
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2024, n. 876
G.U.R.S. 16 agosto 2024, n. 37
Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato - anno 2024.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale";
Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il DA n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, che fissa la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";
Visto il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al citato D.M. 18 ottobre 2012, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo DA n. 2533 del 31 dicembre 2013 (GURS 17 gennaio 2014) con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Preso Atto che è al vaglio dei ministeri competenti il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2023- 2025" in prosecuzione ed implementazione del "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" approvato con DA n. 438 del 18/05/2021;
Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70" e s.m.i.;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattualizzazione a cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Considerato che è volontà regionale promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse, migliorando in particolare l'appropriatezza organizzativa, orientando l'attività di ricovero verso forme che rispondano maggiormente ai bisogni della popolazione assistita, e segnatamente verso prestazioni a maggiore complessità, adottando misure dirette alla riduzione del crescente saldo negativo di mobilità extra regione;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, che al comma 1-ter dell'art. 45 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";
Visto l'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 con il quale il limite di spesa è stato ulteriormente incrementato, come segue: "Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.";
Visto il D.L. 7 giugno 2024, n. 43 [N.d.R. recte: D.L. 7 giugno 2024, n. 73] coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitaria";
Preso Atto del Verbale del 29 luglio 2024, sottoscritto dall'Assessore Regionale alla Salute e dal Dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica pro-tempore e dai rappresentanti regionali delle sigle sindacali maggiormente rappresentative AIOP, ACOP e ARIS, apprezzato e condiviso dal Presidente della Regione Renato Schifani, con il quale, fermo restando l'aggregato di spesa regionale per l'assistenza ospedaliera fissato dalla Regione con il DA n. 704 del 4 agosto 2022, sono stati condivisi i criteri di determinazione dei tetti di spesa provinciali nonché i criteri in base ai quali determinare i budget delle strutture private accreditate per l'anno 2024;
Ritenuto di confermare per l'anno 2024 l'aggregato di spesa regionale e provinciale individuato dal Decreto Assessoriale n. 704 del 4 agosto 2022 pari ad euro 507.835.390,00 come di seguito riportato:
AZIENDA | Attività ordinaria | Trapianti | mobilità attiva | Aggregato di cui al DA n. 704/2022 |
ASP DI AGRIGENTO | 12.449.130,00 | 1.660,00 | 61.400,00 | 12.512.190,00 |
ASP DI CALTANISSETTA | 15.078.980,00 | 73.300,00 | 15.152.280,00 | |
ASP DI CATANIA | 169.173.530,00 | 328.250,00 | 1.978.200,00 | 171.479.980,00 |
ASP DI MESSINA | 70.088.150,00 | 4.630,00 | 4.659.100,00 | 74.751.880,00 |
ASP DI PALERMO | 163.720.380,00 | 963.520,00 | 762.400,00 | 165.446.300,00 |
ASP DI RAGUSA | 8.961.850,00 | 142.100,00 | 9.103.950,00 | |
ASP DI SIRACUSA | 39.848.810,00 | 214.500,00 | 40.063.310,00 | |
ASP DI TRAPANI | 19.216.500,00 | 109.000,00 | 19.325.500,00 | |
TOTALE | 498.537.330,00 | 1.298.060,00 | 8.000.000,00 | 507.835.390,00 |
.
Ritenuto di confermare per l'anno 2024 l'aggregato specifico di spesa destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti da erogare in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva), in euro 8.000.000,00, ripartito in ambito provinciale, come di seguito indicato:
AZIENDA | Aggregato per mobilità attiva 2024 |
ASP DI AGRIGENTO | 61.400,00 |
ASP DI CALTANISSETTA | 73.300,00 |
ASP DI CATANIA | 1.978.200,00 |
ASP DI MESSINA | 4.659.100,00 |
ASP DI PALERMO | 762.400,00 |
ASP DI RAGUSA | 142.100,00 |
ASP DI SIRACUSA | 214.500,00 |
ASP DI TRAPANI | 109.000,00 |
TOTALE | 8.000.000,00 |
.
