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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
11/10/2011
GIUSTIZIA / Giudizio penale

De profundis della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità

Chiamato a dirimere il dissidio interpretativo insorto circa l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento all'autonoma fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 del t.u., il Vertice della legittimità ha interpretato in via restrittiva il richiamo effettuato dall'art. 51 comma 3-bis del codice di rito, escludendo così che la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. valga anche in riferimento alla associazione di lieve entità di cui al comma 6 dell'art. 74. Seppur ridimensionata dall'intervento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 231/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità del dato normativo di riferimento, la pronuncia in rassegna pare ricoprire un ruolo decisivo dal momento che risolve, implicitamente, il contrasto interpretativo riguardante il profilo esecutivo riguardante l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La più autorevole composizione della Cassazione infatti nel ritenere non estendibile il richiamo integrale all'art. 74, operato dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p., all'ipotesi autonoma di cui al comma 6 dell'art. 74 ha asserito che "la natura derogatoria della disposizione rispetto al regime ordinario [..] nonché i principi costituzionali di riferimento (eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, inviolabilità della libertà personale, presunzione di non colpevolezza, riserva di legge e giurisdizione in materia, ex artt. 3, 13 e 27, Cost.) impongono invero di adottare in ordine all'ambito del generico rinvio al D.P.R. n. 309/1990, art. 74, operato tramite il richiamo dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, dall'art. 275 c.p.p., comma 3, un criterio di interpretazione restrittiva - e costituzionalmente orientato - anche in relazione all'individuazione dei singoli reati in esso compresi" asserzioni che mutatis mutandis appaiono pedissequamente ricalcabili in tema di regime extra ordinem di concessione dei benefici penitenziari.

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