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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
24/03/2015
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Assenza di collegamento internet nello studio e mancata lettura della Pec: guai per il difensore!

Collegamento internet non funzionante nello studio professionale e mancata conoscenza dell'avviso a mezzo Pec dell'udienza ex art. 309 c.p.p..

Con la sentenza in commento la Corte di legittimità ha riconosciuto sufficiente accertare l’adeguatezza e il corretto uso del mezzo Pec da parte del notificante, ai fini della validità e dell’efficacia degli avvisi trasmessi al difensore entro i termini prescritti dalla legge, attraverso tale strumento telematico, a nulla rilevando il fatto che lo stesso difensore non abbia potuto controllare la casella di posta certificata a causa di un mal funzionamento del proprio collegamento internet e abbia pertanto avuto conoscenza tardiva del provvedimento notificato.
Nel caso di specie il difensore aveva avuto contezza della data dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. (notificata, appunto, col sistema Pec) il giorno prima dell’udienza stessa (e non almeno tre giorni prima come prescrive il comma 8 del medesimo articolo) a causa di contingenti problemi alla linea telefonica dello proprio studio. Ciò aveva portato il difensore ad impugnare, per violazione di norme processuali, l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà, in sede di riesame della misura, aveva confermato, nei confronti del suo assistito, la custodia cautelare in carcere disposta dal g.i.p..
Alla luce di quanto detto, però, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di gravame.

