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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 dicembre 2018

G.U.R.S. 28 dicembre 2018, n. 56

Modifiche ed integrazioni al decreto 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., concernente nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 che ha previsto l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti e depositi di distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visti i DD.AA. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016 e n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017 con i quali sono state emanate le "Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018 con il quale, in attuazione dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, è stata approvata la modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti;

Visto l'art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi", che prevede che "l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti era subordinata, per legge, all'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, non trova applicazione se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.";

Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016 n 257 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";

Visto l'articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 257/2016 recante "Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale";

Visti, in particolare, i commi 1, 3 e 4 del citato articolo 18 con i quali è stabilito, tra l'altro, che le regioni provvedono ad attuare le disposizioni ivi contenute;

Viste le linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile 2017 della Conferenza delle regioni e delle province autonome per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneizzazione dei provvedimenti regionali in applicazione del citato D.Lgs.;

Visto il D.A. n. 352/1.s del 7 marzo 2018 con il quale si è preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e delle relative linee guida;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 recante "Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.";

Considerato che occorre chiarire in dettaglio alcune disposizioni del citato articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, anche al fine di evitare difformità interpretative tra le disposizioni normative in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi;

Considerato, altresì, che alcune disposizioni normative di cui ai DD.AA. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016 e n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017, necessitano di modifiche in funzione delle intervenute novelle legislative, nonché delle problematiche riscontrate in fase di pratica applicazione;

Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione dell'iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare ed integrare le disposizioni di cui al D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., al fine di adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, nonché la ristrutturazione totale degli impianti esistenti debbono prevedere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, le seguenti infrastrutture:

a) punto di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW e pari o inferiore a 50 KW;

b) rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti, qualora ricorrono contemporaneamente ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi come definiti al successivo comma 3 per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b) debbono prevedere impianti per la distribuzione del GPL.

3. Gli ostacoli tecnici e gli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione, sono quelli individuati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e precisamente:

a) per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 257/2016;

b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;

c) per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a mille chilometri.

4. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al precedente comma 3 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburanti, verificati e certificati dalla Pubblica Amministrazione che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

5. Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

6. Le istanze che presentano ostacoli tecnici e oneri economici differenti da quelli individuati al precedente comma 3 sono dichiarate improcedibili, senza ulteriori incombenze per la Pubblica Amministrazione.".

7. Non sono soggetti all'obbligo di installazione di infrastrutture di rifornimento di GNC o GNL di cui al comma 1, lettera b) gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle seguenti aree svantaggiate:

a) Comuni privi di impianti di distribuzione di carburante;

b) Comuni ubicati nelle isole minori.

Art. 2

1. L'articolo 10 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW e pari o inferiore a 50 KW.

2. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare gas naturale, compreso il biometano, sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente anche di nuovi punti di ricarica elettrica come definiti al comma 1.

3. L'obbligo di dotarsi di punti di ricarica elettrica non sussiste per gli impianti mono prodotto già autorizzati.

4. Gli impianti di cui al presente articolo, compatibilmente con l'evoluzione della tecnologia, possono facoltativamente essere dotati di apparecchiature self-service a prepagamento.".

Art. 3

1. All'articolo 11, comma 1, le lettere b) e d) del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. sono sostituite dalle seguenti:

"b) aumento della capacità dell'impianto;

d) ristrutturazione totale dell'impianto.

Per ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni;".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 11 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 11 bis

1. I titolari di concessioni o autorizzazioni di impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Palermo e Siracusa, i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni d PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, hanno l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto di potenziamento dell'impianto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I titolari di concessioni o autorizzazioni di impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Palermo e Siracusa, i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni d PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, hanno l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto di potenziamento dell'impianto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

3. La mancata presentazione nei termini previsti dei progetti di potenziamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo di giorni 10, trascorso il quale, senza che sia stato presentato il progetto, la sospensione viene reiterata per ulteriori 20 giorni.

4. In caso di inosservanza del termine ultimo di cui al precedente comma la concessione o l'autorizzazione è revocata.".

Art. 5

1. L'articolo 15 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Sospensione temporanea dell'attività

1. I titolari degli impianti di cui al titolo II possono sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 365 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un biennio.

2. La sospensione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica dell'Assessorato con l'indicazione dei dati e con gli eventuali allegati ivi previsti.

3. Entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine della sospensione di cui al comma 1, il soggetto richiedente dovrà trasmettere formale comunicazione di riapertura dell'impianto utilizzando la modulistica dell'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. L'accertamento della sospensione dell'esercizio dell'attività senza la comunicazione di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. La mancata comunicazione di riapertura dell'impianto entro i termini di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Non sono computabili i giorni la cui attività è sospesa per cause indipendenti dalla volontà del titolare della concessione o dell'autorizzazione.

7. I titolari delle concessioni o delle autorizzazioni avranno cura di comunicare all'Assessorato regionale delle Attività produttive i provvedimenti di sospensione operati a qualsiasi titolo.".

Art. 6

1. All'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. dopo la parola "Produttive" sono aggiunte le parole "con qualifica non inferiore a istruttore direttivo".

Art. 7

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 28 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato regionale delle attività produttive, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.". (1)

(1)

Per la sostituzione dell'articolo annotato, si rimanda al D.A. Attività Produttive 6 febbraio 2024, n. 93.

Art. 8

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 65 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato regionale delle attività produttive, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.".  (1)

(1)

Per la sostituzione dell'articolo annotato, si rimanda al D.A. Attività Produttive 6 febbraio 2024, n. 93.

Art. 9

1. Il comma 4 dell'articolo 66 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato regionale delle attività produttive, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.".  (1)

(1)

Per la sostituzione dell'articolo annotato, si rimanda al D.A. Attività Produttive 6 febbraio 2024, n. 93.

Art. 10

1. Il comma 1 lettera a) e il comma 4 dell'articolo 68 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. sono sostituiti dai seguenti:

"1. lett. a) da un dipendente dell'Amministrazione comunale competente per territorio;

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Amministrazione comunale provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.".

Art. 11

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 74 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli interventi di modifica di cui al presente decreto devono essere realizzati entro un anno dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà trasmettere la comunicazione di "fine lavori", utilizzando la modulistica dell'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.".

Art. 12

1. Il comma 4 dell'articolo 75 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"4. L'omessa o la tardiva trasmissione alla Pubblica Amministrazione di quanto previsto al comma 4 del precedente articolo 74, comporta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni."

Art. 13

1. Sono abrogati i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 76 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii..

2. Sono fatte salve le istanze presentate per il tramite dei SUAP in data anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 14

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto del dirigente generale di approvazione della revisione della modulistica di cui all'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii..

Palermo, 10 dicembre 2018

TURANO