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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
26/09/2011
GIUSTIZIA
/ Reati
Anche il silenzio fraudolento può integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa
La seconda sezione penale della Cassazione, richiamandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale relativo al rapporto di sussidiarietà esistente tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p. e quella di truffa aggravata ex art. 640 commi primo e secondo n. 1, 640-bis c.p., rammenta che anche il silenzio o il mendacio possono assumere natura fraudolenta ed integrare l'elemento oggettivo del secondo tipo di reato.
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