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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1268 DELLA COMMISSIONE, 6 maggio 2025

G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/1237 e (UE) 2020/760 a seguito dell'istituzione del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 luglio 2025

Applicabile dal: 11 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 177 e 186,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»), che comprende un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e vari sistemi non doganali dell'Unione il cui uso è obbligatorio o volontario a norma del diritto dell'Unione.

2) Al fine di ottimizzare gli scambi di prodotti agricoli, tutti i documenti necessari ai sensi della normativa agricola per l'espletamento delle formalità non doganali dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in formato elettronico attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

3) Il regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (4) istituiscono un sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per fare in modo che i documenti che rientrano nel suo ambito di applicazione siano a disposizione delle autorità doganali in formato elettronico. Lo sviluppo e l'uso di ELAN richiedono l'adozione di un quadro giuridico adeguato per stabilire le norme applicabili al sistema.

4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli e il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (6) stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli. Tali regolamenti delegati dovrebbero essere modificati affinché i documenti che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione possano essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in formato elettronico attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

5) Lo scambio elettronico di titoli tramite ELAN e EU CSW-CERTEX prevede che i modelli per i titoli di importazione e di esportazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (7) siano sostituiti gradualmente da nuovi modelli di dati progettati per ELAN, denominati ELAN1L-AGRIM ed ELAN1L-AGREX, che devono consentire la comunicazione in formato elettronico tra i sistemi elettronici nazionali, ELAN e EU CSW-CERTEX. Le autorità emittenti competenti dovrebbero compilare questi modelli di dati in conformità delle norme stabilite in detto regolamento di esecuzione e delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6) E' opportuno che il presente regolamento tenga conto del fatto che l'uso di ELAN diventerà gradualmente obbligatorio conformemente alle date del periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. Durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, i titoli possono essere basati sui modelli che figurano nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Inoltre, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 e fino a quando l'uso di ELAN non diventerà obbligatorio per le autorità doganali, i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di ELAN potranno essere stampati su carta.

7) L'uso di documenti stampati su carta sarà ancora possibile quando l'uso di ELAN sarà diventato obbligatorio, come soluzione di riserva se il sistema sarà temporaneamente indisponibile. E' opportuno che il presente regolamento preveda tale possibilità.

8) L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 prevede che i titoli di importazione e di esportazione siano presentati fisicamente alle autorità doganali. L'articolo dovrebbe essere adattato per tenere conto dell'uso di documenti elettronici e della possibilità di estrarli in formato elettronico da ELAN.

9) Analogamente, quando l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 stabilisce istruzioni su come compilare sezioni specifiche dei titoli sulla base dei modelli attuali, è opportuno che tale articolo sia integrato con le istruzioni su come compilare il nuovo modello di dati pertinente.

10) L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 consente di trasferire i titoli o i loro estratti esclusivamente a un solo operatore, che a sua volta può retrocederli al titolare originario. Occorre precisare che, per quanto riguarda i titoli rilasciati secondo il modello di dati ELAN1L-AGRIM, in caso di retrocessione al titolare, il titolo o l'estratto può essere nuovamente trasferito a un altro operatore.

11) L'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 impone agli Stati membri di comunicare i titoli sostitutivi rilasciati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Tale articolo 8 dovrebbe pertanto cessare di applicarsi ai titoli sostitutivi elettronici rilasciati in ELAN o comunicati a ELAN. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 8, tenendo conto del fatto che i titoli possono ancora essere stampati su carta sia prima che l'uso di ELAN diventi obbligatorio per tutte le autorità emittenti e le autorità doganali, sia nei casi in cui ELAN sia temporaneamente indisponibile. In tali casi dovrebbero continuare ad applicarsi le norme sui titoli sostitutivi di cui all'articolo 8 di tale regolamento delegato e sulla loro comunicazione.

12) A norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/1237 l'obbligo di titolo di importazione non si applica alle importazioni di aglio dal 1° ottobre 2017. E' pertanto opportuno sopprimere dall'articolo 8 di tale regolamento delegato l'obbligo di comunicare i titoli «B». Analogamente è opportuno sopprimere l'obbligo di rilasciare titoli per l'aglio di cui all'articolo 10 di tale regolamento delegato.

13) L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 dovrebbe chiarire che i titoli rilasciati per le importazioni nel settore della canapa devono essere conformi al nuovo modello di dati ELAN1L-AGRIM.

14) Nell'elenco di norme applicabili di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbero figurare il regolamento delegato (UE) 2025/1269 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 che disciplinano ELAN.

15) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/760 impone agli operatori economici di presentare alle autorità emittenti la prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per lo svincolo delle cauzioni. Tale articolo dovrebbe essere adattato per chiarire che, una volta che i titoli saranno disponibili in formato elettronico in ELAN, la prova del loro uso potrebbe essere estratta da ELAN.

16) L'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prevede che la dichiarazione doganale utilizzata per dimostrare il quantitativo di riferimento degli operatori rechi il numero della fattura. Tuttavia, a seguito della modifica introdotta a tale articolo dal regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione (8), gli importatori non sono più tenuti a dimostrare il quantitativo di riferimento sulla base delle fatture. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/760 non dovrebbe più imporre che la dichiarazione doganale faccia riferimento ai numeri delle fatture.

17) L'uso di titoli elettronici tramite ELAN dovrebbe ridurre l'obbligo per gli Stati membri di comunicare le informazioni sui titoli. In particolare i quantitativi inutilizzati potrebbero essere estratti da ELAN se sia le autorità emittenti che le autorità doganali degli Stati membri utilizzano tale sistema. Analogamente gli Stati membri che rilasciano titoli in ELAN o che li comunicano a tale sistema, sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi, non dovrebbero più essere tenuti a comunicarli alla Commissione, in quanto tali titoli dovrebbero essere disponibili in ELAN.

18) Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare il fatto che l'uso di ELAN diventerà obbligatorio per tutti gli utenti alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.

19) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/1237 e (UE) 2020/760.

20) Gli obblighi di digitalizzazione dei documenti necessari per l'immissione in libera pratica e l'esportazione dei prodotti agricoli di cui al presente regolamento incidono sui servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Pertanto è stata condotta una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».

21) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire la corretta applicazione delle norme prima che ELAN sia messo a disposizione degli utenti a fini di test,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda l'obbligo di presentare fatture per stabilire il quantitativo di riferimento e che precisa alcuni aspetti del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) (GU L 96 del 5.4.2023, ELI:: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/735/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1237

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) "istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea": la "Nota esplicativa alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM ed ELAN1L-AGREX" (*1) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

______________________

(*1) Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREXv (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»;"

b) è aggiunto il secondo comma seguente:

«Al presente regolamento si applicano tutte le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (*2) e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (*3).

______________________

(*2) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."

(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;"

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«E' necessario presentare un titolo d'importazione per i prodotti seguenti:»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«E' necessario presentare un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:»;

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione è presentata da:

a) il titolare del titolo corrispondente alle informazioni fornite nella sezione "Titolare" del titolo di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 ("titolare") o conformemente alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di detto regolamento di esecuzione, il titolo è rilasciato conformemente al modello che figura nell'allegato I del medesimo regolamento, il titolare è indicato nella sezione 4 del titolo stesso;

b) il cessionario corrispondente alle informazioni fornite nella sezione "Cessionario" del titolo di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di detto regolamento di esecuzione, il titolo è rilasciato conformemente al modello che figura nell'allegato I dei detto regolamento, il cessionario è indicato nella sezione 6 del titolo stesso;

c) un rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare o del cessionario, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando nella dichiarazione doganale che il titolare o il cessionario è la persona per conto della quale viene assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1.»

;

4) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto e verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

Quando un titolo o il suo estratto rilasciato conformemente all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è retrocesso al titolare, quest'ultimo può trasferirlo nuovamente a un altro cessionario unico, nei limiti del quantitativo non ancora attribuito al titolo.»

;

5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Comunicazioni

Conformemente alle condizioni specifiche di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i titoli sostitutivi rilasciati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Quando mettono a disposizione i titoli sostitutivi nel sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2025/1269 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, gli Stati membri comunicano tali titoli sostitutivi su richiesta della Commissione;

b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

c) per quanto riguarda la canapa, le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

d) per quanto riguarda l'alcole etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

e) per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

f) le irregolarità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

g) le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

h) i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. »

;

6) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell'allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 ("ELAN1L-AGRIM") o alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 21 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, i titoli possono essere rilasciati conformemente ai modelli che figurano nell'allegato I di tale regolamento.

Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

;

7) l'articolo 10 è soppresso.

Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Altre norme applicabili

Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), i regolamenti delegati (UE) 2022/127 (*5), (UE) 2015/2446 (*6), (UE) 2016/1237 (*7) e (UE) 2025/1269 (*8) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 (*9) e (UE) 2025/1272 (*10) della Commissione.

______________________

(*4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*5) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)."

(*6) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."

(*7) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj)."

(*8) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."

(*9) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj)."

(*10) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;"

2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, se l'immissione in libera pratica nell'Unione o l'esportazione dall'Unione ha avuto luogo nel periodo di validità del titolo ma è stato superato il termine per la presentazione della prova dell'immissione o dell'esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine.

Le autorità nazionali competenti verificano l'uso dei titoli messi a disposizione tramite il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/1269 direttamente in tale sistema. Quando le norme transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 consentono alle autorità doganali di imputare titoli o estratti direttamente nei sistemi elettronici nazionali degli Stati membri, le autorità nazionali competenti verificano l'uso dei titoli direttamente in tali sistemi. Quando sono stati utilizzati titoli in versione cartacea o sono stati redatti estratti su carta, si applica il primo comma del presente paragrafo.»

;

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il quantitativo di riferimento è stabilito in base a una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale completata per l'immissione in libera pratica. La dichiarazione doganale indica, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro, se il richiedente è il dichiarante di cui all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o l'importatore di cui all'allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di tale allegato.»

;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Notifiche alla Commissione

Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185:

a) i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, comunicano tali titoli su richiesta della Commissione;

c) i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, tali titoli comunicano su richiesta della Commissione;

d) i quantitativi assegnati agli operatori nell'ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione;

e) i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell'ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, comunicano tali titoli su richiesta della Commissione;

f) per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori:

i) i nomi, i numeri EORI e gli indirizzi degli operatori che hanno ricevuto titoli di importazione o dei cessionari di un titolo di importazione;

ii) per ciascun operatore, i quantitativi richiesti;

iii) le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI convalidate e respinte, le registrazioni revocate, le modifiche convalidate e quelle respinte nel fascicolo LORI;

g) per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità, certificato "IMA 1" (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità, o il sottotipo pertinente dell'ELAN1L-TCDOC, di cui all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti. Se il documento rilasciato da paesi terzi e il titolo corrispondente sono disponibili in ELAN, gli Stati membri indicano semplicemente il numero dell'ELAN1L-TCDOC nella sezione pertinente dell'ELAN1L-AGRIM. Gli Stati membri notificano comunque il titolo corrispondente, su richiesta della Commissione.».

Art. 3

Disposizione transitoria

Le modifiche introdotte dal presente regolamento sono attuate conformemente al periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 e alle norme applicabili durante tale periodo ai titoli e ai documenti di importazione e di esportazione rilasciati da paesi terzi di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 e (UE) 2020/761 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 (1) e (UE) 2023/2834 (2) della Commissione.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN