Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Conflitto di interessi e regolamento Antitrust
Ancora pochi giorni per partecipare alla consultazione pubblica indetta sulle modifiche al regolamento. Le osservazioni vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito dell'Autorità.
Si chiuderà entro questa settimana la consultazione pubblica indetta lo scorso 27 gennaio dall'Antitrust sulle modifiche ed integrazioni al proprio regolamento sul conflitto di interessi. Le osservazioni riguardano, in questo caso, le modifiche ed integrazioni agli articoli 9, 14 e 22, nonché il nuovo articolo 23 del Regolamento del 2004. Vediamo di cosa si tratta.
Conclusione del procedimento
Sappiamo già che se l'Autorità, chiuso il procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilità, richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge.
La incompatibilità riguarda, ovviamente, il titolare di cariche di governo, il quale, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, e da quelli previsti dall'articolo 1 della stessa legge e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonchè quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici.
In caso di incompatibilità accertata, l'Autorità richiederà agli organismi e alle autorità competenti di disporre:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
La proposta di integrazione del regolamento riguarda, in questo caso, il perdurare - per dodici mesi dal termine della carica di governo - dell'incompatibilità nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonchè di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. L'incompatibilità specifica si riferisce al divieto di:
- ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
- ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, nonchè
- esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati. La norma dispone che, in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Il divieto si estende anche alla possibilità di ricoprire cariche o uffici, di svolgere altre funzioni comunque denominate e di compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti.
Secondo quanto appena aggiunto al regolamento, in tutte queste ipotesi l'Autorità darà comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato e all'eventuale segnalante, nonché all'ente di diritto pubblico o alla società presso i quali l'interessato ricopre l'incarico, la carica o l'ufficio.
Conclusione del procedimento
Il secondo intervento sottoposto a consultazione riguarda la parte del regolamento sulla conclusione del procedimento. Qui, l'Autorità ha ritenuto di dovere specificare che il collegio, qualora verifichi la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizzerà l'invio agli interessati della comunicazione delle risultanze istruttorie e della data di chiusura dell'istruttoria, con indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi potranno presentare memorie conclusive o documenti.
Comunicazioni anche a mezzo PEC
Le comunicazioni previste dal regolamento saranno effettuate, oltre che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano contro ricevuta, con Posta Elettronica Certificata.
Pubblicità delle decisioni
Il quarto ed ultimo "ritocco" al regolamento riguarda le disposizioni sulla pubblicità delle decisioni. Per questa, è stato deciso che i provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti saranno pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell'Autorità. Sarà la stessa Autorità, previa valutazione di eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall'interessato, a pubblicare sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell'interessato e a dare notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate.
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