Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Avvocati, codice deontologico e forme di pubblicitĂ
Il Guardasigilli ha adottato il regolamento previsto dalla Legge n. 247/2012.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense, così come i suoi aggiornamenti dovranno essere pubblicati sui siti internet dello stesso Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali. Il codice deontologico entra, comunque, in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Così, il regolamento adottato dal Ministro della Giustizia ai sensi di quanto espressamente disposto dalle norme di cui alla L. n. 247/2012. Le quali, lo ricordiamo, obbligano l’avvocato ad esercitare la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico. Emanato dal CNF, il codice stabilisce, infatti, le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti ed individua, altresì, in modo espresso fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, spiega ancora la norma, devono, per quanto possibile, essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165