
REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 20 giugno 2019
G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198
Regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio. (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/283)
Titolo modificato con rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 settembre 2019, n. L 231.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 agosto 2019
Applicabile dal: 14 agosto 2019
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.
2) Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l'attuazione della PCP. Una valutazione dell'attuale struttura regolamentare relativa alle misure tecniche ha dimostrato che probabilmente non sarà possibile conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l'efficacia delle misure tecniche, puntando in particolare sull'adeguamento della struttura di governance.
3) E' necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire, dal un lato, norme generali che siano applicabili in tutte le acque dell'Unione e, dall'altro, prevedere l'adozione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
4) Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca, e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell'Unione da pescherecci dell'Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri - fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera - sia ai pescherecci dell'Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre applicarsi, rispetto ai pescherecci dell'Unione e ai cittadini degli Stati membri, in acque non appartenenti all'Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
6) Quando pertinente, misure tecniche dovrebbero applicarsi alla pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.
7) Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
8) Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare le catture indesiderate. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini e, in particolare, su specie e habitat sensibili, anche ricorrendo, se del caso, a incentivi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6), dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
9) Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, in particolare le catture di specie marine di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il livello di catture accidentali di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini in cui gli habitat risentono negativamente delle attività di pesca. Tali target dovrebbero conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale - in particolare la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e alle migliori pratiche internazionali.
10) Al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.
11) E' opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Non dovrebbe essere permesso vendere, esporre o mettere in vendita le specie marine catturate utilizzando tali attrezzi o metodi laddove essi siano vietati ai sensi del presente regolamento.
12) L'uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbe rimanere possibile per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2021, a determinate condizioni rigorose.
13) Alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all'uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.
14) Al fine di limitare l'uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all'uso di tali attrezzi da pesca.
15) Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j e 7k e nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27° O in acque di profondità superiore a 200 m quale indicata sulle carte nautiche, fatte salve determinate deroghe.
16) Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
17) Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.
18) Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell'Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come nella zona di regolamentazione NEAFC, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all'uso di reti a strascico.
19) Analoghe restrizioni dovrebbero poter essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici.
20) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione onde garantire la protezione del novellame di specie marine e per creare zone di ricostituzione degli stock ittici.
21) E' opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.
22) Gli Stati membri dovrebbero poter realizzare progetti pilota volti a vagliare soluzioni per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Laddove i risultati di tali progetti o i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per definire misure tecniche che riducano tali catture.
23) Il presente regolamento dovrebbe definire norme di base per ogni bacino marittimo. Tali norme di base derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale.
24) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche diverse da tali norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nel regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di prove scientifiche.
25) Tali misure tecniche regionali dovrebbero come minimo produrre benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti a quelli previsti dalle norme di base per quanto riguarda, in particolare, i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.
26) Nell'elaborare raccomandazioni comuni in relazione a attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie le cui caratteristiche differiscano dalle dimensioni di maglia previste dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali misure presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.
27) Nell'elaborare raccomandazioni comuni in relazione a zone di limitazione della pesca per la tutela delle aggregazioni di novellame e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire gli obiettivi, l'estensione geografica, la durata dei fermi, nonché le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio nelle loro raccomandazioni comuni.
28) Nell'elaborare raccomandazioni comuni in relazione a taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare siano rispettati gli obiettivi della PCP, facendo in modo che venga garantita la protezione del novellame di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
29) La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle specie sensibili, delle aggregazioni di novellame o di riproduttori dovrebbe essere permessa come un'opzione da sviluppare attraverso la regionalizzazione. Le condizioni per istituire tali aree, compresa l'estensione geografica e la durata dei fermi, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.
30) Sulla base di una valutazione dell'impatto di attrezzi innovativi, le raccomandazioni comuni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di tali attrezzi. E' opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
31) Nell'elaborare raccomandazioni comuni in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri siano autorizzati a elaborare ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su tali specie e habitat. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di specie e habitat sensibili, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella zona considerata. In particolare, tali restrizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di specie sensibili.
32) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 consente di istituire piani temporanei in materia di rigetti per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, in assenza di piani pluriennali per il tipo di pesca in questione. Nell'ambito di tali piani dovrebbe essere consentita la definizione di misure tecniche che siano strettamente connesse all'attuazione dell'obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate.
33) Dovrebbe essere possibile realizzare progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti. Tali progetti potrebbero prevedere deroghe alle norme in materia di dimensioni di maglia di definite nel presente regolamento, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei target del presente regolamento.
34) E' opportuno che nel presente regolamento siano incluse disposizioni relative a misure tecniche adottate dalla NEAFC.
35) Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica o le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le misure tecniche previste nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tali attività. In particolare, le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica che richiedano una simile deroga alle misure tecniche previste dal presente regolamento dovrebbero essere soggette a opportune condizioni.
