Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
19/11/2009
Brevi note sulla differenza tra nomina, omessa nomina e revoca dell'assessore comunale e provinciale: un'occasione mancata per (ri)affermare la ...
La pronuncia in commento, recentemente resa dalle Sezioni Unite presso la Corte di Cassazione, ha affermato l'esistenza di una situazione di interesse legittimo pretensivo in capo al soggetto che, al momento della presentazione delle liste elettorali, sia stato designato quale possibile assessore di una Giunta locale, e che ad elezione avvenuta non sia stato nominato tale. La previsione normativa sulla "preventiva designazione", peculiare dell'ordinamento siciliano, tutelerebbe in tal senso in via diretta "il pubblico interesse alla governabilità dell'ente locale", e pertanto in nessun caso, secondo la Cassazione, il non nominato nutrirebbe una posizione di diritto soggettivo alla nomina. Tramite le riflessioni che si rassegnano si tenta, tuttavia, di offrire una interpretazione ultronea della normativa in esame, più in particolare nel senso di prospettare in capo al candidato al vertice dell'Ente un'ampia libertà, consistente nella possibilità di non tener fede al patto stretto con gli elettori durante la campagna elettorale, e ciò sul presupposto - non pacifico in dottrina - dell'esistenza, anche tra gli atti promananti dagli organi di governo degli enti locali, di una "nicchia di politicità". All'atto della designazione dei possibili esponenti della Giunta, infatti, il candidato non è ancora organo dell'Amministrazione; pertanto, qualora si accedesse alla tesi dell'esperibilità di un rimedio giudiziale costitutivo per la mancata nomina, l'eletto alla guida dell'Ente si vedrebbe costretto ad assegnare l'incarico di assessore ad un soggetto in forza di un "non atto" da questi posto in essere, in contrasto con il principio del divieto di mandato imperativo di cui all'art. 67, Cost.. Si tenta infine, di vagliare la consistenza di eventuali pretese risarcitorie in capo al non nominato, con una preferenza per l'assimilazione del danno da mancata nomina (tutt'al più) ad una responsabilità da fatto lecito, come tale ristorabile mercé indennizzo.
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