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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
05/05/2009
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 405 co. 1 bis, c.p.p.: il p.m. si "riappropria" del potere di esercizio dell'azione penale

Dopo le ripetute pronunce di incostituzionalità sui limiti di appellabilità delle sentenze di proscioglimento (nn. 26/2007, 320/2007, 85/2008), cade, dinanzi alla Corte Costituzionale, anche l'ultimo "baluardo" della c.d. Legge Pecorella (L. n. 46/2006): l'art. 405 co. 1 bis, c.p.p.. La norma è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non essendo ragionevole - secondo la Consulta - che il P.M. sia obbligato a non esercitare l'azione penale sulla base di un presupposto (la pronuncia della Cassazione che annulla l'ordinanza cautelare personale per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza) disomogeneo, per contenuti e struttura, rispetto alla logica sottesa all'art. 125 disp. att. c.p.p.. La pronuncia (n. 121/2009) potrebbe aprire il varco a una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale, riguardante, questa volta, la norma introdotta, successivamente alla L. n. 46/2006, come meccanismo speculare all'art. 405 co. 1 bis c.p.p. (art. 453 co. 1 bis, 1 ter, c.p.p.).

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