
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1991, n. 33
G.U.R.S. 25 maggio 1991, n. 26
Interventi concernenti la stamperia "Braille" dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, l'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio ed F. ed A. Salamone" e i centri di servizio culturale per non vedenti. Norme concernenti istituti scolastici, l'ISMIG, i soggetti portatori di handicap e provvidenze per i familiari delle vittime del traghetto "Moby Prince" e per marittimi sequestrati.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 25 giugno 1996)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. In attesa che la regione Sicilia provveda ad emanare norme organiche e definitive concernenti gli istituti per ciechi operanti in Sicilia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, quale modificato dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 55, in favore dell'Istituto dei ciechi "Opere Riunite I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo, è elevato per l'anno finanziario 1991 da lire 1.500 milioni a lire 4.000 milioni.
2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto di cui al primo comma, secondo quanto previsto dal suo statuto, approvato con regio decreto 4 maggio 1935, n. 937, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza, educazione, istituzione e riabilitazione dei minorati della vista.
3. La misura del contributo di cui al primo comma per gli anni finanziari successivi al 1991 sarà determinata a norma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Istituto dei ciechi "Opere Riunite I. Florio ed F. ed A. Salamone", per l'anno finanziario 1991, un contributo straordinario di lire 6.200 milioni, da utilizzare per il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione dell'intero complesso edilizio, sede dell'Istituto medesimo.
2. Per l'utilizzazione del contributo, l'Istituto sarà obbligato a seguire le disposizioni contenute nella legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
3. L'erogazione della somma di cui al primo comma avverrà nel modo seguente:
a) per il 20 per cento unitamente al decreto di concessione del finanziamento;
b) per il 20 per cento dopo la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori;
c) per il 30 per cento allorquando lo stato di avanzamento dei lavori avrà raggiunto l'aliquota del 50 per cento;
d) per il restante 30 per cento dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione degli atti di collaudo.
1. All'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"Le attrezzature tecnologiche di cui al terzo comma, atte alla riproduzione in "Braille" di testi in nero, in caso di comprovato bisogno, possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2".
2. All'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai non vedenti residenti in Sicilia da almeno tre anni un contributo pari al 90 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di apparecchi "Optacon" o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta";
b) alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "o degli altri strumenti di lettura di cui al primo comma".
3. Per le finalità di cui al secondo comma è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.
(modificato dall'art. 127, comma 20, della L.R. 17/2004)
1. ----------------------- (comma abrogato) (1)
2. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ed alla scadenza dei consigli di amministrazione di istituti e di comitati di gestione, richiede alle istituzioni designatarie i propri rappresentanti.
3. Qualora le istituzioni competenti non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla designazione dei componenti dei suddetti organi mediante commissario ad acta.
Comma abrogato dall'art. 127, comma 20, della L.R. 17/2004.
1. Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 93, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, di lire 3.000 milioni.
2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato anche al trasferimento della sede operativa tecnica della stamperia a Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento. (1)
Per effetto dell'art. 55 della L.R. 15/93, salve restando le finalità di questo articolo, "I'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia può destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della Regione Siciliana, per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali."
1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per il riordino dell'ente, l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (I.S.M.I.G.) un contributo straordinario per il 1991 di lire 8.000 milioni destinato al ripianamento delle passività pregresse.
2. A decorrere dall'anno 1991, al fine di erogare all'I.S.M.I.G. un contributo complessivo annuo di lire 1.000 milioni per il funzionamento dell'Istituto medesimo, il capitolo 19006 del bilancio della Regione è incremento di lire 200 milioni.
1. Al personale dipendente dall'I.S.M.I.G. si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali territoriali. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede ad adeguare, in conformità, il regolamento organico del personale.
2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma vanno disciplinati con appositi regolamenti, il servizio di tesoreria e quello di economato.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per la sanità, è consentito il comando presso l'Assessorato regionale degli enti locali di tre dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra. (1)
Al personale di cui al presente articolo, per effetto dell'art. 21 della L.R. 46/95, veniva inizialmente estesa la disciplina ex art. 48 della L.R. 30/93, ma con l'art. 1 della L.R. 48/95 di pari data detta estensione veniva revocata con l'abrogazione dell'art. 21 della L.R. 46/95.
1. L'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a concedere al comitato regionale della Sicilia dell'ente medesimo un contributo annuo elevato a lire 500 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1991.
2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo, gli uffici dell'ente di cui al primo comma presentano all'Assessorato regionale degli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata".
3. La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 157, è abrogata.
1. L'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a concedere al comitato regionale della Sicilia dell'ente medesimo un contributo annuo elevato a lire 500 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1991.
