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Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
07/07/2016
Abrogazione del regime del raddoppio dei termini e clausola di salvaguardia
La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1 commi da 130 a 132, ha definitivamente abrogato la disciplina sul raddoppio dei termini che operava ai sensi della previgente formulazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/72. La vigenza della disposizione ha generato un ampio e noto dibattito giurisprudenziale circa l'operatività del cd. raddoppio con particolare riguardo all'inquadramento temporale del presupposto che nel previgente quadro normativo avrebbe dovuto far scattare il termine raddoppiato in luogo di quello breve ordinario, ossia la presentazione dell'informativa contenente la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. che, secondo l'orientamento più favorevole al contribuente, avrebbe dovuto realizzarsi prima che il termine breve si fosse consumato e con esso si fosse realizzata la decadenza dell'azione accertatrice da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Lungi dal porre un freno alla vexata quaestio, la modifica legislativa apre una nuova querelle interpretativa circa il regime transitorio applicabile ai periodi d'imposta già accertati ma non ancora divenuti definitivi e dunque, circa l'applicabilità della c.d. clausola di salvaguardia agli accertamenti espletati nel vigore della previgente disciplina.
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