadi 1997.

Art. 37

Disposizioni per i comuni

di Palma di Montechiaro e di Licata

Ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente legge.

I comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il proprio territorio comunale, ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale.

Art. 38

Norma finanziaria

Per la finalità prevista dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni.

Per le finalità dell'art. 20 è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 50.000 milioni.

Gli stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi, saranno iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

All'onere di lire 6.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 06.74: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio".

Art. 39

Abrogazione di norme

Sono abrogati: il penultimo comma dell'art. 21, il quinto comma dell'art. 36, il terzo comma dell'art. 40 e gli articoli 46, 47, 49, 51 e 52 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70 .

Sono abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 40

(1)

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 10 agosto 1985.

NICOLOSI

(1)

L'art. 2 della L.R. 26/86 regolamenta le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge.

TABELLA

TIPOLOGIA DELL'ABUSO

PERIODI IN CUI L'ABUSO E' STATO COMMESSO

Fino al 1° settembre 1967

Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977

Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983

Misura della oblazione

Misura della oblazione

Misura della oblazione

1.

Opere realizzate in assenza o in difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

L. 5.000 mq

L. 25.000 mq

L. 36.000 mq

2.

Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 3.000 mq

L. 15.000 mq

L. 25.000 mq

3.

Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.

L. 2.000 mq

L. 12.000 mq

L. 20.000 mq

4.

Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamenti di destinazione d'uso.

L. 1.500 mq

L. 4.000 mq

L. 8.000 mq

5.

Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee a cui l'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.

L. 1.500 mq

L. 4.000 mq

L. 8.000 mq

6.

Opera del restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.

L. 1.000 mq

L. 2.500 mq

L. 5.000 mq

7.

Opera di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.

Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge.

L. 100.000

L. 200.000

L. 450.000

Note alla tabella.

1. Qualora, per tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata (1) con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.

2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.

3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.

4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.

(1)

Con l'art. 8, comma 5, del D.L. 23/04/85, n. 146, convertito dalla legge 21/06/85, n. 298 le parole "acconto calcolato" sono state sostituite dalle parole "oblazione versata".