Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
12/01/2018
NORMATIVA
/ Avvocato stabilito
Avvocato stabilito: per la difesa non occorre la firma congiunta degli atti con il legale italiano
Per la rappresentanza da parte di un professionista che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense in altro Paese europeo, iscritto in Italia nell'albo speciale come "avvocato straniero stabilito", è sufficiente un mero atto d'intesa con l'avvocato italiano, non essendo viceversa necessario che i due professionisti operino congiuntamente, firmando entrambi gli atti di causa.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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