Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
04/09/2009
GIUSTIZIA
/ Reati
Ai fini del reato di molestia o disturbo alle persone, la scala condominiale è "luogo aperto al pubblico"
Ai fini del reato di molestia o disturbo alle persone, è "luogo aperto al pubblico" anche la scala comune a più abitazioni condominiali, potendo ad essa accedere una categoria di persone avente determinati requisiti. Per la condanna è, però, necessario che sussista anche l'elemento soggettivo, vale a dire l'agire "per petulanza o per altro biasimevole motivo". Elemento che non si può rinvenire allorquando l'agente suoni insistentemente il campanello di un appartamento altrui al fine di verificare l'origine di una perdita d'acqua (Cass. n. 28853/2009).
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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