REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aurelio Cappabianca - Presidente -
Dott. Giuseppe Locatelli - Consigliere -
Dott. Guido Federico - Consigliere Rel. -
Dott. Emilio Iannello - Consigliere -
Dott. Maria Enza La Torre - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 11327/2016
sul ricorso 19488-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
G. A., C. G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 50/2008 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 16 giugno 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 2016 dal Consigliere Dott. Guido Federico;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pucciariello che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR del Molise n. 50/03/2008 che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti G. A. e C. G., componenti dello studio legale associato G. A.-C. G. nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irap versata negli anni 1998,1999 e 2000.
La CTR, in particolare, affermava la carenza del presupposto impositivo, costituito dall'autonoma organizzazione, rilevando l'assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l'impiego di ingenti capitali e di gestione del personale, evidenziando altresí la mancanza di significative spese e costi di gestione, nonchè l'utilizzo di modesti capitali e beni strumentali di esiguo valore.
I contribuenti non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunzia la insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5) codice di rito, lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di valutare gli elementi forniti dall'Ufficio, comprovanti spese per collaborazioni, costi per immobili, spese per acquisti di beni strumentali, risultanti dalle stesse dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, esercenti attività professionale di avvocato in forma associata.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che l'esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sè idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 1575/2014 e Cass. 4578/2015).
Nel caso di specie la CTR ha escluso l'applicabilità dell'Irap senza indicare alcun elemento rilevante al fine di escludere che il reddito prodotto fosse ascrivibile all'organizzazione costituita dal predetto studio associato e derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 24058/2009, 17136/2008), a fronte delle contrarie evidenze indicate dall'Agenzia delle entrate, sia in relazione alla disponibilità di un appartamento di proprietà, sede dell'esercizio dell'attività professionale, che di spese per beni strumentali (per un valore di oltre 30.000,00 curo) e per collaboratori.
La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, per nuovo esame delle risultanze processuali, con rinvio ad altra sezione della medesima la C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosí deciso in Roma il 28 gennaio 2016.
IL PRESIDENTE
Aurelio Cappabianca
IL CONSIGLIERE EST
Guido Federico
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefano Palumbo