N. 335/2016 Reg. Prov. Coll.
N. 38 Reg. Ric.
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2016, proposto da:
...omissis..., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Colangelo e Dario Vania, con domicilio eletto presso la prima in Campobasso, Via Tiberio, n. 64;
contro
Ministero della Giustizia - Sottocommissione Esami Avvocato - Sessione 2014-2015 presso la Corte di Appello di Campobasso, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
per l'annullamento
del verbale n. 13 /2015 del 19 novembre 2015 della I Sottocommissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso; del provvedimento di pari data con il quale la ricorrente dott.ssa ...omissis..., a seguito dell'espletamento della prova orale, è stata ritenuta non idonea all'esercizio della professione di Avvocato e, ove occorra, del verbale n. 1 2015 del 26 giugno 2015 della I Sottocommissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso, relativo alla formulazione dei criteri di valutazione;
di tutti gli atti preparatori, connessi, presupposti e consequenziali nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della dott.ssa ...omissis... ad essere esaminata da una commissione composta in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 l. n. 247/2012 e rappresentativa di tutte le componenti professionali chiamate a farne parte, oltre che del suo diritto ad una valutazione chiara, completa, motivata, secondo i criteri prefissati dall'art. 46, commi 11 e 12 della L. 247/12 espressamente richiamato dal bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2014 (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 12-09-2014).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Sottocommissione Esami Avvocato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Domenico De Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 16 gennaio 2016 e depositato il successivo 6 febbraio la dott.ssa ...omissis... ha impugnato il provvedimento con il quale è stata ritenuta, all'esito della prova orale, non idonea all'esercizio della professione di avvocato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base dei seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della l. n. 247/2012; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato/sessione 2014. Illegittima composizione della commissione esaminatrice - incompetenza - eccesso di potere.
Secondo la ricorrente anche nell'espletamento delle singole prove la Commissione dovrebbe essere formata da rappresentanti delle tre categorie (avvocati, magistrati e professori universitari) sulla base della proporzione indicata dall'art. 47 della l. n. 247/2012. Tale disposizione sarebbe poi di immediata applicazione, con la conseguente illegittimità della valutazione compiuta alla seduta del 19 novembre mancando il magistrato nella commissione che ha svolto l'esame orale;
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della l. n. 247/2012 e dell'art. 241/1990; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato/sessione 2014; illegittimità derivata del verbale della medesima sottocommissione esami avvocato presso la Corte d'Appello di Campobasso per genericità dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1/15 del 26 giugno 2015 della medesima sottocommissione; difetto di motivazione dell'atto impugnato per assenza dei giudizi individuali e insufficienza di quello collegiale, per insufficienza del voto numerico e per mancata indicazione delle modalità di attribuzione dei punteggi; eccesso di potere; erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a base degli atti impugnati.
Nel verbale di esame orale mancherebbe ogni riferimento alla c.d. breve esposizione dell'elaborato scritto; difetterebbe anche una preliminare valutazione della candidata; il verbale indicherebbe, poi solo, un voto numerico globale in assenza di giudizi individuali dei singoli commissari e di un minimo di motivazione, in violazione dell'art. 46 della l. n. 247/2012 immediatamente applicabile perché richiamato dal bando.
Con atto depositato in data 19 febbraio 2016 si è costituito il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, affermando che la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 non avrebbe inciso sul principio di piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di cui all'art. 22, co. 5 del R.d. n. 1578/1933, in base al quale i supplenti possono sostituire tutti i membri indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Con successiva memoria l'Amministrazione ha sostenuto che, in ogni caso, la nuova disciplina non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie ai sensi della norma transitoria, così come non ancora applicabili sarebbero gli oneri motivazionali ulteriori previsti dalla legge di riforma dell'ordinamento forense, con la conseguenza che allo stato sarebbe sufficiente il voto numerico.
Con ordinanza del 25 febbraio 2016, n. 24 questo Tribunale ha ritenuto che una sollecita fissazione dell'udienza di merito avrebbe potuto soddisfare le esigenze di tutela della ricorrente.
All'udienza pubblica dell'8 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la violazione dei criteri di composizione della commissione, ritenendo che in base alla nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 tutte le componenti previste all'art. 47 (avvocati, magistrati e professori universitari) dovrebbero essere presenti in ogni momento dello svolgimento dei lavori, essendo venuta meno la previsione di cui all'art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933 secondo cui i membri supplenti potevano supplire qualunque membro effettivo assente, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Nella fattispecie tale criterio non sarebbe stato rispettato perché alla sessione del 19 novembre 2015 per l'esame lo svolgimento degli orali, non era presente nessun magistrato.
Il motivo è fondato alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre preliminarmente distinguere tra le previsioni della nuova disciplina dell'ordinamento forense che riguardano le modalità di svolgimento delle prove da quelle che attengono ai criteri di composizione della commissione.
