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12/06/2015
GIUSTIZIA / Patrocinio a spese dello Stato

Difesa d'ufficio: da oggi "effettiva e di qualità"!

Il CNF ha adottato il "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio": ecco le principali innovazioni.

Con comunicato stampa del 10 giugno 2015 il Consiglio Nazionale Forense ha reso noto di aver disciplinato, con proprio regolamento: le modalità di inserimento dei difensori di ufficio nell’elenco unico nazionale; le modalità di tenuta di detto elenco da parte del Consiglio nazionale forense; le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio.
L’articolo 16 della nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (Legge n. 247/2012), infatti, ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della difesa d’ufficio, indicando come principi e criteri direttivi la stabilità e la competenza della difesa tecnica e il Governo ha esercitato la delega con il D.Lgs. n. 6/2015.
Il CNF ha ritenuto dunque necessario sia a fini organizzativi interni del nuovo compito della tenuta dell’elenco sia per garantire chiarezza, trasparenza e omogeneità sul territorio nei vari adempimenti, dettare una disciplina organica in materia con proprio regolamento interno. disciplinare con regolamento interno del CNF.
Di seguito le novità più rilevanti introdotte per gli avvocati che sono disponibili ad assumere le difese di ufficio:
 - Requisiti alternativi di inserimento nell’Elenco. Per essere iscritti nell’Elenco, gli avvocati devono avere i seguenti requisiti, che ricorrono in maniera alternativa:
a) aver seguito un corso biennale (almeno 90 ore) in materia penale e aver sostenuto l’ esame finale entro due anni. Il corso è aperto anche ai praticanti avvocati. Il corso può essere organizzato, a livello distrettuale, circondariale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere penali italiane;
b) essere iscritti in Albo almeno da 5 anni continuativi e esperienza in materia penale (con documentazione specifica comprovante l’esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell’anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio);
c) devono aver conseguito il Titolo specialistico in materia penale ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
In ogni caso, devono essere in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo.
Permanenza di inserimento nell’Elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio. Sempre al fine di garantire la competenza specifica, coloro che sono inseriti nell’Elenco hanno l’onere di rappresentare ogni anno la permanenza dei requisiti. In particolare:
- di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. n. 247/2012.
Procedura per l’inserimento nell’Elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio. L’Avvocato che vuole essere inserito nell’Elenco o confermare la sua disponibilità, deve fare domanda al proprio Ordine di appartenenza (nella seconda ipotesi entro il 31 dicembre di ogni anno), producendo la documentazione comprovante i requisiti richiesti. Il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la sussistenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. Nel caso di mancato inserimento nell’Elenco, è possibile fare opposizione presso il CNF entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dalla delibera trimestrale CNF di aggiornamento dell’Elenco.
Cancellazione dall’elenco nazionale. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell’avvocato. L’avvocato, trascorsi almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale, può chiedere al Coniglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso. Una nuova domanda di inserimento può essere proposta trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.
Doveri del Difensore d’Ufficio. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato:
- ha l’obbligo di prestare patrocinio;
- non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
- non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
- deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
- ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituito, dell’adempimento dell’incarico;- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell’Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale.
Il Consiglio Nazionale Forense fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base:- della prossimità alla sede dell’autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;- della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero- delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.
In attuazione di questa disposizione, il CNF ha adottato il 22 maggio scorso la relativa Delibera, che risponde alla necessità di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale. La Delibera fornisce indicazioni ai Consigli dell’Ordine circondariali ovvero distrettuali anche sulla opportunità di operare una suddivisione in liste dell’elenco dei difensori di ufficio iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale, anche per garantire una efficiente gestione dei sistemi di nomina sempre nell’ottica di garantire l’effettività della difesa.In particolare si tratterebbe di creare le:
a) lista liberi;
b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti;
c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi;
d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza; e per i Consigli degli Ordini nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero la Corte di appello militare, della
f) lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militare.
Con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio gli avvocati che siano iscritti all’albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’autorità giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere inseriti in una o più liste formate dal medesimo Consiglio. I Consigli dell’Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento di dette attività urgenti.
Con riferimento alla reperibilità, anche ai sensi dell’art. 29 delle disposizione di attuazione c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti;In caso di trasferimento del procedimento per incompetenza territoriale ad altra autorità rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. Nel processo minorile i difensori di ufficio scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, saranno individuati in relazione all’appartenenza al foro di residenza dell’indagato e in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell’ordine naturale.

Chiara Campanelli
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Deliberazioni ed atti vari di Agenzie, Comitati ed Organismi - Consiglio Nazionale Forense 22 Maggio 2015


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