Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Avvocati associati con altri liberi professionisti
Il Ministero individua i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che possono far parte di una associazione multidisciplinare.
Di estremo interesse per gli avvocati (e non solo per loro), il decreto ministeriale 23/2016, pubblicato nel primo numero della Gazzetta di marzo, attua la norma di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 247/2012, al fine di individuare i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che possono far parte di una associazione multidisciplinare. I quali, spiega il Ministero, devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.
Ricordiamo che la legge professionale dispone a riguardo che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, anche se l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito ed è considerato nullo ogni patto contrario. Per quanto attiene, in particolare, alla possibilità di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, la norma sulle associazioni apre anche ad altri liberi professionisti appartenenti alle categorie oggi individuate con il regolamento appena pubblicato.
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