Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
DURC on line: le prime indicazioni operative - 1
Nell'attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel DM pubblicato il 1° giugno scorso, il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative sul DURC on line.
Pubblicato in Gazzetta, il decreto sulla semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva entrerà in vigore il prossimo 1° luglio, dando così il via alla nuova procedura di acquisizione introdotta con l'art. 4 del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014. Nell’attesa, il Ministro del Lavoro ha, con Circolare numero 19 dello scorso 8 giugno, fornito le prime indicazioni operative sul c.d. “DURC on line”.
Il decreto-legge n. 34/2014
Un anno fa, il D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014 ha chiuso l’era del DURC “tradizionale”, dando il via ad una nuova modalità di acquisizione dei dati concernenti la regolarità contributiva, essenzialmente basata su un'interrogazione on line, il cui esito ha 120 giorni di validità.
Sappiamo che il decreto del marzo dello scorso anno affidò alle Amministrazioni competenti (Ministero del Lavoro e MEF, innanzitutto, ma anche Ministero per la semplificazione e la P.A., nonché gli stessi INPS ed INAIL) il compito di definire, entro due mesi, i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica della regolarità contributiva, ma anche i casi in cui non è consentito di sostituire l'acquisizione del DURC con la nuova verifica on-line.
E sappiamo anche che, pur subordinando la concreta attuazione della misura ad una successiva disposizione, il D.L. n. 34/2014 delineava già i principi generali ai quali avrebbe dovuto ispirarsi il decreto pubblicato lo scorso 1° giugno in Gazzetta.
Al fine di semplificare la procedura di acquisizione dei dati con la verifica della regolarità in tempo reale dei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, il sistema avrebbe dovuto, infatti, consentire il controllo tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
La Circolare n. 19/2015
La Circolare del Ministero conferma che la verifica riguarda i datori di lavoro e gli autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC. L’esito sostituisce a tutti gli effetti il DURC già previsto:
- per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’attestazione SOA.
I delegati dovranno attendere
Nella prima fase di applicazione della nuova disciplina - avverte il Ministero - i soggetti che potrebbero legittimamente avviare la verifica in virtù di una delega ricevuta (rientrano nella categoria anche le banche e gli intermediari finanziari) dovranno attendere, per poter operare in tal senso, le necessarie implementazioni informatiche.
Regolarità e situazioni particolari
Nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, stanno beneficiando di alcune agevolazioni come la rateizzazione dei debiti verso gli enti o la sospensione dei pagamenti, ma anche nell’ipotesi di determinati crediti in fase amministrativa la verifica restituirà la risposta positiva di regolarità sussistente. Lo stesso riscontro si otterrà nel caso di crediti affidati all’agente della riscossione con sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
Fino a 150 euro tutto ok!
Il medesimo risultato auspicato si avrà, con la verifica, nel caso in cui la differenza tra le somme dovute e quelle versate sia, per ciascun Istituto e/o Cassa edile, non superiore a 150 euro.
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