Stabilito, che le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno il budget alle singole strutture (Case di Cura), per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione alla produzione per prestazioni rese in mobilità attiva nell'anno 2023 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sopra riportati.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i.
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano tendenzialmente una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;
Ritenuto di confermare l'aggregato regionale specifico, destinato quale incentivo agli interventi di trapianto di organo e tessuti, in complessivi euro 1.298.060,00;
Preso Atto che, dall'analisi dei dati di produzione 2023, in merito agli interventi di trapianto di cornea, è cambiata la compagine delle strutture che erogano tali prestazioni rispetto a quelle individuate nell'anno 2019, ultimo dato utilizzato, come di seguito rappresentato:
Case di Cura che erogavano prestazioni di trapianti di cornea nell'anno 2019 | Case di Cura che hanno erogato prestazioni di trapianti di cornea nell'anno 2023 |
S.I.A. Casa di Cura Sant'Anna S.p.A. (AG) | Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni (CT) |
Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni (CT) | Centro Catanese di Medicina e Chirurgia S.p.A. (CT) |
Mater Dei di G. Nesi & C. S.r.l. (CT) | Casa di Cura Cristo Re (ME) |
COT S.p.A. -Cure Ortopediche Traumalogiche (ME) | Casa di Cura Carmona S.r.l. (ME) |
Casa di Cura Candela S.p.A. (PA) | COT S.p.A. -Cure Ortopediche Traumalogiche (ME) |
Casa di Cure Orestano S.r.l. (PA) | Casa di Cura Candela S.p.A. (PA) |
La Maddalena S.p.A. (PA) | La Maddalena S.p.A. (PA) |
.
Ritenuto, pertanto, di ripartire l'aggregato regionale specifico di euro 1.298.060,00, destinato agli interventi di trapianto di organo e tessuti, di cui euro 1.113.060,00, per le prestazioni di trapianto di midollo osseo ed euro 185.000,00 per le prestazioni di trapianto di cornea, in proporzione alla valorizzazione della produzione dei trapianti effettuati dalle strutture private nell'anno 2023, come indicato nella tabella sottostante:
AZIENDA | Produzione 2023 delle Case di Cura per trapianti di midollo osseo | Produzione 2023 delle Case di Cura per trapianti di cornea | Quota 2024 attribuita per trapianti di Midollo Osseo | Quota 2024 attribuita per trapianti di Cornea | TOTALE quota 2024 attribuita per trapianti di Cornea e di Midollo Osseo |
ASP di CATANIA | 3.659.911,00 | 97.806,00 | 317.830,00 | 65.940,00 | 383.770,00 |
ASP di MESSINA | 18.264,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | ||
ASP di PALERMO | 9.157.203,00 | 158.332,00 | 795.230,00 | 106.748,00 | 901.978,00 |
Totale | 12.817.114,00 | 274.402,00 | 1.113.060,00 | 185.000,00 | 1.298.060,00 |
.
