Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
13/09/2010
Brevi considerazioni sull'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69
Attraverso l'introduzione dell'istituto della translatio iudicii, per mezzo dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69, il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007 n. 77. È stato così definitivamente sancito il superamento del principio di incomunicabilità fra giurisdizioni diverse, ritenuto ostativo rispetto alla realizzazione del canone della ragionevole durata del processo. In particolare, viene sancita l'efficacia vincolante, rispetto alle parti, della decisione con la quale il giudice inizialmente adito, nel declinare la propria giurisdizione, indica il giudice ritenuto giurisdizionalmente competente, purché il processo venga riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione; in tal caso vengono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda come se quest'ultima fosse stata proposta sin dall'instaurazione del primo giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione, "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute". Va notato che ove si interpretasse letteralmente quest'ultimo inciso, si svuoterebbe di significato la stessa introduzione della translatio iudicii tra giurisdizioni diverse. È da ritenersi dunque che tale espressione vada riferita alle preclusioni e alle decadenze già maturate precedentemente alla prima proposizione della domanda giudiziale davanti al giudice privo di giurisdizione. Invero, benché la normativa de qua abbia accolto le statuizioni della Corte costituzionale, tuttavia la sua formulazione letterale deve ritenersi perfettibile ed il suo contenuto contrastante con alcune disposizioni dell'ordinamento vigente dettate secondo la logica dell'incomunicabilità tra giurisdizioni diverse.
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