36) E' opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di determinate misure in relazione alla pesca ricreativa, alle restrizioni relative agli attrezzi trainati, alle specie e agli habitat sensibili, all'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, alla definizione di pesca diretta, ai progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti, nonché misure tecniche nel quadro di piani temporanei di rigetto e in relazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione, alle dimensioni di maglia, alle zone di divieto e altre misure tecniche in determinati bacini marittimi, misure di mitigazione per specie sensibili e l'elenco delle specie degli stock che costituiscono indicatori chiave. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di specifiche per i dispositivi destinati a ridurre l'usura degli attrezzi trainati, a rafforzarli o a limitare la fuoriuscita delle catture nella parte anteriore di tali attrezzi, alla definizione di specifiche per i dispositivi di selezione applicati agli attrezzi di riferimento definiti, alla definizione di specifiche per le reti da traino con impiego di impulso elettrico, alla definizione delle restrizioni in materia di costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera, e alla definizione di norme riguardanti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi a profondità comprese tra 200 e 600 m, alla definizione di norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per determinate zone di divieto o di limitazione della pesca ? per quanto riguarda le caratteristiche di segnale e d'uso dei dispositivi impiegati per tenere lontani i cetacei da reti fisse e i metodi utilizzati per ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini, rettili marini e tartarughe. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
38) Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. Tale relazione dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche, sia a livello regionale che a livello dell'Unione, abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento.
39) Ai fini di tale relazione si potrebbe ricorrere a opportuni indicatori di selettività, come il concetto scientifico di lunghezza di selettività ottimale (Lopt), quali strumenti di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso gli attuali obiettivi della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate. In tal senso, detti indicatori non costituiscono obiettivi vincolanti ma strumenti di monitoraggio su cui si possono basare le deliberazioni o decisioni a livello regionale. Gli indicatori, e i valori utilizzati per la loro applicazione, dovrebbero essere richiesti a organismi scientifici adeguati per una serie di stock che costituiscono indicatori chiave, e dovrebbero tener anche conto della pesca multispecifica e dei picchi di reclutamento. La Commissione potrebbe includere tali indicatori nella relazione sull'attuazione del presente regolamento. L'elenco degli stock che costituiscono indicatori chiave include le specie demersali gestite mediante limiti di cattura, tenendo conto dell'entità relativa degli sbarchi, dei rigetti e dell'importanza dell'attività di pesca per ogni bacino marittimo.
40) La relazione della Commissione dovrebbe fare riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull'impatto degli attrezzi innovativi. La relazione dovrebbe trarre conclusioni circa i benefici, o gli effetti negativi, per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili nonché in termini di selettività.
41) Se dalla relazione della Commissione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
42) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 894/97 (11), (CE) n. 850/98 (12), (CE) n. 2549/2000 (13), (CE) n. 254/2002 (14), (CE) n. 812/2004 (15) e (CE) n. 2187/2005 (16) del Consiglio.
43) E' opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006 (17) e (CE) n. 1224/2009 (18) del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013.
44) Alla Commissione è attualmente conferito il potere di adottare e modificare misure tecniche a livello regionale ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) e (UE) 2019/1022 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale. Per chiarire l'ambito di applicazione dei rispettivi conferimenti di poteri, e specificare che gli atti delegati adottati in virtù dei conferimenti di poteri previsti in tali regolamenti devono rispettare determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento, tali regolamenti dovrebbero essere modificati per la certezza del diritto,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 389 del 21.10.2016.
GU C 185 del 9.6.2017.
Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997).
Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998).
Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) (GU L 292 del 21.11.2000).
Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (GU L 41 del 13.2.2002).
Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004).
Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005).
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016).
Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018).
Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019).
Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:
a) il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine;
b) il funzionamento degli attrezzi da pesca; e
c) l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.
2. Gli articoli 7, 10, 11 e 12 si applicano anche alla pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 15 e in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell'articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.
3. Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:
a) ricerca scientifica, e
b) ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.
Obiettivi
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;
b) garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
c) garantire, anche grazie all'impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;
d) introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.
Target
1. Le misure tecniche mirano a garantire:
a) che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;
c) che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. La portata dei progressi compiuti verso i target suddetti è valutata nell'ambito del processo di rendicontazione di cui all'articolo 31.
Definizione delle zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:
a) «Mare del Nord»: le acque dell'Unione nelle divisioni CIEM (1) 2a e 3a e sottosezione CIEM 4;
b) «Mar Baltico»: le acque dell'Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d;
c) «acque nordoccidentali»: le acque dell'Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7;
d) «acque sudoccidentali»: le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell'Unione) e le zone Copace (2) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione);
e) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36? di longitudine ovest;
f) «Mar Nero»: le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
g) «acque dell'Unione nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale»: le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro;
[h) «zona di regolamentazione NEAFC»: le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);] (lettera soppressa) (5)
i) «zona di applicazione dell'accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011.
Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell" 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009).
Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011).
Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010).
