Loading
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
29/03/2019
ATTIVITÀ ECONOMICHE / Telecomunicazioni

Contrasto tra Codice della Strada e Codice delle comunicazioni elettroniche?

Sul principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni.

La sezione terza della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della concessionaria dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, ha escluso il contrasto tra il Codice della Strada e il Codice delle comunicazioni elettroniche chiarendo che anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'installazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o proprietario dell'autostrada. Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia - infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale. Dunque, entrambe le discipline sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni. La sola novità introdotta dal Codice delle comunicazioni elettroniche consistono nell'individuare delle competenze del Ministero dello Sviluppo, quanto all'adozione del decreto impositivo della servitù, e dell'Agenzia del territorio, per quel che concerne la determinazione dell'indennità dovuta al gestore della sede autostrade.

Lucia Interlandi
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Ordinanza 27 Marzo 2019, n. 8453
> Telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale - Pagamento corrispettivo allo Stato o al concessionario dell'autostrada - Impianto di telecomunicazioni - Operatore di telecomunicazioni
> Anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'istallazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o proprietario dell'autostrada. Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia - infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Uliana Armano - Presidente -
Marco Cigna Consigliere -
Luigi Alessandro Scarano - Consigliere -
Pasquale Gíanníti - Consigliere -
Cosimo D'Arrigo - Consigliere Rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N. 8453/2019
sul ricorso iscritto al n. 9578/2017 R.G. proposto da:
A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 2;
- ricorrente -
contro
T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Zoppini e Vincenzo Di Vilio, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 17 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
RITENUTO
La Società A. (S.) s.p.a., concessionaria dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, conveniva in giudizio la T. s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento:
- dell'importo di euro 200.975,55 a titolo di canoni per occupazione del suolo autostradale, ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, cod. strada, dal 1 gennaio 2001 fino all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (codice delle Telecomunicazioni), per una serie di interferenze di servizi e sottoservizi della convenuta con la sede autostradale, peraltro mai autorizzate né dall'ente proprietario (N. s.p.a.), né dalla concessionaria;
- dell'importo di euro 291.434,84 a titolo di "oneri di spostamento", cioè dei costi sostenuti per lo spostamento dei cavi di proprietà della convenuta in occasione della realizzazione della terza corsia autostradale;
- dell'importo di euro 33.579,00 quali spese di istruttoria.
In contraddittorio con la società convenuta, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, riducendo però l'ammontare degli importi dovuti.
La sentenza veniva appellata in via principale dalla T. s.p.a. e in via incidentale dalla S. s.p.a..
La Corte d'appello di Milano riteneva applicabile al caso di specie il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) e, segnatamente, il divieto ivi previsto (art. 93) di imporre oneri o canoni non stabiliti dalla legge per impianti di rete o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica sul suolo stradale. Pertanto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, limitava la condanna della T. s.p.a. ai soli oneri sostenuti da S. s.p.a. per lo spostamento dei cavi telefonici a cagione dei lavori effettuati sulla sede stradale.
Avverso tale pronuncia, la Società A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La T. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il pubblico ministero non ha ritenuto di presentare conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, ai sensi dell'art. 380-bis-1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 27 e 231 cod. strada, degli artt. 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nonché degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dell'art. 2043 cod. civ. e degli artt. 14 e 15 delle Disposizioni sulla legge in generale.
In particolare, la S. s.p.a. sostiene che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che le disposizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgano su quelle del Codice della strada, almeno fino all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'art. 231, comma 3, cod. strada.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2. L'art. 25 cod. strada, entrato in vigore il 1 gennaio 1993, dispone che l'attraversamento o l'uso della sede stradale con infrastrutture di vario genere, ivi comprese le linee di Telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, non possono essere effettuati, senza preventiva autorizzazione o concessione dell'ente proprietario. L'art. 27, comma 7, cod. strada prevede che per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze è dovuta una somma che può essere stabilita dall'ente proprietario in annualità ovvero in unica soluzione, secondo i criteri di cui al seguente comma 8.
La corte d'appello ha ritenuto che tale disposizione sarebbe in contrasto con quanto invece previsto dall'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, a mente del quale le pubbliche amministrazioni non possono imporre, per l'impianto di reti, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
