Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 13 novembre 2020, n. 18

G.U.R.S. 20 novembre 2020, n. 58

Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2020.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI 

ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

E PRESSO GLI ASSESSORATI REGIONALI

A TUTTI I FUNZIONARI DELEGATI

ALL'UNICREDIT S.p.A.

PUBLIC SECTOR & DEVELOPMENT SICILIA

CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICIO DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI

DELLO STATO IN SICILIA

ALLA STRUTTURA DI GESTIONE

PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione centrale - Rapporti con Enti esterni

Roma

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione regionale per la Sicilia

Palermo

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

Filiale di Palermo

A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Palermo

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Roma

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente circolare, emanata ai sensi dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, disciplina gli adempimenti connessi con la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, al fine di assicurare l'omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura della contabilità.

Come è noto, a partire dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e con le successive disposizioni legislative, in ultimo il D.Lgs. n. 158 del 27 dicembre 2019, la Regione siciliana adotta le disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Nel rispetto di detta normativa contabile, gli uffici responsabili della gestione del bilancio, che provvedono all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese devono osservare gli articoli 53 e 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011, garantendo che gli accertamenti e gli impegni siano contabilizzati solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge l'obbligazione) e ne sia indicata la scadenza al fine di individuare correttamente l'esercizio di imputazione (l'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile).

Con riguardo ai termini per le variazioni di bilancio afferenti l'esercizio 2020, si rimanda alla Circolare n. 15/2020 del 9 ottobre 2020 di questa Ragioneria Generale della Regione.

Com'è noto, la Corte dei conti chiude, con la solennità del Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione, il ciclo annuale dei controlli ad essa demandati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione Siciliana e dalle norme di riferimento. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti predispongono, unitamente alla Decisione, una Relazione con le proprie indicazioni, osservazioni ed ipotesi propositive sulla trasparenza, tracciabilità, regolarità e documentabilità della gestione delle risorse regionali.

Si chiede, pertanto, a tutte le Amministrazioni regionali di dare estrema rilevanza alle considerazioni emerse in sede di Parifica del Rendiconto Generale per gli esercizi precedenti, attenendosi alle indicazioni ed ai suggerimenti resi dalla Corte, e di adottare ogni misura correttiva al fine di superare le criticità di carattere generale evidenziate.

Si chiede di assumere ogni iniziativa utile al completamento dell'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e alla conseguente rideterminazione del suo valore, che com'è noto avrebbero dovuto essere completate entro la fine dell'esercizio 2017, come previsto dal paragrafo 9.2 dell'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., informandone questa Ragioneria Generale.

Al fine di garantire il buon esito delle operazioni di chiusura, i Dipartimenti regionali che hanno emesso Ordini di Accreditamento sono onerati di dare la massima diffusione della presente circolare presso i rispettivi Funzionari delegati in favore dei quali hanno emesso aperture di credito; i Dipartimenti regionali possono integrare la presente con specifiche indicazioni, avuto riguardo al termine per il mantenimento nell'ordinamento contabile delle aperture di credito fissato dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, al fine di consentire il prosieguo dell'attività amministrativa senza interruzioni che possano recare nocumento ai creditori della Regione.

PARTE PRIMA

ENTRATE

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, dal 4 gennaio 2021 apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.

L'Istituto Cassiere curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, dal 4 gennaio p.v. tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2021 o ai residui esigibili dell'esercizio 2020.

Il predetto Istituto, a decorrere dal 4 gennaio 2021 dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti di competenza del 2021, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2020.

Si ricorda, come indicato nel punto 4.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che i "titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo".

Entro il 15 gennaio 2021 il medesimo Istituto compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2020, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.

Al 1 marzo 2021 è fissato il termine per presentare all'Istituto Cassiere le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti.

I Servizio Tesoro non autorizza storni di quietanze laddove non è indicato il capitolo di destinazione delle somme.

L'Istituto Cassiere è autorizzato ad effettuare le operazioni di storno delle quietanze, modd. 121/T, nonché a modificare gli elementi descrittivi delle stesse (quali il versante ed il relativo codice fiscale, la causale, ecc.), informando il Servizio Tesoro, al fine delle corrette contabilizzazioni.

Le operazioni di rettifica delle quietanze, consentite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tesoro, riguardano esclusivamente quelle che concernono le modifiche di imputazione delle entrate dal conto della competenza al conto dei residui e viceversa, senza modifica dell'importo, da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata appartenenti allo stesso capo, nonché quelle che comportano il trasferimento ad altro capo, a condizione che dette variazioni non comportino riduzioni di entrate erariali (rimborsi a terzi, riversamento anche all'Erario Statale, ecc...).

