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20/04/2015
GIUSTIZIA / Avvocato

Avvocati, codice deontologico e forme di pubblicitĂ 

Il Guardasigilli ha adottato il regolamento previsto dalla Legge n. 247/2012.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense, così come i suoi aggiornamenti dovranno essere pubblicati sui siti internet dello stesso Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali. Il codice deontologico entra, comunque, in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Così, il regolamento adottato dal Ministro della Giustizia ai sensi di quanto espressamente disposto dalle norme di cui alla L. n. 247/2012. Le quali, lo ricordiamo, obbligano l’avvocato ad esercitare la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico. Emanato dal CNF, il codice stabilisce, infatti, le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti ed individua, altresì, in modo espresso fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, spiega ancora la norma, devono, per quanto possibile, essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Decreti Ministeriali e Dipartimentali - D.M. Giustizia 11 Marzo 2015, n. 38
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 11 marzo 2015, n. 38
G.U.R.I. 2 aprile 2015, n. 77
 
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 febbraio 2015;
 
Adotta
 
il seguente regolamento:
 
Art. 1
 
Oggetto del regolamento
 
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 2
 
Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
 
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
Art. 3
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015
 
Il Ministro: ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 746
 


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