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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
18/03/2021

Conflitto di interessi e Pubblica Amministrazione: il divieto di pantouflage

L'articolo esamina le normative nazionali ed internazionali nel settore del conflitto di interessi e le conseguenti situazioni di incompatibilità, con particolare attenzione all'istituto del c.d. pantouflage. Il divieto posto da questo istituto preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ovvero professionali a dirigenti e funzionari appartenenti della Pubblica Amministrazione che abbiano mire di inserimento nel settore privato per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del rapporto. Tale limite temporale è previsto al fine di contemperare le esigenze di imparzialità della macchina amministrativa statale con l'interesse dei dipendenti e/o professionisti ad intrattenere rapporti con soggetti privati. La parte introduttiva della ricerca svolta descrive i concetti di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione amministrativa" come obiettivi cruciali del legislatore ai fini della salvaguardia dei valori di etica pubblica. Successivamente si attenziona la gravosa tematica del contrasto penalistico della corruzione in ambito internazionale e nazionale. Su quest'ultimo fronte viene analizzato il decreto legge n. 90/2014 che ha rafforzato la capacità di indagine dell'A.N.A.C. favorendo l'attuazione di misure organizzative: istituzione di piani per la prevenzione della corruzione, creazione della figura del Responsabile per la corruzione e dell'Organo indipendente di Valutazione, tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower), introduzione dell'istituto del pantouflage. L'attenzione viene portata sulla disciplina del conflitto di interessi e delle incompatibilità; si discorre sul principio di imparzialità che deve imperniare la Pubblica Amministrazione nonché sul ruolo avuto dalle linee guida dell'A.N.A.C. che individuano nel procedimento amministrativo un valido strumento per l'emersione del predetto conflitto. Si esamina il tema dell'utilizzo di incarichi pubblici a fini privati e a tal riguardo, tra le molteplici distorsioni nella casistica, si citano ad esempio le stringenti procedure per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione e le procedure concorsuali di reclutamento del personale. Nell'ultima parte si tratta il "pantouflage" nell'ottica della limitazione al conferimento ed all'assunzione di incarichi successivamente al collocamento a riposo di amministratori e pubblici dipendenti; si descrivono le più rilevanti linee guida sovranazionali ("le raccomandazioni della Convenzione di Merida" e "la disciplina del Gruppo di Stati contro la Corruzione - G.R.E.C.O") e nazionali; ad esempio la normativa nazionale antecedente il 2012 che ha comportato l'avvio di una strategia di prevenzione nel settore del conferimento degli incarichi pubblici culminata con la Legge Severino. Vengono esaminati i concetti di "pubblica amministrazione", di "dipendente pubblico" e di "soggetto privato", il meccanismo di "doppia serratura" rivolto alle società pubbliche e sotto il profilo procedimentale il limite temporale applicabile all'istituto; questi ultimi appaiono fondamentali per comprendere la portata e l'estendibilità della novella normativa.

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