Le richieste di storno devono pervenire, comunque, entro il termine del 1 marzo 2021 e, superate le verifiche di rito, saranno autorizzate dal Servizio Tesoro, entro e non oltre il termine dell'8 marzo 2021, al fine di consentire all'Istituto Cassiere le necessarie rettifiche.

Infine, per la corretta gestione delle entrate erariali, si consente, limitatamente alle operazioni di chiusura, che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Tutte le variazioni dovranno, comunque, essere effettuate dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il 15 marzo 2021.

Contabilità amministrative

Le Agenzie fiscali in Sicilia e le Ragionerie territoriali dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione, per sollecitare l'invio delle contabilità amministrative ed assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini prescritti dalla legge.

Gli Agenti della riscossione, in relazione alle somme trattenute a valere sul bilancio regionale per aggi, compensi o altre competenze a loro dovute nel corso dell'anno 2020, devono trasmettere, improrogabilmente entro il 26 febbraio 2021, al Dipartimento Finanze e Credito di questo Assessorato dell'Economia, dei prospetti distinti per ambito ed un prospetto riepilogativo, contenenti la rendicontazione analitica delle predette somme per capo, capitolo e articolo, tenuto conto del Bilancio finanziario gestionale delle entrate della Regione Siciliana e dei successivi decreti di variazione.

Le Ragionerie territoriali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali, secondo le disposizioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvederanno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 2020, come per il passato esercizio finanziario, gli agenti della riscossione dovranno inoltrare, per i vari ambiti, alle competenti Ragionerie territoriali una contabilità finale riassuntiva di tutto l'esercizio.

La Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate è invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i versamenti eseguiti nelle Tesorerie (contabilità speciali e/o Cassa Regionale), distinti per esercizio finanziario di competenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e formalmente intestati alla Struttura di gestione medesima e devono pervenire entro il 15 febbraio 2021 alla Ragioneria centrale dell'Economia, che effettuerà i controlli di competenza ed il riscontro degli stessi con la situazione dei versamenti prodotti dall'Istituto Cassiere.

Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito effettuerà, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, la regolazione contabile delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 36 della L. R. 1 marzo 2000, n. 8 [N.d.R. recte: L. R. 17 marzo 2000, n. 8].

PARTE SECONDA

SPESE

Limiti di emissione dei titoli di spesa 

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto i titoli stesi, dopo la registrazione sia da parte delle competenti Ragionerie centrali sia da parte del Servizio Tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'istituto Cassiere per consentire che essi siano estinti entro il 31 dicembre 2020.

Per il pagamento dei sottoconti di tesoreria ex T.U.R., eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018, il termine di ricezione dei nulla osta delle Amministrazioni regionali da parte del Servizio Tesoro è fissato al 9 dicembre 2020. Verranno comunque accettate tutte le richieste pervenute, anche se verranno evase nell'esercizio successivo, tenuto conto delle scadenze di cui ai paragrafi successivi.

Termine di ricezione dei titoli per le Ragionerie Centrali dalle Amministrazioni attive:

- entro il 3 dicembre 2020 i titoli concernenti gli emolumenti obbligatori del personale;

- entro il 10 dicembre 2020 tutti i titoli, esclusi gli emolumenti accessori del personale e i pagamenti relativi agli interventi comunitari;

- entro l'11 dicembre 2020 i titoli concernenti gli emolumenti accessori del personale;

- entro l'11 dicembre 2020 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018;

- entro l'18 dicembre 2020 i titoli concernenti i pagamenti relativi agli interventi comunitari

In ogni caso, tutti gli Ordini di Accreditamento devono essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alle predette date, al fine di consentire ai Funzionari delegati competenti di emettere gli ordinativi ed i buoni in contanti entro e non oltre l'11 dicembre 2020; per gli ordinativi relativi agli interventi comunitari la scadenza è fissata al 18 dicembre 2020.

Termine di ricezione dei titoli per il Servizio Tesoro trasmessi dalle Ragionerie:

- entro il 7 dicembre 2020 i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;

- entro il 22 dicembre 2020 tutti i titoli esclusi quelli relativi agli interventi comunitari;

- entro il 16 dicembre 2020 i mandati in conto sospeso in formato cartaceo;

- entro il 18 dicembre 2020 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018;

- entro il 23 dicembre 2020 i titoli relativi agli interventi comunitari.

