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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 3 giugno 2014, n. 9

G.U.R.S. 27 giugno 2014, n. 26

Ripubblicata nella G.U.R.S. 25 luglio 2014, n. 30

Enti pubblici regionali: rendiconto generale dell'esercizio 2013.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

1. Ambito e finalità

La presente circolare interessa gli istituti, le aziende e gli enti pubblici regionali, comunque denominati, sottoposti alla tutela e/o alla vigilanza della Regione, con particolare riferimento a quelli che applicano il testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 con quelle del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "Testo coordinato" o "Regolamento generale di contabilità") e quindi, in virtù del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, innanzitutto agli enti indicati nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge.

Le istruzioni riferibili al regolamento generale di contabilità interessano anche tutti gli altri enti pubblici istituzionali regionali privi di diversa specifica disciplina contabile, i quali, per il rimando operato dal terzo periodo del comma 4 del predetto art. 18, individuano nello stesso testo coordinato il regolamento contabile di riferimento.

La presente intende costituire utile supporto agli enti nel predisporre il rendiconto generale per l'anno 2013 in conformità sia alle pertinenti norme contabili sia alle disposizioni in atto vigenti in materia di spending review. Più precisamente le direttive in materia di razionalizzazione e revisione della spesa si rivolgono a tutti gli enti, indipendentemente dall'adozione del regolamento generale di contabilità; analogo interesse diffuso rivestono le direttive derivanti da norme e principi contabili di carattere generale, anche per gli enti che non sono tenuti all'osservanza del testo coordinato.

Si ricorda che le disposizioni relative alla redazione del rendiconto generale sono contenute nel titolo II - capo III del testo coordinato; mentre le fonti relative alla spending review vengono compendiate di seguito in appositi paragrafi.

2. Procedure

Secondo il comma 1 dell'art. 38 del testo coordinato, il rendiconto generale è il documento che illustra annualmente i risultati conseguiti dall'ente a conclusione del processo gestionale.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 38, il rendiconto generale deve essere "deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria" e deve essere trasmesso entro dieci giorni all'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione dell'organo interno di controllo ed agli altri allegati.

Le disposizioni legislative che disciplinano in linea generale l'iter esterno all'ente per l'approvazione del documento contabile da parte delle Amministrazioni regionali di vigilanza amministrativa prevedono il parere tecnico-contabile di questo Assessorato solo in alcuni casi, nei quali l'Amministrazione di vigilanza trasmette il documento contabile insieme alla richiesta di parere. Nel richiamare la circolare di questa Amministrazione n. 8 del 10 maggio 2005 in ordine alle modalità della richiesta di parere alla Ragioneria generale della Regione, si ribadisce che l'Amministrazione richiedente deve esplicitare le motivazioni e le considerazioni per le quali attiva il predetto procedimento, fornendo utili elementi di valutazione e di orientamento; l'Amministrazione di vigilanza, tra l'altro, deve preventivamente verificare che:

- la delibera riepiloghi i dati di sintesi, per grandi aggregati, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

- la documentazione trasmessa sia completa secondo le disposizioni del testo coordinato, timbrata e siglata dall'ente;

- la documentazione dimostri il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui si dirà in seguito;

- il bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, le delibere di variazioni allo stesso ed i rendiconti degli esercizi precedenti siano stati approvati dal Dipartimento stesso e quindi siano esecutivi.

In ordine all'ultimo punto, giova ribadire che propedeutica al rendiconto generale per l'anno 2013 è la formale approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante dei rendiconti generali degli esercizi precedenti, e quindi la loro esecutività ed immodificabilità, in quanto le risultanze di ciascun documento consuntivo, per la continuità della gestione contabile, hanno refluenze su quelle dell'esercizio successivo. Inoltre è necessario che siano stati approvati, e quindi resi esecutivi, entro l'esercizio finanziario in questione sia il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia tutte le delibere di variazioni a questo: infatti solo con l'approvazione di dette delibere, le autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione diventano esecutive e quindi legittimano tutte le fasi di gestione della spesa.

3. La documentazione che compone il rendiconto generale

Il rendiconto generale si compone di documenti costitutivi e di allegati; alcuni sono prospetti numerici, altri documenti descrittivi.