2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo, gli uffici dell'ente di cui al primo comma presentano all'Assessorato regionale degli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata".
3. La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 157, è abrogata.
1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provincia regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria.
2. All'art. 16, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"l) dal regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698".
3. E' abrogato l'art. 49 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
1. Dal 1° gennaio 1988 il corrispettivo previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n.16, è aumentato a lire 12.000. Per gli anni successivi esso è adeguato con provvedimento dell'Assessore regionale per gli enti locali, computando annualmente l'indice di rivalutazione Istat per l'anno precedente, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro relativi al personale con qualifica di autista e ausiliario di assistenza adibito all'attività di trasporto dagli enti, istituti ed associazioni che operano in regime di convenzione. (1)
2. Per le giornate di assenza degli assistiti i comuni sono autorizzati a corrispondere l'80 per cento dei corrispettivi, fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa.
3. Gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico a quote attribuite ai comuni sul fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
4. Entro il limite massimo stabilito ai sensi del primo comma i comuni determinano i corrispettivi per il trasporto dei soggetti nei centri di riabilitazione, tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da coprire per l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi.
5. Gli elementi di costo di cui al quarto comma si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del comune sede del centro di riabilitazione.
6. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:
"Per l'impiego dei fondi di cui all'allegata tabella si procede sulla base di appositi piani di utilizzo predisposti dagli assessori regionali competenti.
I piani di cui al comma precedente sono approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.
L'assessore regionale per la sanità promuove incontri periodici con gli assessori regionali interessati, al fine di coordinare e verificare le attività previste dalla presente legge.
La procedura di cui al presente articolo non si applica alle spese correnti".
7. Al piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986-1988, allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
al paragrafo Equipes pluridisciplinari al primo comma, alla lettera a) aggiungere dopo "un terapista della riabilitazione", "un tecnico di audiometria";
al paragrafo iscrizione all'albo al dodicesimo comma: sostituire "di effettuazione della verifica stessa" con "di notifica dell'atto di diffida";
alla lettera a) sostituire "90 giorni" con "un anno";
alla lettera c) sostituire "due anni" con "tre anni";
al paragrafo Direttive ai comuni per gli interventi di aiuto domestico, di sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie
Lettera A:
Condizioni da verificare per l'adozione della delibera comunale: sono soppresse le parole da "non siano titolari" sino a "1981";
Limiti di reddito:
è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto limite di reddito è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza";
Partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio:
sostituire interamente con:
"nella misura del 20 per cento quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo;
nella misura del 50 per cento in presenza di reddito eccedente il predetto limite".
Lettera B:
Condizioni da verificare per l'emanazione della delibera comunale:
sono soppresse le parole da "non siano titolari" sino a "18 anni";
Limiti di reddito del nucleo familiare e/o affidatario:
sono aggiunte le parole seguenti: "Il predetto limite è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza".
8. Anche per quanto riguarda le diffide già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i termini di cui al comma 7.
9. Le disposizioni di cui alla presente legge continueranno ad avere applicazione anche negli esercizi successivi, salvo diverse previsioni dei piani triennali.
Si vedano i seguenti Decreti dell'Assessore regionale agli Enti Locali con cui si determinano le rette relative agli anni: 1989 - 1992 (D.A.EE.LL. 5 maggio 1992); 1993 (D.A.EE.LL. 20 settembre 1993); 1994 (D.A.EE.LL. 24 maggio 1994); 1995 - 1996 (D.A.EE.LL. 25 giugno 1996).
1. In favore di ciascun nucleo familiare dei siciliani vittime o dispersi nel disastro navale del traghetto Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli delle vittime o dei dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.
3. Le somme per il pagamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono accreditate dal Presidente della Regione ai sindaci dei comuni di residenza dei beneficiari. I sindaci provvedono ad erogarli previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni.
1. Per far fronte agli oneri necessari per il rilascio dei marittimi imbarcati sui natanti Massimo e Giovanni XXIII sequestrati dalla autorità libiche l'8 giugno 1990, il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la spesa di lire 100 milioni, previa intesa con gli organi competenti del Ministero degli esteri.
2. Per ciascuno dei natanti di cui al comma 1 è altresì autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni da destinare ai rispettivi armatori.
3. Le somme di cui al comma 2 sono versate dal Presidente della Regione al comune di Siracusa, il quale provvede ad erogarle previa presentazione di documentata istanza degli interessati.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 21.050 milioni, si fa fronte quanto a lire 14.800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 6.250 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Il predetto onere e quello di lire 1.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.