Termine di ricezione dei titoli per l'Istituto Cassiere trasmessi dal Servizio Tesoro:

- entro l'11 dicembre 2020 i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;

- entro il 23 dicembre 2020 tutti i titoli esclusi quelli relativi agli interventi comunitari;

- entro il 23 dicembre 2020 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018, esclusi quelli relativi alla spesa comunitaria;

- entro il 28 dicembre 2020 per i titoli relativi agli interventi comunitari.

A tal proposito si raccomanda di consultare la Circolare n. 2 del 21 gennaio 2019 riguardante la modifica della procedura relativa ai depositi provvisori provenienti dai pagamenti non andati a buon fine e la Circolare n. 11 del 25 maggio 2018 riguardante "l'abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.)".

In deroga ai termini sopra indicati è consentito, non oltre il 1 marzo 2021, l'invio dei titoli speciali (cosiddetti mandati verdi) relativi a contabilizzazioni che non generano movimentazione di cassa, da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

Nell'evidenziare che tale deroga è di carattere eccezionale, le Amministrazioni sono invitate a contabilizzare, comunque, i titoli in argomento con la massima sollecitudine.

Solo per il Dipartimento Finanze e Credito il termine di invio dei suddetti titoli è fissato al giorno 5 marzo 2021.

Con riferimento all'emissione dei titoli speciali (ordinativi verdi) da parte dei Funzionari delegati si rappresenta quanto segue:

- gli ordinativi verdi di tipo "OV relativi agli interventi comunitari devono essere trasmessi al Servizio Tesoro entro e non oltre il 23 dicembre 2020 e dal Servizio Tesoro all'Istituto Cassiere entro e non oltre il 28 dicembre 2020;

- tutti gli altri ordinativi verdi di tipo "OV" devono essere trasmessi al Servizio Tesoro entro il 31 dicembre 2020.

Entro e non oltre il 28 dicembre 2020, tramite l'apposita funzione della procedura SI-GTS, i funzionari delegati potranno richiedere all'Istituto Cassiere gli ordinativi ed i buoni di pagamento che non devono essere più eseguiti, per l'annullamento, qualora l'Istituto Cassiere non abbia già provveduto alla loro estinzione.

Relativamente alle somme prelevate con buoni di pagamento, i Funzionari delegati sono invitati ad erogare le pertinenti somme entro e non oltre il 28 dicembre 2020, nonché a restituire le somme impagate improrogabilmente entro il 29 gennaio 2021. Le stesse verranno contabilizzate nell'esercizio 2021.

Si raccomanda ai Funzionari delegati il rispetto dei predetti termini in quanto propedeutici alla stesura del Rendiconto Generale della Regione Siciliana ed alla successiva parifica da parte della Corte dei Conti, nonché alla presentazione della certificazione e rendicontazione della spesa delegata. L'inosservanza delle suddette scadenze comporterà responsabilità contabile-amministrativa a carico dei Funzionari delegati, con conseguente segnalazione da parte del Servizio Tesoro alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Al riguardo si sottolinea, come detto in premessa, che i Dipartimenti regionali che hanno emesso Ordini di Accreditamento sono onerati di dare la massima diffusione della presente circolare presso i rispettivi Funzionari delegati.

Qualora sulle ritenute non si fosse ottemperato a quanto disposto con la Circolare n. 19 del 18/12/2017 in merito al SIOPE+, le Ragionerie centrali solleciteranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle stesse, tenendo presente che, in ossequio all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione Siciliana il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a € 2,58.

Entro e non oltre il 15 gennaio 2021 l'Istituto Cassiere compilerà due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2020.

Estinzione dei titoli di spesa

L'Istituto Cassiere, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i titoli di spesa, sia individuali che collettivi, rimasti in tutto o in parte impagati.

Nel caso in cui la modalità di pagamento risulti "QUIETANZA DIRETTA", l'Istituto Cassiere provvederà alla relativa estinzione mediante commutazione in assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, l'assegno circolare dovrà essere intestato al delegato.

La predetta modalità di estinzione sarà applicata anche se non espressamente indicata sui titoli di spesa.

L'Istituto Cassiere, entro giorno 15 gennaio 2021, dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Ragioneria Generale della Regione, l'elenco dei mandati estinti con la modalità sopra indicata, specificando per ciascun titolo gli estremi dell'assegno circolare emesso.

