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06/11/2015
GESTIONE DEL TERRITORIO / Infrastrutture

Autostrade e progetti da sottoporre al vaglio del CSLP

Pubblicato nel numero della Gazzetta del 4 novembre scorso il decreto MIT sulla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

E' stato pubblicato nel numero della Gazzetta del 4 novembre scorso il decreto MIT sulla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La normativa di riferimento: l'obbligo diventa facoltà
Già nel 2009, il ministero competente sancì, in attuazione della norma di cui al comma 5-bis dell'art. 11 della L. n. 498/1992, l'obbligo di sottoporre alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti preliminari, definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali. Nel corso dello stesso anno, il suddetto obbligo fu trasformato in una mera facoltà lasciata alla discrezionalità delle stesse società (così la modifica di cui all'art. 1 del D.M. n. 622/2009).

Le considerazioni più recenti
Oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti motiva il ritorno all'obbligo di sottoposizione appena ricordato, alla luce del fatto che, nell'ambito delle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie, l'attività di ordine tecnico, volta all'esame e alla risoluzione di problemi tecnici specialistici, implica l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico. Da qui il decreto appena pubblicato.

Quali progetti
Vanno sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale supremo Organo di consulenza tecnica dello Stato, i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato. Lo stesso decreto dispone che, qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali potrà chiedere la valutazione in parola.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Decreti Ministeriali e Dipartimentali - D.M. Infrastrutture e Trasporti 19 Giugno 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
DECRETO 19 giugno 2015
G.U.R.I. 4 novembre 2015, n. 257
 
Disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
IL MINISTRO
 
Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p. a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse nazionale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare gli articoli 127, commi 1, 3, 5, e 163;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
Visto il proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, ed in particolare l'art. 1, il quale, in attuazione del citato comma 5-bis dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dispone che i progetti preliminari, definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 21 luglio 2009, n. 622, il quale all'art. 1 dispone che «All'art. 1 del proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, dopo le parole «, sono sottoposti,» sono aggiunte le seguenti parole "ove le società ne facciano richiesta"»;
Considerato che, nell'ambito delle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie, l'attività di ordine tecnico, volta all'esame e alla risoluzione di problemi tecnici specialistici, implica l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico;
Ritenuto, pertanto, per motivi di garanzia dell'interesse pubblico, di dover disporre che i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, siano sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale supremo Organo di consulenza tecnica dello Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
1. I progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
 
Art. 2
 
1. Qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali può chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
 
Art. 3
 
1. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità di cui al successivo art. 163, comma 2, lettera c).
Il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009 sono sostituiti dal presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2015
Il Ministro: DELRIO
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Registro n. 1, foglio n. 2714
 


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