REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Lamorgese - Presidente
Dott. Giovanni Mammone - Consigliere
Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere
Dott. Lucia Tria - Rel. Consigliere
Dott. Matilde Lorito - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 7776/2015
sul ricorso 17985-2012 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO APA, FRANCESCO PAOLO RAGOZINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4864/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2011 r.g.n. 4272/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale LANZETTA ELISABETTA;
udito l'Avvocato RAGOZINI FRANCESCO PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1022/2008, di accoglimento della domanda proposta da L. M. al fine di ottenere il rimborso di quanto versato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli come tassa per l'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici, per il periodo (dal 1989 al 2002) in cui era stato dipendente dell'INPS, con inserimento nel ruolo professionale legale, durante il quale aveva chiesto invano tale rimborso all'Istituto.
La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è inammissibile la reiterazione dell'eccezione dell'INPS di prescrizione quinquennale, atteso che il primo giudice ha ritenuto applicabile al credito in oggetto, configurato come indebito oggettivo, la prescrizione ordinaria decennale e l'Istituto, in questa sede, si limita a contestare genericamente tale assunto, senza indicare le ragioni sulla cui base lo contesta;
b) nel merito, i richiami all'art. 14, comma 17, del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 sono infondati, come affermato da Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928, nella quale, in una fattispecie identica alla presente, è stato escluso che il rimborso in esame sia compreso nella indennità di toga ed è stato precisato che la spesa sostenuta dal dipendente per l'iscrizione all'Albo professionale è una spesa che risponde all'esclusivo interesse del datore di lavoro e non anche all'interesse del lavoratore;
c) del pari infondato è l'argomento dell'INPS relativo al trattamento economico dei pubblici dipendenti e il collegato richiamo all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, visto che quello in oggetto è un rimborso spese e non un emolumento di tipo retributivo e che, peraltro, nella specie il rapporto è sorto nel 1989 come rapporto di pubblico impiego;
d) l'argomento relativo alla mancanza di una previsione legale del rimborso è obiettivamente debole, in quanto, in mancanza di una specifica previsione, vale il principio generale, già enunciato dal primo giudice, secondo cui le spese sostenute dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente;
e) peraltro, nella specie, come esattamente osserva l'appellato, la normativa c'è ed è quella che, nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., stabilisce che il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari;
f) l'attività dei professionisti dipendenti dall'Istituto è assimilabile a quella del mandatario, presupponendo il conferimento della procura, e comunque il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale e il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione non possono che comportare l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese di cui si tratta, sostenute dal dipendente per esercitare la professione nell'esclusivo interesse datoriale.
2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, L. M., che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Profili preliminari
1.- Va esaminata preliminarmente l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
Tale eccezione va respinta.
Essa, infatti, si basa sull'erroneo presupposto di non tenere conto del fatto che l'8 luglio 2012 era domenica, sicché essendo il 9 luglio 2012 la data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, non si è avuto alcun ritardo, perché, come è noto, in linea generale, i termini che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo.
Sintesi del ricorso
2.- Il ricorso è articolato in tre motivi.
2.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 17, del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 e dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., motivazione manifesta contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa più punti decisivi della controversia.
L'Istituto contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'importo versato dal dipendente per la tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati di appartenenza non sarebbe compreso nella indennità di toga e richiama, sul punto, il parere n. 1/2007 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna.
Si deduce, inoltre, l'omessa considerazione dell'assunto difensivo dell'Istituto in ordine all'assenza di una base legislativa o contrattuale idonea a giustificare il rimborso, secondo quanto stabilito dal citato art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa più punti decisivi della controversia.
Si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche nella parte relativa al rigetto della domanda dell'INPS di applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendosi che, sul punto, la Corte partenopea si sarebbe limitata a richiamare la decisione del primo giudice di applicazione della prescrizione decennale, senza nulla aggiungere al riguardo.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., con riferimento alla natura negoziale del rapporto e alla rispondenza del versamento delle somme in contestazione all'interesse del lavoratore e non all'esclusivo favore del datore di lavoro, come afferma la Corte d'appello.
Si sottolinea che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro, il dipendente ha accettato senza riserve la retribuzione propostagli e, d'altra parte, la tassa di iscrizione all'Albo è lo strumento che consente al professionista di esercitare la propria attività in linea generale, potendo senza costi aggiuntivi ottenere l'iscrizione all'Albo ordinario.
III - Esame delle censure
3.- Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
4.- Il secondo motivo - da trattare per primo, in ordine logico - è inammissibile.
Con esso, infatti, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte relativa al rigetto della domanda dell'INPS di applicazione della prescrizione quinquennale, senza considerare che la Corte partenopea ha ritenuto inammissibile la reiterazione della eccezione di prescrizione quinquennale effettuata dall'Istituto, per genericità e, in questa sede, il ricorrente non contesta tale decisione, né dimostra, nel rispetto del principio di autosufficienza, che essa è erronea perché basata su un presupposto sbagliato.
Ne consegue che le censure non toccano le ragioni quali risultano dalla motivazione poste a base della decisione sul punto considerato.
5.- Lo stesso difetto di impostazione si rinviene anche con riguardo al primo e al terzo motivo di ricorso, essendo le censure con essi proposte incentrate su argomenti già spesi nel giudizio di appello ed espressamente ritenuti infondati dalla Corte, senza invece lambire le ragioni su cui si basa la sentenza impugnata e, in particolare, senza contestare il riferimento, in essa contenuto, alla disciplina del mandato.
6.- A tale ultimo riguardo deve essere, peraltro, precisato che la questione che ha dato origine alla presente controversia, è stata a lungo dibattuta, anche con riguardo agli avvocati dipendenti di Enti locali, dinanzi alla Corte dei Conti (specialmente in sede di controllo) e al Giudice amministrativo.
Tale questione ha finalmente trovato una soluzione definitiva - recepita anche dalla contrattazione collettiva - dopo che il Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010 (di molto antecedente il presente ricorso) ha affermato che, quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
Il Consiglio di Stato, per giungere a tale soluzione, ha fatto espresso riferimento all'indirizzo espresso da questa Corte nella sentenza 20 febbraio 2007, n. 3928 - che viene contestata dall'attuale ricorrente - ricordando che, in tale sentenza è stato affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense.
D'altra parte, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato di non condividere la le decisioni prese dalla Corte dei conti in sede di controllo, nelle quali è stato qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico, mentre a tale giurisprudenza fa espressamente riferimento l'attuale ricorrente.
È stato anche precisato che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
7.- Ne consegue che, anche tenendo conto di tale evoluzione del quadro giurisprudenziale, la sentenza impugnata va esente da qualsiasi censura, trattandosi di una pronuncia che, con congrua e logica motivazione, muovendo dalla condivisione di quanto affermato da Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928, è pervenuta ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso in oggetto facendo riferimento alle norme relative all'esecuzione del contratto di mandato (e, in particolare, all'art. 1719 cod. civ.), analogamente a quanto stabilito, quasi contemporaneamente, dal Consiglio di Stato, nel suindicato parere.
IV - Conclusioni
8.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
9.- Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto:
"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, curo 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 14 gennaio 2015.
IL PRESIDENTE
Antonio Lamorgese
IL CONSIGLIERE EST.
Lucia Tria
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donatella Coletta