3.1 I documenti costitutivi del rendiconto generale

Ai sensi del sopra citato comma 1 dell'art. 38 del testo coordinato, le parti costitutive del rendiconto generale sono:

a) il conto del bilancio che, ai sensi dell'art. 39 del testo coordinato, si articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale ed il rendiconto finanziario gestionale, da redigere rispettivamente secondo gli schemi all. n. 9 e all. n. 10 al testo coordinato, corrispondenti ai preventivi finanziari decisionale e gestionale;

b) il conto economico, disciplinato dall'art. 41 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 11; esso è corredato del quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti, da predisporre secondo lo schema all. n. 12 al testo coordinato;

c) lo stato patrimoniale, disciplinato dall'art. 42 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 13; al documento va allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto;

d) la nota integrativa, disciplinata dall'art. 44 del testo coordinato.

In ordine ai documenti della contabilità economica, indicati sub b), c) e d), si ricorda che il regolamento generale di contabilità fa rimando anche ai corrispondenti articoli 2424, 2425, 2426 e 2427 del codice civile; per opportuni approfondimenti si rimanda alla precedente circolare di questo Assessorato n. 9 del 23 aprile 2010, nonché ai principi contabili aggiornati. Utili riferimenti si trovano anche nella circolare di questo Assessorato n. 4 del 4 febbraio 2009.

3.2 Gli allegati al rendiconto generale

Il rendiconto generale viene corredato dei documenti di seguito elencati:

a) la situazione amministrativa di cui all'art. 45 del testo coordinato, da predisporre secondo l'all. n. 15: essa è stata oggetto di istruzioni diramate con la circolare di questo Assessorato n. 4 del 5 marzo 2010, cui si rimanda integralmente;

b) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, da predisporre secondo l'all. n. 7: anch'essa è stata oggetto della sopracitata circ. n. 4/2010;

c) la relazione sulla gestione di cui all'art. 46 del testo coordinato;

d) la relazione illustrativa disciplinata dal comma 3 dell'art. 38 del testo coordinato e dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni (si veda la circ. n. 8 del 17 marzo 2003);

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti, da redigere secondo le disposizioni dell'art. 47 del testo coordinato: pare utile richiamare, anche per essa, la circolare di questo Dipartimento n. 8/2005, alla quale si rimanda;

f) l'elenco dei residui attivi e passivi, separando quelli formatisi nell'esercizio di competenza da quelli provenienti dagli esercizi precedenti: questi ultimi devono essere elencati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; per essi vanno indicati tutti gli elementi richiesti dal comma 2 dell'art. 40 del testo coordinato ed il loro importo deve coincidere con quello esposto nello stato patrimoniale;

g) l'elenco delle delibere di variazioni di bilancio, con gli estremi dei rispettivi atti di approvazione da parte dell'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa, che rendono esecutive le delibere stesse;

h) il prospetto relativo all'organico effettivo del personale, distinto per comparto di appartenenza, fascia e posizione economica in godimento, che indica anche il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, PUC, ASU, etc.);

i) i prospetti relativi agli oneri per il personale;

j) il prospetto relativo al T.F.R., analiticamente computato per ciascun dipendente, che indica separatamente le passività maturate all'inizio dell'anno, quelle maturate nell'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle anticipazioni per ciascun dipendente;

k) i prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità di cui al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 ed alla circolare di questo Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010;

l) i prospetti indicati nella circolare di questo Assessorato n. 17 dell'8 novembre 2013, di cui si tratterà in seguito;

m) la tabella delle U.P.B., articolata secondo le diverse funzioni obiettivo (qualora l'ente ne abbia più di una), ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del testo coordinato;

n) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto, a corredo dello stato patrimoniale.

4. Alcuni aspetti particolari

Gli enti dovranno dedicare particolare attenzione nella consueta verifica dei residui. A ciascun residuo attivo che si ritiene di dovere conservare dovrà corrispondere uno specifico diritto di credito perfezionato ed ancora sussistente in tutti i suoi elementi: titolo giuridico, certezza del soggetto debitore e dell'ammontare del credito.