Lettera soppressa dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:
1) «modello di sfruttamento»: il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d'età e di taglia di uno stock;
2) «selettività»: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie;
3) «pesca diretta»: lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento;
4) «buono stato ecologico»: lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;
5) «stato di conservazione di una specie»: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni;
6) «stato di conservazione di un habitat»: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull"habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche;
7) «habitat sensibile»: un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all'allegato I e gli habitat di specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, gli habitat di specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio (1);
8) «specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l"habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
9) «piccole specie pelagiche»: specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo;
10) «consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
11) «rete da traino»: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete chiusa sul fondo da un sacco;
12) «attrezzi trainati»: reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell'acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato;
13) «rete a strascico»: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
14) «rete a strascico a coppia»: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
15) «rete da traino pelagica»: una rete da traino progettata e armata per operare a mezz'acqua;
16) «sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta, un braccio o un dispositivo analogo;
17) «rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una rete che utilizza corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine;
18) «sciabica danese» o «sciabica scozzese»: un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un'imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l'apertura della sciabica. L'attrezzo è costituito da una rete, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico;
19) «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva;
20) «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;
21) «rete da circuizione a chiusura» o «rete a catino»: qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
22) «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell'imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un'imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;
23) «reti fisse»: qualsiasi tipo di rete da imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
24) «rete da posta derivante»: una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;
25) «rete da imbrocco»: una rete fissa formata da un'unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;
26) «rete da posta impigliante»: una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco;
27) «rete a tramaglio»: una rete fissa formata da più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;
28) «rete combinata da imbrocco e a tramaglio»: una rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;
29) «palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o può essere lasciato alla deriva in superficie;
30) «nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso;
31) «lenza a mano»: un'unica lenza a cui sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
32) «croce di Sant'Andrea»: un attrezzo che esercita un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;
33) «sacco»: l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, con la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. Può essere costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) tenuti insieme sui lati e può comprendere l'avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all'imboccatura del sacco della rete da traino stricto sensu;
34) «dimensione di maglia»:
i) per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata;
ii) per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;
35) «maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela, e l'altra è perpendicolare, all'asse longitudinale della rete;
36) «maglia a losanghe»: una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all'asse longitudinale della rete;
37) «T90»: reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;
38) «finestra di fuga Bacoma»: un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;
39) «pezza selettiva»: una pezza di rete montata all'imboccatura del sacco o dell'avansacco lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all'estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un'apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;
40) «altezza»: la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;
41) «tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra la cala dell'attrezzo e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;
42) «sensori di monitoraggio dell'attrezzo»: telesensori elettronici che sono applicati agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture;
43) «palangaro zavorrato»: un palangaro composto da ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;
44) «dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivo volto a dissuadere specie quali mammiferi marini dall'avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l'emissione di segnali acustici;
45) «cavi scaccia-uccelli» (detti anche «cavi con bandierine» o «tori lines»): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;
46) «ripopolamento diretto»: l'attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell'ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;
47) «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall'uomo all'interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite di tale specie;
48) «indicatore di efficacia della selettività»: uno strumento di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso il conseguimento dell'obiettivo della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate;
49) «fucile subacqueo»: un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea;
50) «lunghezza di selettività ottimale (Lopt)»: la lunghezza media di cattura, indicata dai migliori pareri scientifici disponibili, che ottimizza la crescita degli individui di uno stock.
Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008).
Attrezzi da pesca e metodi vietati
1. E' vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell'allegato V;
c) esplosivi;
d) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
f) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;
g) qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall'alba al tramonto.
2. In deroga all'articolo 2, il presente articolo si applica alle navi dell'Unione in acque internazionali e nelle acque di paesi terzi, salvo altrimenti disposto, nello specifico, dalle norme adottate dalle organizzazioni multilaterali della pesca, in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, o da un paese terzo.
Restrizioni generali applicabili all'uso di attrezzi trainati
1. Ai fini degli allegati da V a XI, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui ai medesimi allegati si intende la dimensione minima delle maglie di qualsiasi sacco e avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe per migliorare la selettività delle specie marine in funzione della taglia o della specie possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 15.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue:
a) è vietato trasbordare organismi marini;
b) nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l'85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis;
c) in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.
La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
3. Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo15 e in conformità dell'articolo 29 e in deroga al presente paragrafo, qualora l'utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.
4. E' vietato usare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo, nonché tenere a bordo dispositivi specificatamente destinati a tale scopo. Il presente paragrafo non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi trainati, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:
a) restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;
b) restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;
c) restrizioni applicabili all'uso dei materiali delle reti;
d) struttura e fissaggio dei sacchi;
e) dispositivi autorizzati destinati a ridurre l'usura; e
f) dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse e reti da posta derivanti
1. E' vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 km.
2. E' vietato l'uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell'allegato III.
3. In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.
4. E' vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:
a) tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),
b) tonno rosso (Thunnus thynnus),
c) pesce castagna (Brama brama),
d) pesce spada (Xiphias gladius),
e) squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.
5. In deroga al paragrafo 4, le catture accidentali nel Mar Mediterraneo di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al medesimo paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell'Unione.
6. E' vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo:
a) si applicano deroghe specifiche, come precisato nell'allegato V, parte C, punto 6.1, nell'allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell'allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m;
b) l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.
Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell'articolo 16 della stessa direttiva.
2. Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell'Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell'allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell'Unione.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente in conformità del diritto dell'Unione applicabile.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 per modificare l'elenco stabilito all'allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.
Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono ammessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza, appena possibile dopo la cattura e in conformità del diritto dell'Unione applicabile.
4. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all'utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione.
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.
Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili
1. E' vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.
2. Se i migliori pareri scientifici disponibili raccomandano modifiche dell'elenco di zone di cui all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 del presente regolamento e, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per modificare di conseguenza l'allegato II. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.
3. Se gli habitat di cui al paragrafo 1 oppure altri habitat sensibili, inclusi gli ecosistemi marini vulnerabili, si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
4. Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
Taglie minime di riferimento per la conservazione
1. Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di:
a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La taglia di una specie marina è misurata conformemente all'allegato IV.
3. Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l'esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
4. Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per i quali negli allegati V, VI o VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate
1. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.
2. Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Misure tecniche regionali
1. Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:
a) nell'allegato V per il Mare del Nord;
b) nell'allegato VI per le acque nordoccidentali;
c) nell'allegato VII per le acque sudoccidentali;
d) nell'allegato VIII per il Mar Baltico;
e) nell'allegato IX per il Mar Mediterraneo;
f) nell'allegato X per il Mar Nero;
g) nell'allegato XI per le acque dell'Unione nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale;
h) nell'allegato XIII per le specie sensibili.
2. Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero di derogarvi, anche nell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel contesto dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento.
3. Ai fini dell'adozione di tali atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 24 mesi e successivamente 18 mesi dopo ciascuna presentazione della relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario.
4. Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:
a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;
b) puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell'Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d) producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
5. L'applicazione delle condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia di cui all'articolo 27 e alla parte B degli allegati da V a XI non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4.
6. Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure.
7. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2.
Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle caratteristiche degli attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie fornisce prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell'allegato XI.
Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell'allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
a) l'obiettivo del divieto;
b) l'estensione geografica della zona e la durata del divieto;
c) le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e
d) le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte A degli allegati da V a X rispetta l'obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.
Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca
1. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione all'istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:
a) l'estensione geografica della zona e la durata del fermo;
b) le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;
c) l'uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l'accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e
d) le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
2. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:
a) le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;
b) la distanza a cui un'imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.
Attrezzi da pesca innovativi
1. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione all'uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo contiene una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione.
2. L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le valutazioni di cui al paragrafo 1 indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
Misure di conservazione della natura
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare:
a) elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
b) il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all'allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all'articolo 11;
c) informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;
d) misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili;
e) restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili.
Misure regionali nell'ambito di piani temporanei di rigetto
1. Quando presentano raccomandazioni comuni per l'istituzione di misure tecniche nell'ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l'uso;
b) specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all'uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;
c) restrizioni o divieti applicabili all'uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;
d) taglie minime di riferimento per la conservazione;
e) deroghe adottate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi.
Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.
2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target di cui agli articoli 3 e 4, e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l'impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni. E' limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.
3. Quando presentano raccomandazioni comuni per l'istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.
4. Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. In caso di valutazione positiva del contributo del nuovo attrezzo o della nuova pratica ai fini dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l'uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Atti di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
a) le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;
b) norme dettagliate concernenti le specifiche dell'attrezzo da pesca di cui alla parte D dell'allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
c) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all'allegato V, parte C, punto 6, all'allegato VI, parte C, punto 9, e all'allegato VII, parte C, punto 4;
d) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all'allegato V, parte C, punto 2, e all'allegato VI, parte C, punti 6 e 7;
e) norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all'allegato XIII, parte A;
f) norme dettagliate sulla costruzione e l'uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all'allegato XIII, parte B;
g) norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell'allegato XIII.
2. Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all" articolo 30, paragrafo 2.
Ricerca scientifica
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera;
b) la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;
c) la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un'autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
d) se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza;
e) le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica;
f) in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell'ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione.
2. Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e:
a) siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure
b) siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
Ripopolamento diretto e trapianto
1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
2. Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati, con almeno 20 giorni civili di anticipo, dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.
Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia
1. Per percentuali di cattura di cui agli allegati da V a VIII si intende la percentuale massima di specie consentita affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui a tali allegati. Tali percentuali fanno salvo l'obbligo di sbarcare le catture di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
3. Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
4. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.
5. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a VIII.
6. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 1224/2009.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 15 e conformemente all'articolo 29 al fine di definire ulteriormente l'espressione «pesca diretta» per le pertinenti specie di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell'allegato XI. A tal fine, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione presentano raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020.
CAPO VI
MISURE TECNICHE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC
(soppresso dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594)
Misure tecniche nella zona di regolamentazione NEAFC
(soppresso dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594)
[Le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC sono stabilite nell'allegato XII.]
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articoli 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 5, all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 31, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articoli 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 5, all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 31, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, all'articoli 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 5, all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Revisione e relazioni
1. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell'articolo 4. La relazione fa inoltre riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull'impatto derivante dagli attrezzi innovativi. Essa trae conclusioni circa i benefici o gli effetti negativi per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili e la selettività.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, tra l'altro, una valutazione del contributo delle misure tecniche al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). A tale scopo, la relazione può includere, tra l'altro, come indicatore di efficacia della selettività per gli stock che costituiscono gli indicatori chiave per le specie elencate nell'allegato XIV, la lunghezza di selettività ottimale (Lopt) rispetto alla lunghezza media del pesce catturato per ogni anno considerato.
3. Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale gli Stati membri della regione presentano, entro dodici mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, un piano indicante gli interventi da attuare per contribuire a conseguire tali obiettivi e target.
4. Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 15 e conformemente all'articolo 29 e al fine di modificare l'elenco delle specie di cui all'allegato XIV.
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
a) gli articoli 3, da 8 a 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
b) gli allegati II, III e IV sono soppressi.
I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009
Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato:
a) la sezione 3 è soppressa;
b) è aggiunta la seguente sezione 4:
«Sezione 4
Trasformazione a bordo e pesca pelagica
Articolo 54 bis
Trasformazione a bordo
1. E' vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure
b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.
Articolo 54 ter
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture
1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.
Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.
2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.
Articolo 54 quater
Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica
1. E' vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli.
2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:
a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure
b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:
i) sia conservata in stato congelato;
ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e
iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7. L'autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l'uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.
4. Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.».
Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013
Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.»
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139
Nel regolamento (UE) 2016/1139, l'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio [*1]:
______________
[*1] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»
Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/973
Nel regolamento (UE) 2018/973, l'articolo 9 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio [*2]:
______________
[*2] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019).»;"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»
Modifiche del regolamento (UE) 2019/472
Nel regolamento (UE) 2018/472, l'articolo 9 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio [*3]:
______________
[*3] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019).»;"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1022
Nel regolamento (UE) 2019/1022 l'articolo 9 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio [*4]:
______________
[*4] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019)»;"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241».
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2013)
SPECIE VIETATE
Specie per le quali è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita, di cui all allegato 10, paragrafo 2:
a) le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque dell'Unione:
i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii) pesce sega nano (Pristis clavata);
iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
b) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
c) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 14;
d) manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque dell'Unione;
e) manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque dell'Unione;
f) le seguenti specie di mobule in tutte le acque dell'Unione:
i) diavolo di mare (Mobula mobular);
ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
g) razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7k;
h) razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6-10;
i) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1-10 e 12;
j) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque dell'Unione;
k) salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4-10 (acque dell'Unione);
l) coregone (Coregonus oxyrinchus) nella divisione CIEM 4b (acque dell'Unione);
m) storione cobice (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell'Unione;
n) femmine mature dell'aragosta (Palinurus spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) nel Mar Mediterraneo, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;
o) dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo;
p) riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus);
q) femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b.
ALLEGATO II
ZONE DI DIVIETO PER LA PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI
Ai fini dell'articolo 12, si applicano le seguenti restrizioni dell'attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
PARTE A
Acque nordoccidentali
1. E' vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:
Belgica Mound Province:
- 51°29,4' N, 11°51,6' O
- 51°32,4' N, 11°41,4' O
- 51°15,6' N, 11°33,0' O
- 51°13,8' N, 11°44,4' O
- 51°29,4' N, 11°51,6' O
Hovland Mound Province:
- 52°16,2' N, 13°12,6' O
- 52°24,0' N, 12°58,2' O
- 52°16,8' N, 12°54,0' O
- 52°16,8' N, 12°29,4' O
- 52°04,2' N, 12°29,4' O
- 52°04,2' N, 12°52,8' O
- 52°09,0' N, 12°56,4' O
- 52°09,0' N, 13°10,8' O
- 52°16,2' N, 13°12,6' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:
- 53°30,6' N, 14°32,4' O
- 53°35,4' N, 14°27,6' O
- 53°40,8' N, 14°15,6' O
- 53°34,2' N, 14°11,4' O
- 53°31,8' N, 14°14,4' O
- 53°24,0' N, 14°28,8' O
- 53°30,6' N, 14°32,4' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:
- 53°43,20' N, 14°10,8' O
- 53°51,6' N, 13°53,4' O
- 53°45,6' N, 13°49,8' O
- 53°36,6' N, 14°07,2' O
- 53°43,2' N, 14°10,8' O
Porcupine Bank sud-occidentale:
- 51°54,6' N, 15°07,2' O
- 51°54,6' N, 14°55,2' O
- 51°42,0' N, 14°55,2' O
- 51°54,6' N, 14°55,2' O
- 51°49,2' N, 15°06,0' O
- 51°54,6' N, 15°07,2' O
2. Tutti i pescherecci pelagici operanti nelle zone di cui al punto 1:
- figurano in un elenco di pescherecci autorizzati e sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- hanno a bordo esclusivamente attrezzi pelagici;
- comunicano con quattro ore di anticipo al centro di controllo della pesca (CCP) dell'Irlanda, definito all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'intenzione di entrare in una zona per la protezione di habitat vulnerabili di acque profonde, notificando contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo;
- quando si trovano in una delle zone di cui al punto 1, sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente;
- trasmettono rapporti VMS ogni ora;
- comunicano al CCP dell'Irlanda la loro uscita dalla zona e notificano contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo; e
- hanno a bordo reti da traino con dimensione di maglia del sacco compresa tra 16 e 79 mm.