Ritenuto, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di riconoscere alle Case di Cura per l'anno 2024 l'incremento di euro 3.300.000,00 da ripartire in proporzione all'aggregato di spesa come fissato dal DA n. 704 del 4 agosto 2022;
Ritenuto, altresì, che sull'aggregato per l'anno 2024 si prevede un incremento pari a euro 4.686.852,00 scaturente:
- per euro 3.098.100,00 quale quota aggiuntiva dell'aggregato della provincia di Catania, per ottemperare alla sentenza di contrattualizzazione di n. 39 posti letto di riabilitazione della Casa di Cura Valsalva s.r.l. di Catania;
- per euro 1.588.752,00 quale quota aggiuntiva dell'aggregato della provincia di Siracusa, per la contrattualizzazione di ulteriori 40 posti letto della Casa di Cura Villa Aurelia - Arcobaleno s.r.l. di Siracusa a far data dal 1° luglio 2024, giusta nota prot.n. A.I.2/33144 del 12 luglio 2024;
Ravvisato che, alla luce delle superiori considerazioni, il tetto di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2024 comprensivo dell'attività extra-regione, da attribuire in misura indistinta (ossia comprensiva di acuti e post acuti), è determinato in complessivi euro 515.822.242,00, come di seguito specificato:
AZIENDA | Aggregato di cui al DA n. 704/2022 | aggregato trapianti di cui al DA n. 704/2022 | NUOVO aggregato per trapianti di midollo e cornea | incremento aggregato 2024 | nuove strutture | AGGREGATO 2024 |
ASP DI AGRIGENTO | 12.512.190,00 | -1.660,00 | 81.310,00 | 12.591.840,00 | ||
ASP DI CALTANISSETTA | 15.152.280,00 | 0,00 | 98.460,00 | 15.250.740,00 | ||
ASP DI CATANIA | 171.479.980,00 | -328.250,00 | 383.770,00 | 1.114.300,00 | 3.098.100,00 | 175.747.900,00 |
ASP DI MESSINA | 74.751.880,00 | -4.630,00 | 12.312,00 | 485.750,00 | 75.245.312,00 | |
ASP DI PALERMO | 165.446.300,00 | -963.520,00 | 901.978,00 | 1.075.100,00 | 166.459.858,00 | |
ASP DI RAGUSA | 9.103.950,00 | 0,00 | 59.160,00 | 9.163.110,00 | ||
ASP DI SIRACUSA | 40.063.310,00 | 0,00 | 260.340,00 | 1.588.752,00 | 41.912.402,00 | |
ASP DI TRAPANI | 19.325.500,00 | 0,00 | 125.580,00 | 19.451.080,00 | ||
TOTALE | 507.835.390,00 | - 1.298.060,00 | 1.298.060,00 | 3.300.000,00 | 4.686.852,00 | 515.822.242,00 |
.
Le Aziende Sanitarie Provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2024 alle Case di Cura, dovranno tenere conto dei tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, assegnando a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti).
Le eventuali economie che si dovessero realizzare nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, dovranno essere ridistribuite alle strutture della medesima provincia, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo.
Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per tutte le discipline ospedaliere per le quali le strutture risultano autorizzate ed accreditate oltre alle relative attività diagnostiche funzionali alla definizione del quadro diagnostico, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, nel limite massimo del 5% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;
Stabilito, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di prevedere risorse aggiuntive per l'anno 2024 pari a complessivi euro 15.000.000,00 di cui:
- euro 12.000.000,00 per l'erogazione di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, da distribuire secondo le regole previste per il 2023, ossia prestazioni di ricovero con specifici codici intervento e codici di diagnosi così come individuato dal Ministero della Salute con gli allegati al PNGLA 2019-2021 e recepiti dai Decreti Assessoriali emanati, nonché le prestazioni riconducibili ai DRG di cui all'Allegato 1 del D.A. n. 334/2022 codificati quali "Classe 1: Interventi maggiori, chirurgia oncologica e trapianti", ed ancora fabbisogno di area chirurgica anche in regime di Day Surgery individuato dalle Aziende Sanitarie Provinciali. Le risorse saranno distribuite proporzionalmente al valore delle prestazioni assimilabili erogate nell'anno 2023 su base provinciale;
- euro 1.000.000,00 da destinare ai fabbisogni provinciali specifici derivanti dalla necessità di accedere a prestazioni erogate da strutture mono specialistiche, a titolo esemplificativo psichiatriche e riabilitative con incremento nei limiti del 4% dei relativi budget;
- euro 2.000.000,00 da destinare al recupero dei trapianti di midollo osseo e di cornea;
