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23/10/2015
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/ Professioni liberali
Avvocati ed illecito disciplinare: precisazioni in tema di prescrizione dell'azione disciplinare
Nel caso previsto dall'art. 44 del R.D. n. 1578/1933 in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale ed è pertanto irrilevante il decorso del quinquennio dalla data di commissione del fatto alla data di apertura del procedimento poichè solo dalla data in cui la sentenza penale - a cui va equiparata quella di patteggiamento - diventa irrevocabile, si verifica il presupposto a cui la norma collega l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare.
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n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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