3. E' vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate nella zona seguente:
Darwin Mounds:
- 59°54' N, 6°55' O
- 59°47' N, 6°47' O
- 59°37' N, 6°47' O
- 59°37' N, 7°39' O
- 59°45' N, 7°39' O
- 59°54' N, 7°25' O
PARTE B
Acque sudoccidentali
1. El Cachucho
1.1. E' vietato utilizzare reti a strascico, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:
- 44°12' N, 5°16' O
- 44°12' N, 4°26' O
- 43°53' N, 4°26' O
- 43°53' N, 5°16' O
- 44°12' N, 5°16' O
1.2. Le navi che nel 2006, 2007 e 2008 hanno praticato la pesca diretta della musdea bianca (Phycis blennoides) con palangari fissi possono continuare a pescare nella zona a sud di 44°00,00? N, purché siano in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
1.3. I pescherecci cui è stata rilasciata la suddetta autorizzazione dispongono, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al punto 1.1.
2. Madera e Isole Canarie
E' vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:
- 27°00' N, 19°00' O
- 26°00' N, 15°00' O
- 29°00' N, 13°00' O
- 36°00' N, 13°00' O
- 36°00' N, 19°00' O
3. Azzorre
E' vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:
- 36°00' N, 23°00' O
- 39°00' N, 23°00' O
- 42°00' N, 26°00' O
- 42°00' N, 31°00' O
- 39°00' N, 34°00' O
- 36°00' N, 34°00' O
ALLEGATO III
ELENCO DELLE SPECIE DI CUI E' VIETATA LA CATTURA CON RETI DA POSTA DERIVANTI
- Tonno bianco: Thunnus alalunga
- Tonno rosso: Thunnus thynnus
- Tonno obeso: Thunnus obesus
- Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis
- Palamita: Sarda sarda
- Tonno albacora: Thunnus albacares
- Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus
- Tonnetti: Euthynnus spp.
- Tonno australe: Thunnus maccoyii
- Tombarelli: Auxis spp.
- Pesce castagna: Brama rayi
- Marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
- Pesci vela: Istiophorus spp.
- Pesce spada: Xiphias gladius
- Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
- Lampughe: Coryphœna spp.
- Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
- Cefalopodi: tutte le specie
ALLEGATO IV
MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO
1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella Figura 1, dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella Figura 2:
- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae, Nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La taglia dell'astice (Homarus gammarus) del mare del Nord, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nella Figura 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.
4. La taglia dell'astice (Homarus gammarus) dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nella Figura 3:
- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.
5. La taglia dell'aragosta (Palinurus spp.) è misurata, come indicato nella Figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.
6. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella Figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.
7. La taglia della grancevola (Maja squinado) è misurata, come indicato nella Figura 6, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.
8. La taglia del granchio di mare (Cancer pagurus) è misurata, come indicato nella Figura 7, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.
9. La taglia del buccino (Buccinum spp.) è misurata, come indicato nella Figura 8, come lunghezza della conchiglia.
10. La taglia del pesce spada (Xiphias gladius) è misurata, come indicato nella Figura 9, come lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).
Figura 1 Specie di pesci
Figura 2 Scampo
(Nephrops norvegicus)
Figura 3 Astice
(Homarus gammarus)
Figura 4 Aragosta
(Palinurus spp.)
Figura 5 Molluschi bivalvi
Figura 6 Grancevola
(Maja squinado)
Figura 7 Granchio di mare
(Cancer pagurus)
Figura 8 Buccino
(Buccinum spp.)
Figura 9 Pesce spada
(Xiphias gladius)
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2013, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1160, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/199, dall'art. 1. del Reg. (UE) 2022/200, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/826, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1060 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3000, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024.
Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2324, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2021/2324, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1357, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2588, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/56, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/491, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/492, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3204, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/3204 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/283, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2013, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/56, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/491, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3204, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/3204.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3093, applicabile a decorrere dal 9 aprile 2025.
In merito alle disposizioni dettagliate riguardanti determinati dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico di cui al presente allegato si rimanda al Reg. (UE) 2024/3094.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2587.
ALLEGATO XII
(soppresso dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594)
[ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Specie | NEAFC |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) | 30 cm |
Molva (Molva molva) | 63 cm |
Molva azzurra (Molva molva) | 70 cm |
Sgombro (Scomber spp.) | 30 cm |
Aringa (Clupea harengus) | 20 cm |
.
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.
Dimensione di maglia del sacco | Zona geografica | Condizioni |
Almeno 100 mm | Tutta la zona | Nessuna |
Almeno 35 mm | Tutta la zona | Pesca diretta di melù |
Almeno 32 mm | CIEM Sottozone 1 e 2 | Pesca diretta gamberetto boreale (Pandalus borealis) L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 22 mm |
Almeno 16 mm | Tutta la zona | Pesca diretta di sgombro, capelin e argentina |
.
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.
Dimensione di maglia | Zona geografica | Condizioni |
Almeno 220 mm | Tutta la zona | Nessuna |
.
PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti
1.1. E' vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 12 e 14.In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall'11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 («zona di conservazione dello scorfano»):
- 64°45' N, 28°30' O
- 62°50' N, 25°45' O
- 61°55' N, 26°45' O
- 61°00' N, 26°30' O
- 59°00' N, 30°00' O
- 59°00' N, 34°00' O
- 61°30' N, 34°00' O
- 62°50' N, 36°00' O
- 64°45' N, 28°30' O.
1.2. In deroga al punto 1.1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell'Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall'11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell'Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
1.3. E' vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
1.4. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
1.5. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.
1.6. Oltre alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
1.7. Le dichiarazioni di cui al punto 1.6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.
2. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra
2.1. Dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: a) bordo della piattaforma continentale scozzese
- 59°58' N, 07°00' O
- 59°55' N, 06°47' O
- 59°51' N, 06°28' O
- 59°45' N, 06°38' O
- 59°27' N, 06°42' O
- 59°22' N, 06°47' O
- 59°15' N, 07°15' O
- 59°07' N, 07°31' O
- 58°52' N, 07°44' O
- 58°44' N, 08°11' O
- 58°43' N, 08°27' O
- 58°28' N, 09°16' O
- 58°15' N, 09°32' O
- 58°15' N, 09°45' O
- 58°30' N, 09°45' O
- 59°30' N, 07°00' O
- 59°58' N, 07°00' O;
b) bordo del Rosemary bank
- 60°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 09°00' O
- 59°30' N, 09°00' O
- 59°30' N, 10°00' O
- 60°00' N, 10°00' O
- 60°00' N, 11°00' O
Ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 59°15' N, 10°24' O
- 59°10' N, 10°22' O
- 59°08' N, 10°07' O
- 59°11' N, 09°59' O
- 59°15' N, 09°58' O
- 59°22' N, 10°02' O
- 59°23' N, 10°11' O
- 59°20' N, 10°19' O
- 59°15' N, 10°24' O.
2.2. Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il punto 2.1 non si applica.E' vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzo da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel punto 2.1.
2.3. All'ingresso nelle zone di cui al punto 2.1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita.
2.4. Nelle due zone di cui al punto 2.1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
a) cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
b) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;
c) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
2.5. Gli osservatori di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2336 che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al punto 1, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.
2.6. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 60°58,76' N, 27°27,32' O
- 60°56,02' N, 27°31,16' O
- 60°59,76' N, 27°43,48' O
- 61°03,00' N, 27°39,41' O
- 60°58,76' N, 27°27,32' O.
3. Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2
3.1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 è autorizzata solo nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.
3.2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.
3.3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
3.4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.
3.5. Oltre all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
3.6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.
3.7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato integralmente utilizzato. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.
4. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6
E' vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 57°00' N, 15°00' O
- 57°00' N, 14°00' O
- 56°30' N, 14°00' O
- 56°30' N, 15°00' O
- 57°00' N, 15°00' O.
PARTE D
Zone di divieto per la protezione di habitat sensibili
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:Parte della dorsale di Reykyanes:
- 55°04.5327' N, 36°49.0135' O
- 55°05.4804' N, 35°58.9784' O
- 54°58.9914' N, 34°41.3634' O
- 54°41.1841' N, 34°00.0514' O
- 54°00' N, 34°00' O
- 53°54.6406' N, 34°49.9842' O
- 53°58.9668' N, 36°39.1260' O
- 55°04.5327' N, 36°49.0135' O
Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:
- 59°45' N, 33°30' O
- 57°30' N, 27°30' O
