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03/03/2016
LAVORO E WELFARE / Professioni

Avvocati associati con altri liberi professionisti

Il Ministero individua i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che possono far parte di una associazione multidisciplinare.

Di estremo interesse per gli avvocati (e non solo per loro), il decreto ministeriale 23/2016, pubblicato nel primo numero della Gazzetta di marzo, attua la norma di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 247/2012, al fine di individuare i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che possono far parte di una associazione multidisciplinare. I quali, spiega il Ministero, devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.
Ricordiamo che la legge professionale dispone a riguardo che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, anche se l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito ed è considerato nullo ogni patto contrario. Per quanto attiene, in particolare, alla possibilità di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, la norma sulle associazioni apre anche ad altri liberi professionisti appartenenti alle categorie oggi individuate con il regolamento appena pubblicato.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Decreti Ministeriali e Dipartimentali - D.M. Giustizia 04 Febbraio 2016, n. 23
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23
G.U.R.I. 1° marzo 2016, n. 50
 
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;
 
ADOTTA
 
il seguente regolamento:
 
Art. 1
 
Oggetto e definizioni
 
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.
 
Art. 2
 
Individuazione delle categorie professionali
 
1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati.
 
Art. 3
 
Rinvio
 
1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonchè, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2016
 
Il Ministro: ORLANDO
 
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 517


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