Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
05/04/2019
FAMIGLIA
/ Tutela dei minori
Affidamento esclusivo: non è un'impresa impossibile quando necessario nel preminente interesse del minore
Non sempre i tribunali sono sordi alle richieste del genitore che ritiene che l'affidamento esclusivo sia necessario per tutelare al meglio il figlio minore, soprattutto quando vi siano carenze nel ruolo genitoriale da parte del genitore non convivente.
In questi giorni il Tribunale di Palermo ha emesso un decreto con cui concede l'affidamento esclusivo alla madre, vista la distanza e la discontinuità nel rapporto con il figlio minore del padre il quale, tra le altre cose, non contribuisce al mantenimento nella misura indicata dal giudice.
Il tribunale infatti ha sottolineato la gravità delle carenze educative del padre, quasi sempre irreperibile, la cui presenza nella vita del minore è discontinua ed il quale ha violato l'obbligo di mantenimento posto a suo carico.
Ha quindi dato valore all'assenza di capacità decisionale congiunta e di comunicazione tra i due genitori.
Dall'altra parte la madre, genitore con cui il minore convive, ha istaurato con la figlia un profondo legame affettivo stabile e coerente nel tempo, ha dato prova di elevate capacità genitoriali ed educative, di poter garantire alla figlia cure adeguate, sicurezza e costanza della relazione (come rilevato in sede di CTU).
Nel caso di specie il giudice ha tenuto conto degli aspetti pratici e del rapporto che il genitore intrattiene con il figlio, è un caso unico in Italia.
Spesso i tribunali, ottusamente, negano l'affidamento esclusivo perdendo di vista l'aspetto pratico della questione che riguarda il miglioramento della qualità della vita del minore e del nucleo genitore convivente - figlio.
È quasi impossibile che vi sia una pronuncia di affidamento esclusivo nel caso in cui l'altro genitore non sia detenuto o non abbia di vizi di mente o non sia un alcolizzato o drogato (tali circostanze minano gravemente la sua capacità genitoriale).
Bisogna sottolineare come l'affidamento esclusivo semplifichi letteralmente la vita poiché le decisioni più importanti sono liberate dagli impedimenti consistenti nell'irraggiungibilità del genitore che nulla sa del figlio e che quindi nulla potrebbe decidere di importante al riguardo.
L'ordinamento italiano e i giudici dei nostri tribunali propendono per l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori nell'ottica di un'equa divisione dei diritti e soprattutto dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, riguardo al mantenimento ed al sostegno morale e materiale all'educazione della prole, talvolta anche quando uno dei due genitori vive in un altro continente, non tenendo in considerazione la difficoltà della gestione dell'affidamento congiunto in tali casi.
Invero sarebbe opportuna una maggiore elasticità in tal senso, nel preminente interesse del minore che nella vita pratica potrebbe avere necessità improvvisa ed urgente del consenso del genitore affidatario per attività importanti e non solo.
Si dimentica spesso il risvolto pratico e quotidiano, molto importante nella vita di un minore, che riveste la presenza costante del genitore affidatario.
Si sottovaluta, infine, la circostanza che la perdita dell'affidamento non influisca sul diritto di visita, sulla potestà e, cosa più importante per il minore, sul rapporto con il figlio, che dipende esclusivamente dalle capacità genitoriali e non dal potere di gestire attività che potremmo definire meramente amministrative o burocratiche per un genitore assente (venendo meno il coinvolgimento emotivo nel processo decisionale e la conoscenza dello stile di vita, delle abitudini e necessità del minore).
Anna Alfano e Flora D'Alia
ALLEGATO 1
Tribunale - Decreto 26 Marzo 2019, n. -
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Famiglia - Affidamento - Esclusivo - Condiviso - Affidamento dei figli minori - Entrambi i genitori - Primario interesse dei figli - Rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori - Rami genitoriali - Grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà del minore - Assenza tipizzazione circostanze ostative affidamento condiviso - Decisione del giudice - Provvedimento motivato - Idoneità del genitore affidatario - Inidoneità - Manifesta carenza o inidoneità educativa - Affidamento pregiudizievole per il minore
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L'art. 337 ter c.c. prevede, quale principio di carattere generale, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivo rami genitoriali, potendo l'affidamento esclusivo ad uno di loro essere disposto solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori: ciò avviene "quando la condotta di un genitore sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà del minore".
In assenza della tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, l'individuazione delle medesime è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso a "provvedimento motivato", allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire "risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (1).
(1) Cass., n. 16593/2008.
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Famiglia - Affidamento esclusivo - Interesse minore - Carenze educative del padre - Presenza nella vita della minore è stata alquanto discontinua - Violato l'obbligo di mantenimento - Assenza di capacità decisionale congiunta e di comunicazione tra i genitori
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Il minore deve essere affidato in via esclusiva alla madre, atteso che tale regime appare preferibile nel preminente interesse della minore, tenuto conto delle carenze educative del padre, la cui presenza nella vita della minore è stata alquanto discontinua e che ha violato l'obbligo di mantenimento posto a suo carico, nonchè considerando l'assenza di capacità decisionale congiunta e di comunicazione tra i genitori.
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Famiglia - Affidamento esclusivo - Disinteresse nei confronti della prole - Inidoneità di uno dei genitori - Responsabilità conseguenti ad un affidamento - Violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli - Discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi - Conflittualità sussistente tra i genitori - Persistente ed accesa - Non aprioristicamente impedimento all'affidamento bigenitoriale - Presupposto per la disposizione dell'affidamento monogenitoriale - Pregiudizio allo sviluppo psicologico ed al benessere psico-fisico dei figli minori
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L'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando uno dei genitori manifesti disinteresse nei confronti della prole. In particolare, integrano comportamenti altamenti sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio del minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (2).
La conflittualità sussistente tra i genitori, anche se persistente ed accesa, non può aprioristicamente costituire impedimento all'affidamento bigenitoriale (3).
L'aspra ed esacerbata conflittualità genitoriale costituisce tuttavia presupposto per la disposizione dell'affidamento monogenitoriale laddove la stessa costituisca o possa determinare pregiudizio allo sviluppo psicologico ed al benessere psico-fisico dei figli minori (4).
(2) Cass. Civ., 17-12-2009 n. 26587.
(3) Cass. Civ., 31-3-2014 n. 7477; Cass. Civ., 3-12-2012 n. 21591.
(4) Cass. Civ., 29-3-2012 n. 5108; Cass. Civ., 11-8-2011 n. 17191.
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