
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 ottobre 2021, n. 273932
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U.R.I. 12 novembre 2021, n. 270
Certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (legge di bilancio 2021);
VISTO l'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;
VISTO, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 106, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che "Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265";
VISTO, inoltre, il comma 2 del citato articolo 106 il quale prevede che "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2020, n. 182 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il comparto dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il comma 3 del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che il Ragioniere generale dello Stato, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39 concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali";
VISTO il comma 1 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114";
CONSIDERATO che per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono trasferite per il tramite delle regioni o delle province autonome, pertanto, gli enti sono tenuti a contabilizzare le medesime risorse alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020 e relativi allegati A, B e C di riparto di un acconto delle risorse incrementali del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse incrementali del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il comma 1-bis del precitato articolo 39, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019";
VISTO, inoltre, il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e, dispone, altresì, che tali risorse sono ripartite, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
- per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 28 febbraio 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al precitato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 30 giugno 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto sia dei lavori del medesimo tavolo che delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui al precitato articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che le risorse del fondo di cui al precedente comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e relativi allegati A, B e C di riparto dell'acconto delle risorse incrementali del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro a favore dei comuni e di 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2021 e relativi allegati A, B, C e D, con il quale è stato disposto il riparto del saldo delle risorse incrementali del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 1.150 milioni di euro a favore dei comuni e di 130 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;
VISTO il comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, con il quale è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l'anno 2021 e che tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020;
VISTO, altresì, il comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che "Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome";
VISTA la nota PAT/RFP001-13/10/2021-0741387 con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono di estendere anche per l'anno 2021 agli enti locali del territorio di appartenenza la possibilità di avvalersi dell'applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'inserimento e dell'invio dei dati entro il termine fissato dalla legge statale, con certificazione trasmessa automaticamente mediante l'applicativo alle rispettive Regioni o Province autonome;
VISTA la nota n. 266986 del 14 ottobre 2021 di assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
TENUTO CONTO dell'accordo, in corso di perfezionamento, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano nel quale è previsto che gli enti locali ricadenti nel territorio di codeste Regioni e Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, trasmettono la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza di cui all'articolo 1, comma 827 della richiamata legge n. 178 del 2020, accedendo direttamente all'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fermo restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti, dando evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate al fine di permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 39, comma1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, nonché l'obbligo di vigilanza del rispetto del termine del 31 maggio 2022 da parte dei propri enti locali e l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti coerentemente con quanto disposto dal comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione;
VISTO il comma 828 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che "Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";
VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Firma digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'articolo 1, comma 599, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili indicati nelle lettere da a) a d) del medesimo comma 599;
VISTO il comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.";
VISTO l'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che "L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)";
VISTO l'articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone, tra l'altro, l'incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate dal comma 3 del medesimo articolo 78;
VISTO l'articolo 6-sexies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti ivi analiticamente indicati. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 41 del 2021;
VISTO l'articolo 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
VISTO l'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, il quale stabilisce che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021;
VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede, tra l'altro, che al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 816, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTO il penultimo e l'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
VISTO l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO l'articolo 51, comma 6, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 51 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, tra l'altro, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede l'incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale;
VISTO l'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che "Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
VISTO l'articolo 9-ter, comma 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale stabilisce che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019";
VISTO l'articolo 9-ter, comma 6 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9-ter, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021;
VISTO l'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 30 milioni euro per l'anno 2021 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
VISTO l'articolo 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 73 del 2021, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri individuati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1;
VISTO l'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2";
VISTO il successivo comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede che le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTO l'articolo 63 del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente "Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa" che destina una quota del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021. Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. Per tali finalità il predetto fondo è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTO l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO l'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati;
RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, fornire, in versione precompilata, i dati relativi al rendiconto dell'anno 2021 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, i dati delle colonne "Accertamenti 2019 (b)", "Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)", "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d)" e "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e)" come presenti nelle corrispondenti colonne del modello Covid-19 relativo all'anno 2020, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;
VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, tenutasi in data 23 ottobre 2020, durante la quale detto tavolo tecnico ha ritenuto opportuno, in assenza di politiche nazionali specifiche, riconoscere, in ogni caso, una quota di politiche autonome degli enti locali, con particolare riferimento a: "Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", "Tassa sulle concessioni comunali", "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" e "Fitti, noleggi e locazioni";
VISTI i criteri per riconoscere, in assenza di politiche nazionali specifiche, una quota di politiche autonome degli enti locali, definiti nella riunione del 23 ottobre 2020 dal tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
RITENUTO opportuno, al fine di specificare, per ciascun ente locale, la quota di politiche autonome riconosciute, evidenziare, nel prospetto "CERTIF-COVID-19/2021", la quota per ciascuna voce di entrata riconosciuta sulla base dei criteri definiti dal tavolo tecnico nella riunione del 12 ottobre 2021;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021;
Decreta:
Certificazione
1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, e di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/2021" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti "COVID-19/2021" e "COVID-19-Delibere/2021" definiti nell'allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2021 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A/2021" le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2022 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022), la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022). A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il Ragioniere Generale dello Stato
BIAGIO MAZZOTTA
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
CLAUDIO SGARAGLIA