Loading
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
24/02/2016
FINANZA PUBBLICA / Imposte e tasse

Canone tv: è tenuto a pagarlo anche chi ha richiesto oscuramento dei canali RAI!

Ad avviso della Cassazione il canone Rai va corrisposto anche quando è stato richiesto l'oscuramento delle reti e si dichiari di non aver utilizzato il televisore poiché rotto.

Nell'ordinanza qui in commento i Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che, secondo la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/1938, l'obbligo di versare il canone Rai non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che lega il contribuente all'azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio. La richiesta di oscuramento dei canali, dunque "non rientra nel novero dei fatti estintivi dell'obbligo di pagamento del canone previsti dall'art. 10 del suddetto regio decreto-legge".

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Ordinanza 01 Febbraio 2016, n. 1922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marcello Iacobellis - Presidente -
Dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere -
Dott. Mario Cigna - Consigliere -
Dott. Antonello Cosentino - Consigliere Rel. -
Dott. Roberta Crucitti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N. 1922/2016
sul ricorso 9815-2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate ...omissis..., in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
nonché contro
C. S., Equitalia Sud SPA ...omissis...;
- intimati -
avverso la sentenza n. 597/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma del 2 luglio 2013, depositata l'8 ottobre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere Relatore Dott. Antonello Cosentino;
rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"L'Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. C. S. e nei confronti di Equitalia Sud per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il canone non sarebbe stato dovuto perché nel 2002 il contribuente aveva richiesto l'oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l'inutilizzo dell'apparecchio televisivo del detenuto perché rotto. Assume al riguardo il giudice territoriale che le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalle controparti cosicché si dovrebbe presumere la relativa fondatezza "quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall'articolo 115 c.p.c."
Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli articoli 1, 10 e 12 del regio decreto-legge n. 246/38, nonché degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. in cui il giudice territoriale sarebbe incorso assumendo la fondatezza delle tesi del contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venir meno l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo sul rilievo della non contestazione di tale tesi da parte dell'Agenzia delle entrate e della gente della riscossione.
Né il contribuente, né Equitalia Sud si sono costituiti in questa sede.
Il ricorso appare fondato in quanto l'assunto su cui si fonda la decisione della sentenza gravata - vale a dire che le argomentazioni del contribuente dovrebbero presumersi fondate perché non contestate da parte degli interpellati - viola il disposto dell'articolo 115 c.p.c.. Tale ultima disposizione, infatti, riferisce l'onere di contestazione alle allegazione di fatto e non alle prospettazioni in diritto della controparte.
Sotto altro aspetto, la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/38 (il quale, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all'Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio); la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell'obbligo di pagamento del canone previsti dall'articolo 10 di tale regio decreto-legge.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si atterrà al principio di diritto che la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo."
Che né la contribuente, né Equitalia Sud si sono costituiti in questa sede;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l' 8 ottobre 2015.
 
IL PRESIDENTE
Marcello Iacobellis
IL CONSIGLIERE EST
Antonello Cosentino
 
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cinzia Di Prima


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165