- 56°45' N, 28°30' O
- 59°15' N, 34°30' O
- 59°45' N, 33°30' O
Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):
- 53°30' N, 38°00' O
- 53°30' N, 36°49' O
- 55°04.5327' N, 36°49' O
- 54°58.9914' N, 34°41.3634' O
- 54°41.1841' N, 34°00' O
- 53°30' N, 30°00' O
- 51°30' N, 28°00' O
- 49°00' N, 26°30' O
- 49°00' N, 30°30' O
- 51°30' N, 32°00' O
- 51°30' N, 38°00' O
- 53°30' N, 38°00' O
Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:
- 44°30' N, 30°30' O
- 44°30' N, 27°00' O
- 43°15' N, 27°15' O
- 43°15' N, 31°00' O
- 44°30' N, 30°30' O
Montagne marine di Altair:
- 45°00' N, 34°35' O
- 45°00' N, 33°45' O
- 44°25' N, 33°45' O
- 44°25' N, 34°35' O
- 45°00' N, 34°35' O
Montagne marine di Antialtair:
- 43°45' N, 22°50' O
- 43°45' N, 22°05' O
- 43°25' N, 22°05' O
- 43°25' N, 22°50' O
- 43°45' N, 22°50' O
Hatton Bank:
- 59°26' N, 14°30' O
- 59°12' N, 15°08' O
- 59°01' N, 17°00' O
- 58°50' N, 17°38' O
- 58°30' N, 17°52' O
- 58°30' N, 18°22' O
- 58°03' N, 18°22' O
- 58°03' N, 17°30' O
- 57°55' N, 17°30' O
- 57°45' N, 19°15' O
- 58°11,15' N, 18°57,51' O
- 58°11,57' N, 19°11,97' O
- 58°27,75' N, 19°11,65' O
- 58°39,09' N, 19°14,28' O
- 58°38,11' N, 19°01,29' O
- 58°53,14' N, 18°43,54' O
- 59°00,29' N, 18°01,31' O
- 59°08,01' N, 17°49,31' O
- 59°08,75' N, 18°01,47' O
- 59°15,16' N, 18°01,56' O
- 59°24,17' N, 17°31,22' O
- 59°21,77' N, 17°15,36' O
- 59°26,91' N, 17°01,66' O
- 59°42,69' N, 16°45,96' O
- 59°20,97' N, 15°44,75' O
- 59°21' N, 15°40' O
- 59°26' N, 14°30' O
North West Rockall:
- 57°00' N, 14°53' O
- 57°37' N, 14°42' O
- 57°55' N, 14°24' O
- 58°15' N, 13°50' O
- 57°57' N, 13°09' O
- 57°50' N, 13°14' O
- 57°57' N, 13°45' O
- 57°49' N, 14°06' O
- 57°29' N, 14°19' O
- 57°22' N, 14°19' O
- 57°00' N, 14°34' O
- 56°56' N, 14°36' O
- 56°56' N, 14°51' O
- 57°00' N, 14°53' O
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
Zona 1
- 56°24' N, 15°37' O
- 56°21' N, 14°58' O
- 56°04' N, 15°10' O
- 55°51' N, 15°37' O
- 56°10' N, 15°52' O
- 56°24' N, 15°37' O
Zona 2
- 55°56.90 N -16°11.30 O
- 55°58.20 N -16°11.30 O
- 55°58.30 N -16°02.80 O
- 55°56.90 N -16°02.80 O
- 55°56.90 N -16°11.30 O
Zona 3
- 55°49.90 N -15°56.00 O
- 55°48.50 N -15°56.00 O
- 55°48.30 N -15°50.60 O
- 55°49.60 N -15°50.60 O
- 55°49.90 N -15°56.00 O
Edoràs bank
- 56°26.00 N -22°26.00 O
- 56°28.00 N -22°04.00 O
- 56°16.00 N -21°42.00 O
- 56°05.00 N -21°40.00 O
- 55°55.00 N -21°47.00 O
- 55°45.00 N -22°00.00 O
- 55°43.00 N -23°14.00 O
- 55°50.00 N -23°16.00 O
- 56°05.00 N -23°06.00 O
- 56°18.00 N -22°43.00 O
- 56°26.00 N -22°26.00 O
Southwest Rockall Bank
Zona 1
- 55°58.16 N- 16°13.18 O
- 55°58.24 N- 16°02.56 O
- 55°54.86 N- 16°05.55 O
- 55°58.16 N- 16°13.18 O
Zona 2
- 55°55.86 N- 15°40.84 O
- 55°51.00 N- 15°37.00 O
- 55°47.86 N- 15°53.81 O
- 55°49.29 N -15°56.39 O
- 55°55.86 N- 15°40.84 O
Hatton-Rockall Basin
Zona 1
- 58°00.15 N -15°27.23 O
- 58°00.15 N -15°38.26 O
- 57°54.19 N- 15°38.26 O
- 57°54.19 N- 15°27.23 O
- 58°00.15 N- 15°27.23 O
Zona 2
- 58° 06.46 N- 16° 37.15 O
- 58° 15.93 N- 16° 28.46 O
- 58° 06.77 N- 16° 10.40 O
- 58° 03.43 N- 16° 10.43 O
- 58° 01.49 N- 16° 25.19 O
- 58° 02.62 N- 16° 36.96 O
- 58° 06.46 N -16° 37.15
Hatton Bank 2
Zona 1
- 57°51.76 N- 18°05.87 O
- 57°55.00 N- 17°30.00 O
- 58°03.00 N- 17°30.00 O
- 57°53.10 N- 16°56.33 O
- 57°35.11 N- 18°02.01 O
- 57°51.76 N -18°05.87 O
Zona 2
- 57°59.96 N -19°05.05 O
- 57°45.00 N- 19°15.00 O
- 57°50.07 N- 18°23.82 O
- 57°31.13 N- 18°21.28 O
- 57°14.09 N- 19°28.43 O
- 57°02.21 N- 19°27.53 O
- 56°53.12 N- 19°28.97 O
- 56°50.22 N- 19°33.62 O
- 56°46.68 N- 19°53.72 O
- 57°00.04 N- 20°04.22 O
- 57°10.31 N- 19°55.24 O
- 57°32.67 N- 19°52.64 O
- 57°46.68 N- 19°37.86 O
- 57°59.96 N- 19°05.05 O
Logachev Mound:
- 55°17' N, 16°10' O
- 55°34' N, 15°07' O
- 55°50' N, 15°15' O
- 55°33' N, 16°16' O
- 55°17' N, 16°10' O
West Rockall Mound:
- 57°20' N, 16°30' O
- 57°05' N, 15°58' O
- 56°21' N, 17°17' O
- 56°40' N, 17°50' O
- 57°20' N, 16°30' O
2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.]
In merito a norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui al presente allegato, parte A, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/967.
Per le modifiche del presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/303, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. 2022/303 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3089.