Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Avvocati: si esercita solo se si guadagna? Il no del CNF
Il reddito non può rientrare tra i requisiti richiesti per considerare l'esercizio della professione forense effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio parere (non vincolante) sullo schema di decreto del Ministro della giustizia avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247”.
Il CNF ha proposto alcune modifiche allo schema di DM per evitare “automatiche conseguenze penalizzanti per gli Avvocati”.
Il reddito dell’avvocato non può entrare in forma, diretta e/o indiretta tra i requisiti necessari per lo svolgimento della professione.
Il CNF, infatti, ha affermato che è “necessario conciliare la natura “liberale” della professione forense con la garanzia di effettività e continuità del suo esercizio a giovamento degli assistiti/clienti, ma anche degli stessi avvocati che devono poter operare in un mercato professionale non “gonfiato” e con una competizione più trasparente e corretta”.
Tre fondamentali modifiche sono state proposte dal CNF:
- la possibilità dell’Avvocato di provare “con ogni mezzo” l’esercizio effettivo e continuativo della professione, ritenendo presuntivi (e non assoluti) i requisiti previsti dal d.M.;
- l’eliminazione dai requisiti di qualsiasi riferimento al reddito, se pur indiretto come il requisito dei pagamenti dei contributi a Coa e Cassa;
- la possibilità di sanare in un termine ragionevole la eventuale mancanza dei requisiti per evitare la cancellazione.
In particolare, è stato proposto di introdurre una presunzione di continuità ed effettività dell’esercizio professionale quando ricorrano congiuntamente i requisiti indicati nel d.M..
Con particolare riferimento a questi ultimi, il CNF ha suggerito alcune modifiche di “razionalizzazione”, tenendo conto delle circostanze effettive nelle quali un avvocato può svolgere la professione:
- prevedere che il requisito dell’uso dei locali ricorra anche in caso di utilizzo di locali “presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati”;
- prevedere che la titolarità di una partita Iva sia soddisfatta anche nel caso in cui essa è riferibile alla società o all’Associazione di cui il legale fa parte;
- prevedere che sia eliminato il requisito dei pagamenti dei contributi annuali a Cassa e Ordine.
Il CNF ha proposto anche di permettere all’avvocato di provare la continuità dell’esercizio con qualsiasi mezzo, nel caso in cui non ricorra uno o più dei requisiti richiesti.
Per quanto riguarda le esenzioni, con il parere è stato proposto di richiamare comunque le esenzioni personali previste dalla Legge n. 247/2012 di cui all’art. 11, comma 2, in tema di formazione continua, ovvero gli stessi casi previsti dall’art. 21, comma 7 (maternità, malattia etc.).
Infine, sono state richieste maggiori garanzie per l’avvocato in caso di cancellazione dall’albo.
Il CNF ha proposto di rendere tale procedimento maggiormente garantista per il legale - inserendo la possibilità per il Consiglio dell’Ordine, su espressa richiesta dell’interessato in sede di osservazioni, e per una sola volta, di consentire all’iscritto di acquisire i requisiti carenti in un termine di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi evitando così la cancellazione - e di prevedere che la delibera di cancellazione diventi esecutiva se non viene impugnata avanti al CNF nel termine previsto e se il CNF rigetta l’impugnazione proposta dall’iscritto.
D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165