Analogamente per ciascun residuo passivo è necessario verificare il permanere della sussistenza del titolo giuridico, del creditore certo e dell'ammontare del debito. Le poste, attive e passive, che non superano dette verifiche devono essere cancellate dalla contabilità dell'ente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 40 del testo coordinato: sia dallo stato patrimoniale sia dalla situazione finanziaria e dal conto del bilancio, con le necessarie conseguenze, rispettivamente, sul patrimonio netto e sul risultato di amministrazione.

Con l'occasione, si rammenta che per la cancellazione di residui attivi valgono le disposizioni del comma 3 dell'art. 40 del testo coordinato e bisognerà, altresì, attivare le ulteriori verifiche di ipotesi di danno erariale, con le eventuali conseguenti denunce alla Procura della Corte dei conti, secondo le relative direttive emanate con la "Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti", prot. n. 9434 del 2 agosto 2007 del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Si ritiene utile, altresì, ribadire l'intera disciplina dell'avanzo di amministrazione, già trattata da questa Amministrazione, in ultimo con la circ. n. 4/2010, riguardo sia ai documenti sopra richiamati da allegare al rendiconto, sia alle modalità di determinazione ed alla corretta destinazione dell'avanzo. Si richiamano in particolare le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del testo coordinato, secondo cui si può disporre dell'avanzo di amministrazione solo "quando sia dimostrata l'effettiva esistenza". Ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del testo coordinato, l'ente di piccole dimensioni ha facoltà di adottare il rendiconto generale in forma abbreviata "quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti parametri dimensionali desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;

- totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;

- dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità.".

In tali ipotesi il conto del bilancio è composto dal solo rendiconto finanziario gestionale e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono predisposti secondo le precisazioni dei commi 9, 10 e 11 del citato art. 48; inoltre non è obbligatoria la relazione sulla gestione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 38.

5. Vincoli di spesa

Al rendiconto generale per l'esercizio 2013 vanno allegati anche i prospetti che dimostrano il rispetto delle norme di legge e degli indirizzi politico-amministrativi sulla spending review, che ad ogni buon fine si compendiano di seguito:

- le spese del personale non devono superare quelle registrate nel 2009, ex comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 (vedi circ. n. 19 del 9 dicembre 2010 - pag. 4);

- l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15% del monte salari tabellare (comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);

- l'ammontare complessivo del salario accessorio ed indennità varie non può superare quanto già corrisposto nel 2009 (comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);

il fondo del trattamento accessorio del personale dirigenziale deve essere ridotto del 20% rispetto al 2012, secondo l'art. 20 della legge regionale n. 9/2013;

- i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo devono rispettare i limiti relativi alla fascia di appartenenza previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 e dal D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 (vedi circ. n. 6 del 29 febbraio 2012);

- l'ammontare delle spese non obbligatorie in termini di competenza e di cassa, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni, non può superare quello del 2009 detratto il 2% sul saldo finanziario di parte corrente, calcolato secondo la circolare di questa Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010 (comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010);

- l'ammontare della spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non può superare quella sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20% (comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010);

- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta per ciascuna voce nell'anno 2009 (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 - punto 11; vedi circ. n. 10/2011);

- le spese per sponsorizzazioni devono essere previste pari a zero o, se esistenti, devono essere adeguatamente motivate dall'ente (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 - punto 12 e circ. n. 10 del 2 novembre 2011);

- le spese per acquisti di beni e servizi non possono superare il 20% dell'analoga spesa sostenuta nell'anno 2011 (delibera di Giunta n. 317 del 4 settembre 2012 - punto 4 lettera b e circ. del 5 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 parte I del 12 ottobre 2012);

- le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011; il predetto limite può essere derogato solo per il 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere; (delibera di Giunta n. 317/2012 e punto 4 lettera c) della citata circ. del 5 ottobre 2012);

- l'ammontare della spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non supera il 50% rispetto al 2009 (comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010).

