Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
20/04/2015
RESPONSABILITÀ CIVILE
/ Danno non patrimoniale
Danno morale: va liquidato unitamente al c.d. danno biologico!
Benché il danno non patrimoniale vada liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l'eventuale pregiudizio alla vita di relazione, evitando solo che sia attribuito più volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l'uno e l'altro.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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