Ritenuto di ripartire le risorse pari ad euro 12.000.000,00, individuate per l'anno 2024 per l'erogazione di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, su base provinciale in proporzione al valore della produzione dell'anno 2023 delle prestazioni specifiche individuate dal Ministero della Salute con gli allegati al PNGLA 2019-2021, nonché le prestazioni riconducibili ai DRG di cui all'Allegato 1 del D.A. n. 334/2022 codificati quali "Classe 1: Interventi maggiori, chirurgia oncologica e trapianti", come riportato nella seguente tabella:
AZIENDA | Aggregato 2024 - Liste di attesa |
ASP DI AGRIGENTO | 89.003,01 € |
ASP DI CALTANISSETTA | 432.157,92 € |
ASP DI CATANIA | 4.648.238,15 € |
ASP DI MESSINA | 1.569.042,48 € |
ASP DI PALERMO | 3.929.431,25 € |
ASP DI RAGUSA | 183.902,12 € |
ASP DI SIRACUSA | 727.659,95 € |
ASP DI TRAPANI | 420.565,11 € |
TOTALE | 12.000.000,00 |
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Stabilito, altresì, che per le finalità di cui al governo delle liste di attesa e graduale recupero delle prestazioni non erogate a decorrere dal 1° gennaio 2023 le Aziende Sanitarie Provinciali potranno individuare eventuali altre prestazioni, come critiche a seguito di valutazione della propria offerta sanitaria territoriale, tenuto conto dei dati rilevati, a tal fine, nei Flussi SDO e SDAO trasmessi all'Area Interdipartimentale 3 "Statistica - Sistemi Informatici - Monitoraggi" dell'Assessorato della Salute, relativi alle prestazioni di ricovero da privato. Tali prestazioni saranno erogate dagli operatori sanitari privati in relazione al fabbisogno in misura maggiore rispetto ai livelli delle prestazioni negoziate nell'ambito dei budget di struttura anno 2024.
I ricoveri trasferiti attraverso la piattaforma Gilia saranno remunerati separatamente e con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente punto, rientrando nel finanziamento riconosciuto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per la gestione delle proprie liste di attesa già rilevate.
Si conviene che le tariffe per i ricoveri chirurgici oggetto di trasferimento saranno ridotte nella misura del 10% rispetto al valore del DRG rendicontato con esclusione dalla decurtazione dei ricoveri in "DH" e "DS";
Ritenuto che le risorse da destinare ai fabbisogni provinciali specifici di euro 1.000.000,00 derivanti dalla necessità di accedere a prestazioni erogate da strutture mono specialistiche, a titolo esemplificativo psichiatriche e riabilitative con incremento nei limiti del 4% dei relativi budget, saranno distribuite successivamente sulla base di motivate richieste da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali dove sono ubicate le suddette strutture e nei limiti dell'importo previsto;
Ritenuto, altresì, che le risorse da destinare al recupero dei trapianti di midollo osseo e di cornea pari ad euro 2.000.000,00 saranno distribuite successivamente sulla base dell'effettiva erogazione di tali prestazioni e nei limiti dell'importo previsto;
Preso atto di quanto previsto alla lett. b), dell'articolo 1, comma 574, della suddetta Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che consente delle deroghe ai limiti imposti dalla Spending Review, per incentivare le prestazioni di ricovero di Alta Specialità e le prestazioni di ricovero erogate dagli IRCCS privati a residenti di altre regioni e ricomprese negli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale (cd. accordi di confine), fermo restando l'equilibrio di bilancio del SSR;
Preso atto di determinare per l'anno 2024 risorse aggiuntive fino alla concorrenza di euro 18.000.000,00 da destinare alle finalità dell'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta complessità (DRG), previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, al fine di contrastare il fenomeno della mobilità passiva, fermo restando il raggiungimento dell'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale nell'anno di riferimento.
Ritenuto che le risorse destinate alle prestazioni afferenti i DRG di alta complessità realizzata (residenti e non residenti) da ciascuna struttura nel 2024, saranno riconosciute:
- solo in presenza di maggiore produzione rispetto al budget assegnato e specifica produzione riconducibile a DRG di alta complessità;
- alla singola struttura non potranno essere riconosciute risorse eccedenti il 10% del budget assegnato ovvero, per il caso specifico, superiori al valore dell'alta complessità prodotta ove questo valore fosse inferiore alla maggiore produzione rilevata con il limite del 10%.
- le risorse aggiuntive di euro 18.000.000,00 saranno quindi riproporzionate e distribuite esclusivamente in favore delle strutture di cui ai punti precedenti con meccanismi distributivi fino ad esaurimento dei fondi individuati.
Laddove la produzione di alta complessità dell'intero comparto non dovesse raggiungere il livello annuale complessivo di euro 180.000.000,00 nell'anno 2024, le risorse individuate pari ad euro 18.000.000,00 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera saranno proporzionalmente ridotte.
Stabilito di assegnare le risorse aggiuntive per l'alta complessità, tra gli operatori sanitari privati accreditati rientranti nei requisiti di cui ai precedenti commi successivamente alla distribuzione delle risorse derivanti dalle economie e delle risorse finalizzate al recupero delle liste di attesa;
Stabilito, altresì, al fine di garantire un miglioramento dei processi di presa in carico e gestione dei pazienti che accedono alle strutture di Pronto Soccorso e i cui percorsi clinici non trovino coerente e tempestivo avvio nell'ambito delle aziende pubbliche, che le Aziende Sanitarie, valutate le aree di obiettiva carenza, possono bandire apposite manifestazioni di interesse cui gli operatori privati accreditati potranno aderire dando evidenza della disponibilità per disciplina per l'eventuale trasferimento diretto da Pronto Soccorso previo consenso dei pazienti. Tale supporto straordinario può essere avviato solo a seguito di una accertata necessità di collaborazione esterna, non fronteggiabile dalle Aziende con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria pubblica, che ne fornisce pronta comunicazione all'Assessorato Regionale alla Salute;
Ritenuto, che per le finalità sopra espresse le Aziende Sanitarie potranno stipulare specifici accordi con una pluralità di operatori economici che prevedano la ripartizione del DRG determinato ad esito del ricovero con le seguenti previsioni di riparto:
- 80% a favore dell'operatore privato accreditato in caso di DRG chirurgico;
- 75% a favore dell'operatore privato accreditato in caso di DRG medico.
Gli accordi avranno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024. Gli importi che potranno essere riconosciuti agli operatori privati accreditati sono da considerare ulteriori rispetto ai contratti negoziati per l'anno 2024.
Le risorse da destinare agli eventuali accordi contrattuali non potranno superare il 5% dell'aggregato provinciale e non potranno eccedere il 5% del budget annuale assegnato alla singola struttura.
La decorrenza coincide con la data di adozione del presente decreto assessoriale.
Ritenuto, di interesse regionale che gli operatori privati accreditati debbano contribuire attivamente al raggiungimento dell'obiettivo previsto nell'ambito del PNRR e relativo alla presa in carico del paziente over 65 per il tramite dell'assistenza domiciliare provvedendo ad armonizzare i propri sistemi informativi con quelli delle AA.SS.PP. di riferimento implementando le "dimissione protetta e/o facilitata" con le modalità che le stesse sono obbligate a mettere a disposizione.
Visto l'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati";
Visti, altresì:
- il Decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, sono state dettate le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi, in caso di richiesta di accreditamento di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti e per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, fissando in nove mesi dalla pubblicazione l'adeguamento da parte delle regioni;
- il Decreto del Ministro della Salute 26 settembre 2023 che proroga al 31 marzo 2024 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni normative di cui all'articolo 5, comma 1 del DM 19 dicembre 2022;
- l'articolo 4, comma 7 bis, del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (DL Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha ulteriormente rinviato l'applicazione al 31 dicembre 2024;
Ritenuto, pertanto, che l'aggregato complessivo fissato per l'anno 2024 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
L'aggregato regionale per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2024 delle Case di Cura è determinato in complessivi euro 515.822.242,00, così composto:
AZIENDA | Attività ordinaria | mobilità attiva | Trapianti | nuove strutture | AGGREGATO 2024 |
ASP DI AGRIGENTO | 12.530.440,00 | 61.400,00 | 12.591.840,00 | ||
ASP DI CALTANISSETTA | 15.177.440,00 | 73.300,00 | 15.250.740,00 | ||
ASP DI CATANIA | 170.287.830,00 | 1.978.200,00 | 383.770,00 | 3.098.100,00 | 175.747.900,00 |
ASP DI MESSINA | 70.573.900,00 | 4.659.100,00 | 12.312,00 | 75.245.312,00 | |
ASP DI PALERMO | 164.795.480,00 | 762.400,00 | 901.978,00 | 166.459.858,00 | |
ASP DI RAGUSA | 9.021.010,00 | 142.100,00 | 9.163.110,00 | ||
ASP DI SIRACUSA | 40.109.150,00 | 214.500,00 | 1.588.752,00 | 41.912.402,00 | |
ASP DI TRAPANI | 19.342.080,00 | 109.000,00 | 19.451.080,00 | ||
TOTALE | 501.837.330,00 | 8.000.000,00 | 1.298.060,00 | 4.686.852,00 | 515.822.242,00 |
.
