Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
21/01/2008
GIUSTIZIA
/ Responsabilità
Applicazione delle sanzioni patrimoniali per contrazione di mutui per spese non di investimento
Il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista per la contrazione di mutui per spese non di investimento deve essere quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Ai fini della configurazione di tale fattispecie sanzionatoria è necessario che ricorra, nella fattispecie concreta, l'elemento soggettivo della colpa grave, o, ovviamente, del dolo. Ai fini della integrazione della fattispecie sanzionatoria in parola è necessario che la delibera di contrarre il mutuo venga portata ad esecuzione. L'ente destinatario della sanzione va individuato nell'ente di appartenenza degli amministratori condannati.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del
pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la
diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è
vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art.
171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165