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21/02/2013
ATTIVITÀ ECONOMICHE / Adempimenti

Controlli sulle imprese: le linee guida per regioni, province autonome ed enti locali

Raggiunta, in Conferenza unificata, l'intesa sulle linee guida previste dalla normativa su "Semplificazione e sviluppo".

Come segnalatovi con la notizia correlata del 20 febbraio 2012, la normativa su “Semplificazione e sviluppo” ha integrato e modificato la disciplina riguardante i controlli sulle imprese, comprese quelle agricole.
L’articolo 14 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012 ha previsto che, nel rispetto dei principi comunitari, la suddetta disciplina debba essere sempre ispirata alla semplicità, alla proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Ed ha altresì disposto che le regioni, le province autonome e gli enti locali conformino, nell'ambito dei propri ordinamenti, le attività di controllo di loro competenza ai principi fissati con i regolamenti ministeriali previsti dalla stessa normativa in rassegna, utilizzando apposite Linee guida, sulle quali lo scorso 24 gennaio è stata raggiunta la prevista intesa in sede di Conferenza unificata.
Ne dà notizia la Gazzetta ufficiale, con la pubblicazione nel numero di martedì scorso dello stesso provvedimento della Conferenza unificata.
Le linee guida si applicano a tutte le ipotesi nelle quali sono previsti dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l’applicazione di una sanzione. Si tratta, in particolare, dei controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese, nonché di quelli il cui contenuto informativo è utile a garantire l’efficacia o a ridurre l’onere di un altro controllo.
I principi indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo e che devono informare l’attività di controllo sulle imprese, comprendono:
a) la chiarezza della regolazione, mediante la quale consentire, in modo semplice ed efficace, alle imprese di conoscere gli obblighi ed i relativi adempimenti imposti dalla normativa. Chiarezza della regolazione significa anche, spiega il documento, rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte dalle imprese alle amministrazioni, le quali dovranno altresì curare la più ampia diffusione delle risposte fornite. Tra gli strumenti utili in questo campo, la predisposizione di una lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list), ma anche di manuali di controllo e di FAQ (Risposte alle domande frequenti);
b) la proporzionalità al rischio: le amministrazioni e gli enti procedenti dovranno previamente individuare il tipo di rischio connesso ad una determinata attività e valutare, sia la probabilità che si verifichi un danno all’interesse pubblico tutelato, sia l’impatto del controllo. L’ufficio competente dovrà, pertanto, impiegare le risorse ove le stesse possono risultare maggiormente efficaci. Da qui una necessaria attività di programmazione che deve superare necessariamente il “tradizionale paradigma metodologico basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare”. Pur con queste novità di rilievo, resta, tuttavia, impregiudicata l’applicazione di discipline settoriali che impongono ancora controlli “a tappeto” o “periodici” o, qualora previsti, “a sorpresa” o “su denuncia”, così come resta confermata la metodologia dei controlli adottata in ambito UE;
c) il coordinamento delle attività di controllo, al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni. Per questo, le amministrazioni dovranno adottare strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l’attività di controllo;
d) un approccio collaborativo del personale: qui si chiede ai soggetti operativamente deputati ai controlli di ridurre al minimo, ove possibile, azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell’attività d’impresa. L’obiettivo prioritario che va perseguito - ricordano le linee guida - è quello della effettiva tutela dell’interesse giuridico protetto. In tale ottica, chi controlla dovrà avviare un “rinnovato e costruttivo rapporto con l’impresa”;
e) la formazione e l'aggiornamento del personale che svolge i controlli;
f) la pubblicità e la trasparenza dei risultati dei controlli.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Intesa Conferenza Stato-Regioni 24 Gennaio 2013
CONFERENZA UNIFICATA
 
INTESA 24 gennaio 2013
G.U.R.I. 19 febbraio 2013 n. 42
 
Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Repertorio atti n. 2/CU).
 
LA CONFERENZA UNIFICATA
 
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;
Visto l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», il quale ha previsto che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nell'ambito dei loro ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 della citata normativa e per tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata;
Vista la nota n. 300 del 21 dicembre 2012 cori la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, documento che è stato diramato, in data 8 gennaio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;
Considerato che, per l'esame del provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 16 gennaio 2013 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole al conseguimento dell'intesa;
Considerato, altresì, che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, hanno illustrato alcuni perfezionamenti del testo, predisposti a seguito degli incontri avvenuti con i rappresentanti delle Parti sociali, che sono state condivisi dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;
Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha fatto pervenire la nuova formulazione delle linee guida in esame che, il 18 gennaio 2013, è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo diramato il 18 gennaio 2013;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali,
Sancisce l'Intesa
ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sulle Linee guida in materia di controlli, nella formulazione trasmessa, con nota del 17 gennaio 2013, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 24 gennaio 2013
 
Il Presidente: GNUDI
Il segretario: SINISCALCHI

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