Le Aziende Sanitarie Provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2024 alle Case di Cura, dovranno tenere conto dei tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, assegnando a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti).
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, devono essere ridistribuite prioritariamente per le strutture della medesima provincia che hanno erogato prestazioni per un importo superiore rispetto al budget assegnato e successivamente redistribuite in ambito regionale, al fine di garantire la copertura della produzione resa dalle strutture nella corrispondente proporzione; senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo.
Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per tutte le discipline ospedaliere per le quali le strutture risultano autorizzate ed accreditate oltre alle relative attività diagnostiche funzionali alla definizione del quadro diagnostico, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, nel limite massimo del 5% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.
Nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale, di cui al precedente art. 1, è fissato un aggregato specifico, pari a euro 1.298.060,00, destinato ad incentivare gli interventi di trapianti di organo e tessuti, ripartito, per un importo pari a euro 1.113.060,00, per le prestazioni di trapianto di midollo osseo e, per un importo pari a euro 185.000,00, per le prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme, sia in ambito provinciale sia a ciascuna Casa di Cura, in proporzione alla produzione effettuata nell'anno 2023, come indicato nella tabella sottostante:
AZIENDA | Produzione 2023 delle Case di Cura per trapianti di midollo osseo | Produzione 2023 delle Case di Cura per trapianti di cornea | Quota 2024 attribuita per trapianti di Midollo Osseo | Quota 2024 attribuita per trapianti di Cornea | TOTALE quota 2024 attribuita per trapianti di Cornea e di Midollo Osseo |
ASP di CATANIA | 3.659.911,00 | 97.806,00 | 317.830,00 | 65.940,00 | 383.770,00 |
ASP di MESSINA | 18.264,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | ||
ASP di PALERMO | 9.157.203,00 | 158.332,00 | 795.230,00 | 106.748,00 | 901.978,00 |
Totale | 12.817.114,00 | 274.402,00 | 1.113.060,00 | 185.000,00 | 1.298.060,00 |
.
Nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale, di cui al precedente art. 1, è fissato un aggregato specifico, pari a euro 8.000.000,00, per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). Le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno, nell'anno 2024, il budget alle singole Case di Cura, in proporzione alla produzione per prestazioni rese in mobilità attiva nell'anno 2023 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:
AZIENDA | Aggregato per mobilità attiva |
ASP DI AGRIGENTO | 61.400,00 |
ASP DI CALTANISSETTA | 73.300,00 |
ASP DI CATANIA | 1.978.200,00 |
ASP DI MESSINA | 4.659.100,00 |
ASP DI PALERMO | 762.400,00 |
ASP DI RAGUSA | 142.100,00 |
ASP DI SIRACUSA | 214.500,00 |
ASP DI TRAPANI | 109.000,00 |
TOTALE | 8.000.000,00 |
.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i.
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo.
Assegnare su base provinciale ed in relazione alla stima della capacità di soddisfacimento della domanda di salute espresse dalle Case di Cura nell'anno 2024, risorse aggiuntive pari a complessivi euro 12.000.000,00 finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi dell'art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, da distribuire secondo i criteri e le modalità previsti per il 2023, ossia prevedendo la remunerazione di prestazioni di ricovero con specifici codici intervento e codici di diagnosi così come individuato dal Ministero della Salute con gli allegati al PNGLA 2019-2021, nonché le prestazioni riconducibili ai DRG di cui all'Allegato 1 del D.A. n. 334/2022 codificati quali "Classe 1: Interventi maggiori, chirurgia oncologica e trapianti", ed ancora fabbisogno di area chirurgica anche in regime di Day Surgery individuato dalle Aziende Sanitarie Provinciali, come riportato nella seguente tabella:
AZIENDA | Aggregato 2024 - Liste di attesa |
ASP DI AGRIGENTO | 89.003,01 € |
ASP DI CALTANISSETTA | 432.157,92 € |
ASP DI CATANIA | 4.648.238,15 € |
ASP DI MESSINA | 1.569.042,48 € |
ASP DI PALERMO | 3.929.431,25 € |
ASP DI RAGUSA | 183.902,12 € |
ASP DI SIRACUSA | 727.659,95 € |
ASP DI TRAPANI | 420.565,11 € |
TOTALE | 12.000.000,00 |
.