Si rammentano, inoltre, le istruzioni della circolare della Ragioneria generale della Regione n. 17 dell'8 novembre 2013 in ordine alle disposizioni degli articoli 20, 22, 24 e 27 della legge regionale n. 9/2013, concernenti il contenimento delle spese per il personale, per le auto di servizio, per consulenze e per gli affitti. Più in particolare devono essere allegati:

- il prospetto riguardante il rispetto dell'art. 20 "Fondo salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale", secondo cui a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale deve essere ridotto del 20 per cento;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 22 "Auto di servizio", che vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 c.c. di cilindrata;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 24 "Nomina di consulenti", per il quale gli enti regionali, comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa;

- il prospetto dimostrativo degli oneri di cui all'art. 27 "Riduzione dei costi degli affitti", in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo e secondo le istruzioni della circ. n. 17/2013 sopra richiamata; ai sensi del comma 4 dell'art. 27, i risparmi ottenuti dagli enti regionali per effetto di tali disposizioni devono essere acquisiti al bilancio della Regione ed a tal fine gli enti dovevano istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 un capitolo di spesa dedicato ai "risparmi di spesa sui costi degli affitti ex comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013" ove stanziare le risorse risparmiate: si sollecitano gli enti che non avessero ancora provveduto ad effettuare il versamento in entrata del bilancio regionale per l'anno 2014 al capitolo 3681 - capo 10.

Sul rispetto dei superiori vincoli di spesa è necessario anche relazionare nella nota integrativa; è il caso di sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

I collegi dei revisori dei conti dovranno asseverare tutti i dati predisposti dall'ente in ordine ai vincoli elencati nel presente paragrafo con apposita firma in calce e nella propria relazione al rendiconto generale dovranno anche dare conto del rispetto dei vincoli finanziari.

6. Altre disposizioni di spending review

Oltre alle disposizioni fin qui richiamate in materia di revisione della spesa, la cui attuazione deve avere specifica e chiara visibilità nella complessiva informativa di bilancio resa con il rendiconto generale dell'anno 2013 secondo le presenti direttive, si ritiene utile elencare in via esemplificativa altre disposizioni valide per l'anno 2013, più specificamente rivolte a disciplinare alcuni aspetti dell'attività amministrativa degli enti pubblici, per l'attività dei soggetti coinvolti nella gestione della spesa degli enti pubblici: organi di amministrazione ed uffici degli enti, collegi dei revisori dei conti e Dipartimenti regionali che esercitano le funzioni di vigilanza amministrativa.

Si intende richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- le retribuzioni massime omnicomprensive dei dirigenti generali degli enti devono essere inferiori del 30% rispetto alla retribuzione minima dei dirigenti generali della Regione (delibera di Giunta n. 207/2011 - punto 16);

- l'indennità di mensa corrisposta non deve superare la misura massima giornaliera di euro 7 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012 - punto 3.6);

- il trattamento giuridico ed economico del personale non deve essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali (art. 31 della legge regionale n. 6/1997);

- i trattamenti economici complessivi dei dirigenti non apicali non possono superare quelli dei dirigenti di seconda fascia della Regione Siciliana ridotti del 20% (deliberazione della Giunta di governo n. 452 del 30 novembre 2012);

- per i contratti di fornitura di beni o di servizi devono essere rispettati i parametri di qualità e prezzo messi a disposizione dalla Consip S.p.A (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- per gli appalti di beni e servizi di importi minori o uguali a euro 100.000 è obbligatorio avvalersi della piattaforma SAE o Consip (deliberazione della Giunta di governo 317/2012);

- le spese per comunicazioni cartacee devono essere ridotte nella misura del 50% rispetto a quelle sostenute nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- i costi per la produzione e conservazione di documenti cartacei devono essere ridotti nella misura di almeno il 30% rispetto a quelli sostenuti nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- nei consigli di amministrazione e/o negli organi di controllo interno, gli incarichi ai dirigenti generali e al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale e degli enti devono essere a titolo gratuito (deliberazione della Giunta di governo n. 207/2011);

- il rimborso per gli spostamenti e missioni istituzionali effettuati utilizzando quale mezzo di trasporto l'aereo deve essere corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

7. Adempimenti dei revisori dei conti

Oltre alle norme che disciplinano specificamente il rendiconto generale, contenute nel capo III del titolo II del testo coordinato, per le finalità della presente circolare rilevano le disposizioni generali relative al collegio dei revisori dei conti, contenute nel capo II del titolo VII del regolamento generale di contabilità (artt. da 79 a 83).

Il collegio dei revisori deve rendere la propria relazione al rendiconto generale (quale allegato ex lett. c del comma 2 dell'art. 38) esprimendo il proprio parere, obbligatorio e preventivo: a tal fine il documento contabile deve essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno 15 giorni prima della data prevista per la deliberazione dell'organo di vertice (cfr. comma 3 dell'art. 38 e comma 6 dell'art. 79 del testo coordinato).

