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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
13/01/2016
RESPONSABILITÀ CIVILE / Danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale: possibile richiedere in appello un importo superiore a quello indicato nell'originario atto di citazione?

In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), ove non risultino alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non sono stati introdotti nuovi temi di indagine, ma è stato richiesto un importo adeguato ai più aggiornati parametri tabellari), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum comporti l'introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc..

E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte.
Ad avviso della Corte, difatti, è possibile richiedere in grado di appello un importo superiore a quello indicato nell'originario atto di citazione. La diversa quantificazione della pretesa non dà ingresso ad una domanda nuova e non viola, pertanto, la previsione dell'art. 345 cod. proc. civ., tanto più che il giudice può fare ricorso all'applicazione di nuove tabelle nel frattempo intervenute indipendentemente dalla sollecitazione della parte.
E ciò alla luce dei consolidati principi di legittimità secondo cui "la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ..
Cosicchè, in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sentenza 17 Dicembre 2015, n. 25341
> Responsabilità - Civile - Risarcimento danni - Danno non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto - Richiesta in appello all'udienza di precisazione delle conclusioni di una somma maggiore rispetto a quella indicata nell'atto di citazione - Ammissibilità - Ricorre
> In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine" (1).
(1) Cass., n. 1083/2011; cfr. Cass., n. 17977/2007.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Maria Margherita Chiarini - Presidente -
Dott. Danilo Sestini - Consigliere Rel. -
Dott. Lina Rubino - Consigliere -
Dott. Paolo D'Amico - Consigliere -
Dott. Marco Rossetti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N. 25341/2015
sul ricorso 12256/2013 proposto da:
X. X. ...omissis..., domiciliato ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Quaranta, giusta procura speciale in calce al caso di diffusione del ricorso;
- ricorrente -
contro
G. S.p.a. e per essa la propria mandataria e rappresentante B. S.p.a. in persona dei Procuratori speciali Z. Z. e Q. Q., elettivamente domiciliata in Roma, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato Marco Vincenti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ...omissis..., W. W., N. SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 642/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24 settembre 2012, R.G.N. 812/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. Danilo Sestini;
udito l'Avvocato Gian Marco Spani per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deceduto H. H. a seguito di investimento ad opera di un autoarticolato, agirono per il risarcimento dei danni la vedova K. K. - in proprio e in nome per conto del figlio minore X. X. - nonchè V. V. e J. J., sorelle della vittima;
a tal fine, convennero in giudizio W. W., la N. s.r.l. e la G. s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice del veicolo investitore.
Nel giudizio intervenne l'INAIL, esercitando azione di surroga in relazione alla rendita erogata ai superstiti.
Deceduta in corso di causa la K. K., si costituì in giudizio, a mezzo della tutrice D. D., il minore X. X. (in proprio e in qualità di erede della madre).
Per quanto ancora interessa ai fini di causa, il Tribunale di Brindisi liquidò, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di 174.320,00 euro in favore dello H. H. (di cui euro 84.350,00 iure proprio ed euro 89.970,00 iure hereditatis) e quella di euro 20.000,00 a ciascuna delle sorelle; la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione degli H. nella parte in cui era stato richiesto un incremento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Ricorre per cassazione X. X., nel frattempo divenuto maggiorenne, affidandosi ad un unico, articolato motivo; resiste la G. s.p.a. a mezzo di controricorso e di successiva memoria, mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del deposito del ricorso sollevata dalla G. s.p.a.
con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in quanto la tempestività del deposito va considerata in riferimento al perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti di tutti i destinatari (cfr., ex multis, Cass. n. 8642 del 2004 e Cass. n. 14742 del 2007): nel caso, il ricorso è stato depositato il 22 maggio 2013, entro il ventesimo giorno dal perfezionamento della notifica al W. W., avvenuto in data 10 maggio 2013.
2. La Corte di Appello ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale "vanno applicate le tabelle del Tribunale di Milano", ma che, "ex art. 345 cod. proc. civ., non è ammissibile, come richiesto in questo grado dall'appellante S., l'incremento del risarcimento oltre l'importo indicato nell'originario atto di citazione".
3. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.", nonchè "vizio di motivazione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, per avere la Corte d'Appello liquidato il danno non patrimoniale in maniera assolutamente inadeguata, con violazione delle norme di riferimento e con inadeguato esercizio del potere equitativo, anche sotto il profilo della mancata personalizzazione del risarcimento del danno morale".
Deduce lo W. W. che le tabelle milanesi vigenti nell'anno 2011 - che pure la Corte di merito ha dichiarato applicabili - prevedevano, per la perdita del marito o del padre convivente, un risarcimento compreso fra 154.350,00 e 308.700,00 euro e che, ciononostante, la sentenza di appello aveva liquidato importi di 77.468,50 euro in favore del figlio e di 92.962,20 euro in favore della moglie sulla base dell'erroneo presupposto che non sarebbe possibile richiedere in grado di appello un importo superiore a quello indicato nell'originario atto di citazione; censura la sentenza sui punto, rilevando che la diversa quantificazione della pretesa non da ingresso ad una domanda nuova e non viola, pertanto, la previsione dell'art. 345 cod. proc. civ., tanto più che il giudice può fare ricorso all'applicazione di nuove tabelle nel frattempo intervenute indipendentemente dalla sollecitazione della parte.
Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte di merito non ha provveduto ad un'adeguata personalizzazione del danno giacchè le peculiarità del caso avrebbero giustificato "l'attribuzione del massimo valore risarcitorio previsto dalle tabelle di Milano 2011 per la perdita del congiunto".
4. Il motivo è fondato, per quanto di ragione, alla luce dei consolidati principi di legittimità secondo cui "la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ." (Cass. n. 14961 del 2006; cfr. Cass. n. 9266 del 2010 e Cass. n. 4828 del 2006), cosicchè, "in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine" (Cass. n. 1083 del 2011; cfr. Cass. n. 17977del 2007).
Atteso che, nel caso in esame, non risultano alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non sono stati introdotti nuovi temi di indagine, ma è stato richiesto un importo adeguato ai più aggiornati parametri tabellari), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum abbia comportato l'introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..
La sentenza va dunque cassata laddove ha ritenuto di non potere superare il limite economico segnato dalle conclusioni prese nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
I restanti profili (attinenti all'adeguatezza dell'importo liquidato e alla mancata personalizzazione del risarcimento) restano assorbiti, giacchè la cassazione della sentenza comporta la necessità di una nuova complessiva valutazione del quantum debeatur; va peraltro precisato che tale nuova valutazione dovrà essere effettuata sulla base delle tabelle che risulteranno vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272 del 2012).
5. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2015.
 
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2015


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