Per le finalità di cui al governo delle liste di attesa e graduale recupero delle prestazioni non erogate a decorrere dal 1° gennaio 2023 le Aziende Sanitarie Provinciali potranno individuare eventuali altre prestazioni, come critiche a seguito di valutazione della propria offerta sanitaria territoriale, tenuto conto dei dati rilevati, a tal fine, nei Flussi SDO e SDAO trasmessi all'Area Interdipartimentale 3 "Statistica - Sistemi Informatici - Monitoraggi" dell'Assessorato della Salute, relativi alle prestazioni di ricovero da privato. Tali prestazioni saranno erogate dagli operatori sanitari privati in relazione al fabbisogno in misura maggiore rispetto ai livelli delle prestazioni negoziate nell'ambito dei budget di struttura anno 2024.
I ricoveri trasferiti attraverso la piattaforma Gilia saranno remunerati separatamente e con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente punto, rientrando nel finanziamento riconosciuto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per la gestione delle proprie liste di attesa già rilevate.
Si conviene che le tariffe per i ricoveri chirurgici oggetto di trasferimento saranno ridotte nella misura del 10% rispetto al valore del DRG rendicontato con esclusione dalla decurtazione dei ricoveri in "DH" e "DS".
Con successivo provvedimento si provvederà a ripartire la somma di euro 1.000.000,00 da destinare ai fabbisogni provinciali specifici, sulla base delle richieste delle Aziende Sanitarie Provinciali, derivanti dalla necessità di accedere a prestazioni erogate da strutture mono specialistiche, a titolo esemplificativo psichiatriche e riabilitative con incremento nei limiti del 4% dei relativi budget.
Con successivo provvedimento si provvederà a ripartire la somma di euro 2.000.000,00 da destinare al recupero dei trapianti di midollo osseo e di cornea in base dell'effettiva erogazione di tali prestazioni.
Con successivo provvedimento si provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie generate nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 4, 6 e 7 per le medesime finalità.
Al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, per le finalità indicate per l'alta specialità dall'articolo 1, comma 574, lett. b) della Legge n. 208/2015, sono previste, per l'anno 2024, risorse aggiuntive nella misura massima di euro 18.000.000,00 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità (DRG), previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, al fine di contrastare il fenomeno della mobilità passiva, fermo restando il raggiungimento dell'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale nell'anno di riferimento. Le risorse destinate alle prestazioni afferenti i DRG di alta complessità realizzata (residenti e non residenti) da ciascuna struttura nel 2024, saranno riconosciute successivamente alla distribuzione delle risorse derivanti dalle economie e delle risorse finalizzate al recupero delle liste di attesa, applicando i seguenti criteri:
- solo in presenza di maggiore produzione rispetto al budget assegnato e specifica produzione riconducibile a DRG di alta complessità;
- alla singola struttura non potranno essere riconosciute risorse eccedenti il 10% del budget assegnato ovvero, per il caso specifico, superiori al valore dell'alta complessità prodotta ove questo valore fosse inferiore alla maggiore produzione rilevata con il limite del 10%.
- le risorse aggiuntive di euro 18.000.000,00 saranno quindi riproporzionate e distribuite esclusivamente in favore delle strutture di cui ai punti precedenti con meccanismi distributivi fino ad esaurimento dei fondi individuati.
