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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
25/11/2009
GIUSTIZIA
/ Reati
Commette reato (art. 329 c.p.) il vigile urbano che rifiuta di eseguire un ordine del superiore attinente alla circolazione stradale
E' duplice il criterio con il quale occorre delimitare l'area dei soggetti attivi del c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p. Da un lato, occorre accertare che il soggetto faccia parte della categoria degli "agenti della forza pubblica"; dall'altro, occorre verificare che il rifiuto attenga all'esercizio di un potere coercitivo e non meramente amministrativo. Applicate queste premesse, la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che rientra tra destinatari dell'art. 329 c.p. anche il vigile urbano (in quanto agente di polizia giudiziaria), il quale è passibile di condanna tutte le volte in cui non esegua un ordine del superiore inerente alla circolazione stradale o al controllo della regolarità degli esercizi commerciali.
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