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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
23/09/2008
GIUSTIZIA / Giudizio Corte dei conti

Conseguenze processuali in caso di difformità sostanziali tra invito a dedurre ed atto di citazione

Non è necessario che sussista una piena ed assoluta corrispondenza tra invito a dedurre e citazione successivamente emessa dalla Procura. Tuttavia, quando l'atto introduttivo del giudizio contenga un "petitum" e/od esponga una "causa petendi" che risultino totalmente nuovi o parzialmente differenti nei loro tratti essenziali da quelli prospettati nell'invito a dedurre (e sui quali, quindi, il convenuto non ha potuto interloquire nella fase pre-processuale) si verifica una sostanziale difformità e l'atto di citazione risulta totalmente o parzialmente inammissibile, nel senso che le nuove o maggiori richieste risarcitorie e le argomentazioni a loro sostegno non possono essere oggetto di esame nel merito da parte del Giudice, salva la facoltà per il P.M. di riprodurle in un nuovo atto di citazione, da emettersi, ovviamente, previa rituale notifica d'invito a dedurre contenente tali specifiche contestazioni.

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