La corte territoriale ha risolto il ravvisato contrasto in favore del Codice delle comunicazioni elettroniche, e ciò in considerazione della circostanza che trattasi di una disposizione di attuazione della direttiva comunitaria in materia, «la cui prevalenza rispetto alla legge interna è fuori discussione». Inoltre, il giudice d'appello ha accentuato il carattere speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche, pertanto prevalente rispetto alla normativa generale già vigente. Ha quindi concluso ritenendo che la T. s.p.a. non fosse tenuta al pagamento di alcun canone di uso o di occupazione della sede stradale.
2. Tale conclusione è errata per due profili.
Anzitutto si deve rilevare che la domanda proposta dalla S. s.p.a. concerne il periodo compreso fra il 2001 e il 2009. Poiché il Codice delle comunicazioni elettroniche è entrato in vigore il 16 settembre 2003, almeno per i primi due anni i canoni previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice della strada erano certamente dovuti, non esistendo la norma "contrastante" su cui si fonda la decisione impugnata.
3. In secondo luogo, la corte d'appello ha omesso di rilevare che il caso specifico dell'uso della sede autostradale per l'istallazione di reti di Telecomunicazioni è espressamente regolato dall'art. 94 del Codice delle comunicazioni, che costituisce norma speciale rispetto alla regola generale fissata dal precedente art. 93.
In particolare, l'art. 94 prevede che per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. Tale occupazione dà luogo ad una servitù che viene imposta, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
Qualora in seguito si renda necessario provvedere all'allargamento o ad altre modifiche della sede autostradale, il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica deve provvedere a proprie spese allo spostamento dei propri impianti nella nuova sede indicata dal concessionario o proprietario dell'autostrada.
L'art. 94, comma 8, Cod. comunicazioni stabilisce altresì che «le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 10 agosto 2002, n. 166» (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). L'art. 3 della legge n. 166 del 2002 pone la regola dell'onerosità delle servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, Telecomunicazioni, acque ed energia, relative a servizi di interesse pubblico. Il successivo art. 40 fissa come obbligatoria, nei lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade ed autostrade la cui esecuzione comporti lavori di scavo del sottosuolo, la realizzazione di cavidotti per il passaggio di cavi di Telecomunicazioni: l'accesso a tali strutture da parte degli interessati avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione dei cavidotti.
4. Dunque, anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore di Telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'istallazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o proprietario dell'autostrada. Tale corrispettivo è dovuto sia nei caso in cui la rete di Telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia - infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale.
Il contrasto fra il Codice della strada e il Codice delle comunicazioni elettroniche ravvisato dalla corte d'appello, pertanto, non sussiste. Entrambe le discipline sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di Telecomunicazioni. Le sole novità introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche consistono nell'individuazione delle competenze del Ministro dello sviluppo, quanto all'adozione del decreto impositivo della servitù, e dell'Agenzia del territorio, per quel che concerne la determinazione dell'indennità dovuta al gestore della sede autostradale.
5. Del resto, il coordinamento fra i due corpi normativi è assicurato dall'art. 231, comma 3, del Codice della strada. Tale disposizione prevedeva, nella sua originaria formulazione, che «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di Telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».
Fra le disposizioni richiamate vi era anche l'art. 239, che, nel disporre che gli impianti di Telecomunicazioni potessero essere realizzati anche lungo il percorso delle autostrade, rimetteva all'Ufficio tecnico erariale il compito di stabilire la misura dell'indennità da pagarsi al proprietario per l'acquisizione della servitù.
Il menzionato art. 239 del d.P.R. n. 156 del 1973 è stato abrogato dal Codice delle comunicazioni elettroniche e il rinvio a quella parte del Testo unico in materia postale e di Telecomunicazioni contenuto nell'art. 231 del Codice della strada è stato aggiornato dall'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che lo ha sostituito facendo riferimento al capo V del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche.
6. In conclusione, il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
La corte d'appello ha errato nel ritenere che il Codice delle comunicazioni elettroniche affermi il principio della gratuità dell'istallazione di linee di Telecomunicazioni lungo le sedi autostradali. Di conseguenza, ha parimenti errato nel ravvisare una discontinuità fra tale disciplina e le regole precedentemente poste dal Codice della strada. Non sussistendo un simile "contrasto" fra i due codici, si è inutilmente soffermata sulla questione della prevalenza dell'uno sull'altro.
Piuttosto, avuto riguardo all'arco temporale che costituisce oggetto della domanda formulata dalla S. s.p.a., avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, cod. strada, fino all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (16 settembre 2003); e poi, per il periodo successivo, per il pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'art. 94 Cod. comunicazioni.
7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché si attenga, nel prosieguo, ai princìpi di diritto sopra esposti.
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
 
IL PRESIDENTE
Uliana Armano
L'ESTENSORE
Cosimo D'Arrigo
 
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Innocenzo Battista


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165