Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
26/03/2012
Considerazioni sparse in tema di disapplicazione dell'atto amministrativo
L'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo trova il proprio fondamento negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) e sancisce il potere di disapplicazione, da parte del giudice ordinario di un atto amministrativo, qualora quest'ultimo ne riscontri l'illegittimità. Trattasi di un potere che nasce dall'esigenza di superare l'eventuale vincolo di un atto amministrativo invalido che il giudice ordinario non potrebbe materialmente invalidare. L'articolo 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), infatti, sancisce l'impossibilità per il giudice di annullare, revocare o modificare l'atto da disapplicare. Il criterio di riparto di giurisdizione tra le due autorità giurisdizionali presenti nell'ordinamento giuridico vigente (giudice ordinario e giudice amministrativo) si incentra sulla posizione giuridica soggettiva lesa, vantata dal privato e della quale si chiede tutela. La legge abolitrice del contenzioso amministrativo (allegato E), nella parte che ha conservato effetti giuridici fino ad oggi, rappresenta criterio attributivo di competenza delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi al giudice ordinario e disciplina i relativi poteri e limiti della giurisdizione ordinaria quando oggetto della sua cognizione sia un provvedimento amministrativo. Mentre l'articolo 4, L.A.C. prevede il divieto per il giudice ordinario di modificare o revocare l'atto amministrativo, introducendo così un limite al suo potere d'azione, l'articolo 5, L.A.C. stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioè viziati per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza.
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