Laddove la produzione di alta complessità dell'intero comparto non dovesse raggiungere il livello annuale complessivo di euro 180.000.000,00 nell'anno 2024, le risorse individuate pari ad euro 18.000.000,00 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera saranno proporzionalmente ridotte.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali in sede di stipula dei contratti con le singole Case di Cura, individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le Case di Cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il case-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato della Salute, per il successivo invio, attraverso il sistema documentale SIVEAS, ai Ministeri affiancanti. Inoltre, i Direttori Generali dovranno garantire gli adempimenti di cui al sistema di monitoraggio previsto dal DM 19 dicembre 2022 attraverso il caricamento dei dati dei contratti sulla piattaforma dedicata sviluppata da A.ge.nas.
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle Case di Cura, le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.
Le Aziende Sanitarie Provinciali provvederanno ad effettuare il conguaglio mensile della produzione effettivamente erogata dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata e procederanno al relativo pagamento. Resta inteso che il conguaglio non potrà superare un dodicesimo del budget contrattualmente previsto riferito al periodo della liquidazione e dovrà tener conto su base annua dei controlli di appropriatezza.
Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini della stipula dei contratti con le Case di Cura relativi all'anno 2024 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" parte integrante del presente decreto.
Le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non intendano sottoscrivere il contratto di cui all'allegato "A", ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e la sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.
Le Aziende Sanitarie Provinciali accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della Salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.
E' fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di operare il monitoraggio ed il controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle Case di Cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.
I limiti di spesa conseguenti dal presente decreto per ciascuna struttura nell'ambito dell'ASP di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo dell'ASP territorialmente competente verificare prima della stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali necessari per poter erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR.
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà inviato tramite il sistema documentale SIVEAS.
Per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e s.m.i. l'aggregato complessivo fissato per l'anno 2024 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.
Al fine di garantire un miglioramento dei processi di presa in carico e gestione dei pazienti che accedono alle strutture di Pronto Soccorso e i cui percorsi clinici non trovino coerente e tempestivo avvio nell'ambito delle aziende pubbliche, le Aziende Sanitarie, valutate le aree di obiettiva carenza, possono bandire apposite manifestazioni di interesse cui gli operatori privati accreditati potranno aderire dando evidenza della disponibilità per disciplina per l'eventuale trasferimento diretto da Pronto Soccorso previo consenso dei pazienti. Tale supporto straordinario può essere avviato solo a seguito di una accertata necessità di collaborazione esterna, non fronteggiabile dalle Aziende con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria pubblica, che ne fornisce pronta comunicazione all'Assessorato Regionale alla Salute.
Per le finalità sopra espresse le Aziende Sanitarie potranno stipulare specifici accordi con una pluralità di operatori economici che prevedano la ripartizione del DRG determinato ad esito del ricovero con le seguenti previsioni di riparto:
- 80% a favore dell'operatore privato accreditato in caso di DRG chirurgico;
- 75% a favore dell'operatore privato accreditato in caso di DRG medico.
Gli Accordi avranno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024. Gli importi che potranno essere riconosciuti agli operatori privati accreditati sono da considerare ulteriori rispetto ai contratti negoziati per l'anno 2024.
Le risorse da destinare agli eventuali accordi contrattuali non potranno superare il 5% dell'aggregato provinciale e non potranno eccedere il 5% del budget annuale assegnato alla singola struttura.
La decorrenza coincide con la data di adozione del presente decreto assessoriale.
Gli operatori privati accreditati devono contribuire attivamente al raggiungimento dell'obiettivo previsto nell'ambito del PNRR e relativo alla presa in carico del paziente over 65 per il tramite dell'assistenza domiciliare provvedendo ad armonizzare i propri sistemi informativi con quelli delle AA.SS.PP. di riferimento implementando le "dimissione protetta e/o facilitata" con le modalità che le stesse sono obbligate a mettere a disposizione.
Restano fermi gli obblighi contrattuali scaturenti dal relativo contratto stipulato da ciascun Direttore Generale con l'Assessore della Salute, ivi compresi quelli relativi all'attuazione del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA).
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Palermo, 6 agosto 2024.
VOLO