La distinzione rileva perché la disciplina transitoria, che prevede un rinvio di quattro anni dell'entrata in vigore delle disposizioni sugli esami di avvocato, non riguarda le disposizioni concernenti la composizione della commissione, riferendosi solo alle prescrizioni relative alle "prove scritte" e alle "prove orali" oltre che alle "modalità di esame".
Né varrebbe obiettare che in quest'ultima locuzione sarebbero inclusi anche gli aspetti relativi alla composizione della Commissione, perché, su di un piano strettamente logico-formale, le "modalità" dell'esame attengono all'esercizio della funzione, non al soggetto che la compie. Pertanto, la natura di norma eccezionale dell'art. 49 (in quanto pone una deroga all'entrata in vigore della Riforma) e la conseguente interpretazione letterale della stessa non consentono di ravvisare i presupposti per ritenere ammissibile la diversa composizione della Sottocommissione d'esame rispetto a quanto risulta essere stato osservato (cfr., tra le altre, TAR Lazio, sez. II ter, 6 maggio 2016, n. 5325).
A favore della tesi dell'immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di composizione delle commissioni depone inoltre la circostanza che l'amministrazione ha provveduto alla nomina della Sottocommissione nella composizione prevista dalla nuova disciplina (tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario), anziché in quella prevista dalla disciplina previgente (cfr. TAR Lombardia, sez. III, 11 aprile 2016, n. 692).
Ravvisata l'applicabilità anche all'odierno giudizio della nuova disciplina concernente la composizione della commissione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, occorre stabilire se tali regole consentano ancora la piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di guisa che questi ultimi possano sostituire qualunque membro effettivo anche se appartenente a categoria diversa, ovvero se, invece, le tre categorie professionali che il Legislatore ha indicato (avvocati, magistrati e professori universitari) debbano invariabilmente partecipare a tutte le operazioni di esame.
Giova prendere le mosse dall'art. 47 della l. n. 247/2012 a mente del quale: «1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati».
La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, in base alla quale: «...I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo...», su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono fra loro pienamente fungibili (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).
Tale mancata riproduzione costituisce, secondo il Collegio, un forte indizio della necessaria presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell'art. 47, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie sia portatrice di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente condurrà l'esponente di ciascuna professionalità a valorizzare, in sede di correzione degli elaborati, differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame.
Del resto, se così non fosse e se si consentisse la piena fungibilità tra i membri, la previsione della nuova legge che dispone che anche i supplenti debbano essere designati rispettando lo stesso criterio di rappresentatività ovvero tre avvocati un professore universitario e un magistrato, potrebbe restare nell'applicazione pratica del tutto frustrata.
Il Collegio non ignora che sul punto della piena fungibilità, un orientamento della giurisprudenza di merito ritiene ancora applicabile la previsione di cui all'art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933, in quanto formalmente non abrogato dalla nuova legge (cfr. TAR Lazio sez. II ter, 9 maggio 2016, n. 5430), tuttavia, oltre alle considerazioni appena esposte, il Collegio rileva in contrario come la partecipazione ai lavori della Commissione anche di categorie professionali diverse dagli avvocati costituisca un logico predicato della ratio che pervade la riforma e che è tesa a limitare i conflitti di interesse e le logiche corporative interne alla categoria forense.
Ciò induce a ritenere che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale (in tal senso TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 27 novembre 2015, n. 2784), con la conseguenza che la composizione della commissione che ha condotto l'esame orale della ricorrente era illegittima ed il gravame deve pertanto essere accolto.
Inoltre l'art. 65, co. 1, della nuova legge 247/2012 prevede che le disposizioni del R.d. 1578/1933 non abrogate espressamente, tra cui l'art. 22, co. 5, anche se non richiamate si applichino solo "se necessario" fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge stessa.
Sennonché la disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente regolata dall'art. 47 della legge 247/2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l'attività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme, senza quindi bisogno di ricorrere all'art. 22, comma 5, del RD 1578/1933.
Deve quindi concludersi per la fondatezza della censura.
Il motivo appena scrutinato, in quanto relativo al profilo della legittimazione della Sottocommissione, travolge tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale, dispensando così il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Il ricorso deve conseguentemente essere accolto, ciò conducendo all'annullamento del verbale n. 13/2015 del 19 novembre 2015 in ordine all'esame orale della ricorrente e degli atti successivi.
L'effetto conformativo della presente sentenza impone all'amministrazione la rinnovazione dell'esame orale della ricorrente da parte di una commissione composta secondo le previsioni di cui all'art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012, e con la partecipazione di membri che non hanno partecipato alla seduta del 19 novembre 2015.
Il Collegio è dell'avviso che, per la novità della questione inerente l'esatta composizione della commissione in sede di esame in relazione al peso delle componenti interne, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, restando a carico dell'amministrazione resistente l'onere del rimborso del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, secondo quanto in motivazione.
Compensa le spese di giudizio fra le parti, restando a carico dell'amministrazione resistente l'onere del rimborso del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
IL CONSIGLIERE
Luca Monteferrante
L'ESTENSORE
Domenico De Falco