Al riguardo il comma 6 dell'art. 79 del testo coordinato prevede il parere preventivo del collegio dei revisori anche sulle delibere di ricognizione e accertamento dei residui attivi e passivi, nonché per quelle di eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale; per dette delibere afferenti i residui il testo coordinato stabilisce norme di dettaglio nei commi 4 e 5 dell'art. 40: anche in questi casi lo schema di delibera deve essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno 15 giorni prima della delibera. Tali termini vanno tenuti presenti ai fini del rispetto del termine del 30 aprile (cfr. comma 4 dell'art. 38 del testo coordinato) per l'adozione del rendiconto generale da parte dell'ente.

I revisori dovranno farsi parte diligente con adeguato anticipo affinchè tutti gli organi e gli uffici dell'ente coordinino le rispettive attività in tempo utile.

L'art. 47 del testo coordinato indica i contenuti minimi della relazione e fornisce un'esemplificazione delle attività di controllo propedeutiche ad essa; la relazione del collegio dei revisori si conclude:

- con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'all. n. 14 al testo coordinato;

- con un giudizio positivo con rilievi;

- oppure con un giudizio negativo.

Per i casi di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti, è necessario richiamare i profili di illegittimità evidenziati in maniera consolidata dalla Ragioneria generale della Regione, peraltro supportati dai pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009. Si rammenta a tal proposito che l'eventuale parere reso dalla Ragioneria generale della Regione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche e integrazioni, non può considerarsi assorbente nè sostitutivo di quello dell'organo di controllo interno dell'ente.

Si ribadisce, inoltre, che i collegi dei revisori devono asseverare i prospetti elencati al superiore paragrafo 5.

Infine pare opportuno richiamare, tra i doveri dei revisori dei conti, quelli previsti dal comma 3 dell'art. 82 del testo coordinato e cioè l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento generale di contabilità e l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

In conclusione si ritiene utile elencare le precedenti circolari di questo Assessorato concernenti la redazione del rendiconto generale, le cui istruzioni vengono richiamate nella presente, che risultano comunque utili per ulteriori approfondimenti:

- circolare n. 8 del 17 marzo 2003, concernente "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio di esercizio prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000";

- circolare n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: controllo sugli atti degli enti vigilati";

- circolare n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - contabilità economico-patrimoniale";

- circolare n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione";

- circolare n. 9 del 23 aprile 2010, concernente "Rendiconto generale dell'esercizio 2009".

Si riportano di seguito anche gli atti con i quali sono state emanate nel tempo direttive in materia di spending review:

- circolare dell'Assessore regionale per l'economia del 5 ottobre 2012;

- circolare n. 15 del 28 settembre 2010, concernente "Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

- circolare n. 19 del 9 dicembre 2010, concernente "legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. - articolo 16, Patto di stabilità regionale";

- circolare n. 10 del 2 novembre 2011, concernente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011. Attuazione punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo;

- circolare n. 3 dell'8 febbraio 2012, concernente "Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 6 del 29 febbraio 2012, concernente "D.P. n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - determinazione compensi ex art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Circolare.";

- circolare n. 10 del 6 marzo 2012, concernente "Chiarimenti ed integrazioni alla circolare n. 3/2012: Patto di stabilità enti regionali. Certificazioni ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 17 dell'8 novembre 2013, concernente "Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"- articoli 20, 22, 24, 27 e 72".

Gli enti che alla data della presente avessero già adottato il rendiconto generale per l'anno 2013 in maniera anche parzialmente difforme da quanto qui indicato provvederanno con urgenza ad ogni opportuna modifica od integrazione.

Si invitano i Dipartimenti regionali ad interessare gli enti sottoposti alla propria vigilanza impartendo opportune disposizioni per l'osservanza delle presenti direttive, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera significativamente difforme.

Si invitano, altresì, gli organi di amministrazione degli enti a notificare, con urgenza, la presente ai rispettivi collegi dei revisori dei conti. I signori revisori vorranno assumere ogni utile iniziativa affinché gli enti osservino le presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sici-lia.it/bilancio.

L'Assessore: AGNELLO