Giorgio Albeggiani
ALLEGATO 1 Cassazione Penale - Sentenza 06 Marzo 2015, n. 9892
> Giudizio penale - Notifica a mezzo Pec al difensore dell'udienza ex art. 309, Cod. Proc. Pen. - Correttezza ed adeguatezza del mezzo da parte del notificante - Conoscenza tardiva da parte del difensore per problemi al collegamento internet - Irrilevanza ai fini della validità della notifica
Cod. Proc. Pen. , art. 309
> In tema di avviso al difensore per l'udienza innanzi al Tribunale del riesame ex art. 309 co. 8, Cod. Proc. Pen., accertata l'adeguatezza e il corretto uso del sistema di posta elettronica certificata (Pec), l'avviso è da considerarsi assolutamente valido ed efficace, restando del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento della rete (internet) presso lo studio professionale del difensore, posto che costituisce preciso onere di quest'ultimo quello di assicurarsi della corretta funzionalità del sistema telematico cui il medesimo studio è dotato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetanino Zecca - Presidente
Dott. Rocco Marco Blaiotta - Consigliere
Dott. Liana Maria Teresa Zoso - Rel. Consigliere
Dott. Emilio Iannello - Consigliere
Dott. Marco Dell'Utri - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 9892/2015
sul ricorso proposto da:
B. M. N. IL X avverso l'ordinanza n. 801/2014 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 05/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Uditi i difensori Avv.;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in data 5 giugno 2014, confermava l'ordinanza del gip del tribunale di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di B. M., il quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex articolo 61, numero 2, cod. proc. pen., con contestata recidiva ex articolo 99, numero 3, cod. pen..
In particolare, in data X alle ore X una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato in comune di Oleggio tre uomini che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi. All'arrivo degli operanti i tre avevano abbandonato l'oggetto tentando di darsi alla fuga a bordo di un'autovettura X e, mentre i due complici erano riusciti a fuggire, il B. M. era stato fermato dai militi dopo aver opposto resistenza. Sottoposto a perquisizione personale, il B. M. era stato trovato in possesso di gioielli e preziosi che erano provento di furto ai danni di P. A. e R. M., le stesse persone che erano risultate proprietarie della cassaforte contenente le armi regolarmente denunciate. Si era appreso, poi, che nella stessa serata anche un'altra persona abitante in Oleggio, A. A., era stato vittima del furto, all'interno della sua abitazione, della cassaforte la quale era stata asportata previo taglio con un flessibile dalla parete in cui era infissa. All'interno del bagagliaio della X in uso al B. M. erano stati rinvenuti vari oggetti atti allo scasso tra cui un flessibile con i dischi. L'auto X era risultata oggetto di furto e la targa della stessa era stata sostituita con un'altra targa a sua volta oggetto di furto. Il tribunale del riesame rilevava la gravità degli indizi a carico del prevenuto ed il fatto che il rinvenimento degli attrezzi atti allo scasso e di più targhe rubate evidenziava la sua proclività delinquere, tenuto conto anche dei precedenti specifici, di talché la sola misura cautelare adeguata ai fini di prevenire la commissione di reati della stessa specie era quella della custodia in carcere.
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione B. M. a mezzo del suo difensore svolgendo due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto il difensore aveva avuto conoscenza della fissazione dell'udienza innanzi al tribunale del riesame solo in data 4 giugno 2014, quando si era recato presso la casa circondariale di Novara per assistere il B. M. nell'interrogatorio reso al pm ai sensi degli artt. 64 e seguenti cod. proc. pen.. Avendo avuto notizia dell'udienza ex articolo 309 c.p.c. presso il tribunale di Torino solo il giorno prima, la difesa si era trovata nell'impossibilità di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo nonché di redigere i motivi scritti di riesame di cui si era riservata la produzione. Il tribunale, esaminando l'eccezione proposta sul punto, aveva rilevato che il difensore aveva ricevuto notifica a mezzo PEC della data di fissazione dell'udienza in data 30 maggio 2014 e che il ricorrente asseriva che nessuna notifica era pervenuta alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore. Il tribunale torinese, dunque, non aveva motivato né fornito alcun elemento utile a comprendere perché la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse stata considerata tempestiva e rituale.
Con il secondo motivo di doglianza deduceva difetto di motivazione in relazione alla omessa trasmissione dell'interrogatorio reso dal B. M. 4 giugno 2014 al pubblico ministero presso il tribunale di Novara. Invero in tale data egli si era sottoposto ad interrogatorio davanti al pubblico ministero di Novara e, nel corso di esso, aveva mostrato un atteggiamento estremamente collaborativo fornendo il nome dei suoi complici ed una descrizione precisa e dettagliata degli stessi. Sarebbe stato, dunque, fondamentale che tale interrogatorio fosse trasmesso al tribunale del riesame di Torino poiché, a norma dell'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, cod. proc. pen. e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini. Il tribunale del riesame, tenuto conto della comportamento collaborativo del B. M., qualora avesse potuto esaminato il verbale di interrogatorio reso il giorno precedente, avrebbe potuto non irrogare la misura cautelare o, quantomeno, irrogarne una di minore gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero assume il ricorrente che il difensore non aveva avuto tempestivo avviso dell'udienza fissata dal tribunale del riesame perché quello inviato a mezzo posta elettronica certificata non era, in realtà, pervenuto al destinatario "alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/intemet dello studio legale del difensore".
Il tribunale del riesame, nel respingere l'eccezione formulata dal difensore, ha rilevato che vi era "comprovata ricezione della notifica del suddetto avviso da parte del difensore del prevenuto a mezzo P.E.C. in data 30.5.2014".
Ora, la corte suprema, pronunciando in un caso in cui si assumeva la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, ha affermato il principio secondo cui "in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all'insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell'apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate" (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv. 222554).
Tale principio, da cui questa corte non ha ragione di discostarsi, è applicabile, ricorrendone l'eadem ratio, anche nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ed induce ad affermare che i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare della utenza sono irrilevanti di talché la notifica dell'avviso dell'udienza effettuata il 30.5.2014 è valida ed efficace.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Invero il ricorrente sostiene che dal mancato invio del verbale dell'interrogatorio reso innanzi al P.M. il giorno antecedente l'udienza fissata per il riesame era derivata l'impossibilità per il tribunale di valutare il comportamento processuale del B. M., il quale aveva fornito elementi atti alla individuazione dei complici.
Sennonché va rilevato che l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10276 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, P.M. in proc. Sabbadin, Rv. 246785).
Ne consegue che, non ricorrendo l'obbligo della trasmissione del verbale dell'interrogatorio in capo al P.M., ben avrebbe potuto il difensore, qualora ne avesse ritenuto l'interesse per il proprio assistito, depositare il verbale stesso nel corso dell'udienza presso il tribunale del riesame, avendo assistito, per sua stessa ammissione, all'interrogatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c.1 ter disp. att. Del c.p.p..
Così deciso il 3.12.2014.
 
IL PRESIDENTE
Gaetanino Zecca
IL CONSIGLIERE EST.
Liana Maria Teresa Zoso
 
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria Tiberio
 


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