Entro il termine predetto del 15 gennaio 2021 l'Istituto Cassiere comunicherà ai Funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi degli assegni circolari emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alle competenti Ragionerie centrali.

Qualora dal mandato o dall'avviso di pagamento non risulti l'indirizzo del creditore, l'Istituto Cassiere trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, degli assegni circolari non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai Funzionari delegati per gli assegni circolari emessi in estinzione di ordinativi.

Le Amministrazioni centrali della Regione e/o i Funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato all'Istituto Cassiere, il quale provvederà alla spedizione degli assegni emessi nei modi anzidetti.

Riduzione degli Ordini di accreditamento

Si ricorda che il comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 47/1977 e s.m.i. stabilisce che tutti gli ordini di accreditamento, riguardanti sia spese correnti che spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere trasportati all'esercizio successivo. Pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, una procedura informatica apporterà una riduzione automatica a tutti gli OO.AA. rimasti inestinti. Resta in capo all'Amministrazione regionale emittente la valutazione sul mantenimento degli impegni sottostanti, nel rispetto dell'art. 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., anche ai fini dell'attuazione del comma 6 bis dell'art. 13 della L.R. n. 47/1977 e s.m.i..

All'uopo si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 non sarà più possibile disporre pagamenti tramite nuovi ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati.

PARTE TERZA - PATRIMONIO

Contabilità beni mobili

Le variazioni riguardanti i beni mobili regionali dovranno essere contabilizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concernente "Le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato" e dovranno, altresì, tenere conto delle precedenti circolari di questo Assessorato, tra le quali si segnalano:

- circolare n. 7 del 14/07/2004 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri ...";

- circolare n. 17 del 19/12/2007 "Scritture contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata";

- circolare n. 8 del 12/04/2010 "Contabilità dei beni mobili - alcuni aspetti particolari";

- circolare n. 18 del 14/11/2014 "Contabilità dei beni mobili - regolarizzazione anomalie riscontrate negli anni pregressi";

- circolare n. 20 del 9/08/2016 "Contabilità dei beni mobili - regolarizzazione anomalie".

- Circolare n. 4 del 22/01/2019 "Nuovo inventario ex D. Lgs. n. 118/2011 All. 4/3 - Stato Patrimoniale della Regione Siciliana. Linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria dei beni mobili".

A tal proposito si rammenta che con la circolare n. 4 del 22/1/2019 questa Ragioneria Generale ha fornito ulteriori istruzioni per la ricognizione straordinaria dei beni mobili della Regione Siciliana, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

1) - Contabilità modelli 98 C.G. "Prospetto delle Variazioni"

Il prospetto delle variazioni annuali (variazioni avvenute nell'esercizio 2020) dei beni mobili (Mod. 98 C.G.) deve essere prodotto dai consegnatari in triplice copia ed una sola di queste deve essere corredata dei buoni di carico e scarico (Mod. 130 P.G.S.) con la relativa documentazione. Tutti gli esemplari dei Mod. 98 C.G. dovranno essere validati dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico e trasmessi alla competente Ragioneria centrale.

La procedura informatizzata GE.CO.R.S. consente ai consegnatari di produrre la stampa dei Mod. 98 C.G. e i buoni di carico e scarico Mod. 130 P.G.S., relativamente alle variazioni nella consistenza di beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio 2020, dopo le operazioni finali di ammortamento, quali ultime operazioni dell'anno.

I Mod. 98 C.G. dovranno contenere i seguenti dati:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2020;

- gli aumenti per nuovi acquisti dell'esercizio 2020, con specificazione dei relativi capitoli di spesa (competenza, se impegnato nell'esercizio, residui, se impegnato in esercizi precedenti);

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti, non contabilizzati a suo tempo e non più presenti fra i residui);

- le diminuzioni per vendite effettuate nell'esercizio, con specificazione dei relativi capitoli d'entrata (competenza, se accertato nell'esercizio, residui, se accertato in esercizi precedenti);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;

- le diminuzioni per dismissioni, rettifiche contabili e di valore e consumi;

- le diminuzioni per svalutazione, anche a seguito di ammortamento annuale;

- le consistenze finali al 31 dicembre 2020.

In particolare, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili, i consegnatari, per una più esatta rilevazione della concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti, assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli sui quali gravano gli impegni di spesa o gli accertamenti d'entrata.

