CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
G.U.R.I. 3 maggio 2016, n. 102
Modifica al codice deontologico forense
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015 ha deliberato:
«di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense inserendo nel comma primo l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse,", onde il nuovo comma 1 dell'art. 35 recita: «l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale».
I commi 9 e 10 sono soppressi.
Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica».
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla delibera 23 ottobre 2015, ha deliberato:
«di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense, così come proposto, nel seguente testo:
«Art. 35 - Dovere di corretta informazione».
1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»