Si ricorda che i beni mobili sono in atto suddivisi per "categorie", utilizzando il codice "SEC 95" previsto dal D. Lgs. n. 279/1997 per le esigenze di rendicontazione.

2) Rendiconti annuali del materiale di facile consumo (Mod. 2 bis M.F.C.R.S.) e dei beni durevoli (Mod. 1 B.D.R.S.) aventi valore non superiore a cinquecento euro.

Per completezza si richiamano gli adempimenti previsti dall'articolo 22 del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002 ed i chiarimenti forniti con la circolare n. 8 del 12/4/2010 di questo Dipartimento, dove tra l'altro si specifica che, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo.

Secondo quanto già chiarito con la circolare n. 43/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rammenta che detto adempimento va assolto anche per la contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro (IVA compresa).

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, occorre presentare alla competente Ragioneria centrale i seguenti modelli:

- Mod. 1 - B.D.R.S. - Registro beni durevoli;

- Mod. 2 - bis M.F.C.R.S. - Riepilogo del materiale di facile consumo.

Tali registri saranno prodotti in automatico, con la chiusura dell'esercizio finanziario, dall'applicativo web GE.CO.R.S..

Le Ragionerie centrali dovranno eseguire tempestivamente i necessari riscontri anche sui dati esposti nei predetti modelli, sebbene essi non confluiscano nelle risultanze della contabilità patrimoniale.

In sintesi, i modelli da trasmettere alle Ragionerie centrali, entro il 10 febbraio 2021, sono i seguenti:

- Modello 98 C.G. "PROSPETTO DELLE VARIAZIONI" (3 copie per ciascuna categoria);

- Modello 1 B.D.R.S. "REGISTRO BENI DUREVOLI" (1 copia);

- Modello 2 bis M.F.C.R.S. "RIEPILOGO DEL MATERIALE DI FACILE CONSUMO (1 copia").

I consegnatari, inoltre troveranno la consueta assistenza nel Centro supporto all'utenza (CSU) al numero 091/7077777.

Il corretto aggiornamento e la corretta registrazione contabile di tutte le operazioni che fanno capo al consegnatario risulta ancora più rilevante a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con particolare riferimento alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, rispetto alla quale gli inventari costituiscono presupposto indispensabile.

Contabilità dei beni immobili

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, il Dipartimento Finanze e Credito, nonché il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale faranno pervenire alle rispettive Ragionerie centrali, entro il 12 febbraio 2021, i dati contabili della consistenza al 31 dicembre 2020 dei beni immobili della Regione e dell'ex Azienda delle Foreste Demaniali, distinti per categorie, desunti dall'inventario di cui al comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 9/2015 o dalle banche dati esistenti.

Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti Inventariali

Per quanto attiene la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2020 nella consistenza dei beni considerati "immobili" agli effetti inventariali, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23-5-1924 n. 827), tutti gli Uffici interessati (Gallerie Regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria Centrale Beni Culturali ed Identità Siciliana i prospetti di variazione inventariale, in triplice copia, debitamente compilati, entro il 12 febbraio 2021.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il sopracitato decreto interministeriale n. 254/2002, dovranno essere suddivisi nelle seguenti poste:

- Beni storico-artistici, che includono:

- Dipinto [olio su tela, su tavola; tempera su tela, su tavola, su carta; acquerello su carta]

- Scultura [in pietra, legno, metallo o altro]

- Rilievo (basso e alto) [in pietra, legno, metallo o altro]

- Statua e busto [in pietra, legno, metallo o altro]

- Mosaico [indicare la materia]

- Arredi [mobili (indicare il tipo), orologio, lampada e lampadario, suppellettile in ceramica, porcellana o vetro-cristallo]

- Arma armatura

- Stampa o disegno

- Arazzo

- Manufatto in cuoio

- Moneta o medaglia

- Glittica e oreficeria

- Strumenti musicali

- Beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antropologici, che includono:

- Materiali paleontologici

- Materiali antropologici

- Materiali litici (preistorici)

- Materiali ceramici (preistorici)

- Bronzi

- Ceramica dipinta e comune

- Terracotte architettoniche e terracotta

- Statue

- Frammenti marmorei

- Sculture statuarie

- Sarcofagi-rilievi

- Intonaci e dipinti

- Numismatica

- Armi e strumenti

- Oreficeria e glittica

- Navi

- Beni librari che includono:

- Manoscritti

- Incunaboli

- Stampe

- Libri

- Beni archivistici, classificati in relazione al supporto:

- Pergamene

- Documenti cartacei

- Mappe, piante e disegni

- Legature

- Sigilli e tipari

- Monete

- Documenti su supporto non convenzionale (fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico, ecc.).

- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che, per la contabilizzazione dei beni in questione, gli Uffici interessati sono tenuti a compilare il consueto prospetto riassuntivo delle variazioni (modello 88) in ossequio alla vigente normativa, e, in attesa della loro riformulazione, avranno cura di allegare a tali modelli, un prospetto, in triplice copia, dal quale si evincono le "nuove" poste patrimoniali in base al decreto citato.

Tali prospetti devono essere corredati di ogni notizia utile e più precisamente devono rappresentare la consistenza all'inizio dell'esercizio, le variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, la consistenza al 31 dicembre 2020, distinta nelle voci di cui alla classificazione SEC '95.

Come già detto per i beni mobili, anche per i beni immobili propriamente detti e per i beni considerati "immobili" agli effetti inventariali la corretta inventariazione è necessaria al fine di garantire la regolare tenuta delle scritture contabili anche con riferimento alla contabilità economico patrimoniale.

Immobilizzazioni Finanziarie - Contabilità delle partecipazioni

Ai fini della contabilità patrimoniale, il Servizio Partecipazioni della Ragioneria Generale della Regione e l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni predispongono i riepiloghi contabili delle singole partecipazioni regionali detenute al 31 dicembre 2020, opportunamente corredati delle informazioni utili per un'esauriente esposizione dei dati; detti riepiloghi dovranno essere inoltrati, entro il 12 febbraio 2021, alla Ragioneria Centrale dell'Economia, che dovrà trasmetterli al Servizio Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale (di seguito nella presente "Servizio variazioni di Bilancio e Rendiconto Generale"), entro e non oltre il 16 febbraio 2021.

Ai fini della valutazione delle partecipazioni si richiama quanto rappresentato dal Servizio Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale con la nota prot. 89255 del 10 novembre 2020 in merito all'applicazione dell'OIC 17.

Per quanto attiene alla partecipazione della Regione ai Fondi di dotazione degli enti, le Amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza amministrativa e l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (per gli enti in liquidazione) dovranno tenere conto di quanto disposto dalla lettera b) del punto 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie" dell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; sono previsti, infatti, anche per le partecipazioni non azionarie criteri di iscrizione e valutazione analoghi a quelli valevoli per le società. Sulla base dei predetti criteri, le competenti Amministrazioni dovranno comunicare alla Ragioneria centrale competente e al Servizio 2 di questa ragioneria Generale le variazioni intervenute durante l'esercizio 2020.

Si ricorda che il competente Servizio dovrà fornire entro il 26 febbraio 2021 l'esatta quantificazione del "Fondo perdite Società Partecipate" secondo le disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. Pare utile richiamare allo scopo anche il punto 4.22 dell'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Immobilizzazioni Finanziarie - Contabilità dei crediti

Ai fini della contabilità patrimoniale, le Amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di inoltrare, entro il 12 febbraio 2021, alle competenti Ragionerie Centrali, che a loro volta dovranno inoltrare al Servizio variazioni di Bilancio e Rendiconto Generale entro e non oltre il 16 febbraio 2021, appositi prospetti dai quali risultino, distintamente per ogni fondo regionale a gestione separata, ovvero gestione fuori bilancio autorizzato da leggi, istituiti presso enti e società, i seguenti dati:

- consistenza dei singoli fondi al 31/12/2019, indicandone, altresì, la concordanza con il valore iscritto nel bilancio dell'ente che gestisce i fondi;

- variazioni intervenute durante l'esercizio 2020 e le cause delle variazioni stesse;

- consistenza dei singoli fondi al 31/12/2020.

Si ricorda che l'art. 11, c. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che le contabilità delle gestioni fuori bilancio, qualificate tra gli altri organismi strumentali ex art. 1, c. 2, lett. b), devono anche essere incluse nel Rendiconto consolidato della Regione, da approvarsi entro il 30/04/2021 unitamente al Rendiconto generale della Regione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che dispone l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Rendiconto generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e in considerazione che già nella prima metà di Gennaio 2021 avranno inizio le operazioni inerenti il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si sottolinea la necessità del puntuale rispetto dei termini previsti con la presente circolare, che, per quanto sopra detto, sono improrogabili.

Le Amministrazioni e gli Uffici in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, sono invitati a dare la più ampia diffusione delle presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: TOZZO