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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
09/03/2015
RESPONSABILITÀ CIVILE / Diffamazione a mezzo stampa

Diffamazione a mezzo stampa: sui confini del dovere di attivarsi del danneggiato per contenere o evitare il danno all'immagine

In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali al fine di riqualificare l'immagine pubblica della persona diffamata, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.

E’ quanto sancito, con la sentenza oggi in commento, dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte.
La Corte chiarisce difatti i confini del comportamento esigibile in capo al creditore per contenere i danni dovuti al comportamento illecito del danneggiante nell’ipotesi in cui, in caso di condanna al risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa, il giudice ordini la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale e il danneggiante non ottemperi al detto ordine di pubblicazione.
Precisamente, i Giudici, chiamati a stabilire se rientri o meno nell'obbligo di attivarsi per contenere o evitare tale danno anche l'autonoma pubblicazione della sentenza da parte della parte danneggiata, in supplenza al comportamento passivo dell'obbligato, hanno avuto cura di precisare che l'obbligo di solidarietà previsto dall'art. 1227 secondo comma del codice, che si fonda sul reciproco dovere di correttezza, non ha questa estensione.
Il dovere di attivarsi in capo al creditore può presupporre un comportamento collaborativo ed anche attivo, specialmente in talune fattispecie, ma in ogni caso non può tradursi in un dovere di supplenza rispetto all'altrui inadempimento.
Esso si concreta nel dovere di evitare al debitore gli aggravi della sua posizione in quanto ciò sia possibile senza un apprezzabile sacrificio per la controparte, che non può essere tenuta a prestazioni gravose né onerose.
Infatti, il dovere di correttezza volto ad evitare il danno non pone il creditore in posizione analoga a quella dell'obbligato, ma la sua posizione è pur sempre di preminenza, mentre quella del debitore è di soggezione ad un obbligo, quindi la diligenza richiesta al creditore per contenere o evitare il danno non può essere la stessa che è richiesta al debitore per eseguire l'obbligazione.
Tale condotta deve corrispondere ad un sforzo che si situi pur sempre nell'ambito della ordinaria diligenza, a cui cioè non corrisponda un apprezzabile sacrificio per il creditore, che è la parte che ha diritto di ricevere la prestazione nei rapporti contrattuali, o il soggetto che il danno ha subito, nei rapporti extracontrattuali cui pure l'art. 1227 è applicabile per richiamo espresso contenuto nell'art. 2056 c.c..
Se questo è il confine del dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 secondo comma c.c., non può ritenersi che quella che è disciplinata dal c.p.c. all'art. 120 secondo comma c.p.c. come una semplice facoltà, volta ad una più immediata e quindi satisfattiva riparazione del danno per il creditore in caso di colpevole inerzia dell'obbligato, possa tradursi in un obbligo per la parte creditrice, in mancanza di una previsione in tal senso ricavabile dalla norma dedicata, e non potendo farsi rientrare l'impegno, anche economico, necessario per ottenere la pubblicazione di una sentenza in diversi quotidiani nei margini della ordinaria diligenza.
In conclusione, in materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sentenza 05 Febbraio 2015, n. 2087
> Responsabilità - Civile - Risarcimento danni - Danno all'immagine - Ordine del giudice di pubblicazione della sentenza di condanna del danneggiante su uno o più quotidiani - Mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine di pubblicazione - Esclusione o riduzione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
Cod. Civ. , art. 1227
> In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 co. 2, Cod. Civ, in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Segreto - Presidente
Dott. Giovanni Battista Petti Consigliere
Dott. Luigi Alessandro Scarano Consigliere
Dott. Lina Rubino Rel. Consigliere
Dott. Raffaella Lanzillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 2087/2015
sul ricorso 1235-2012 proposto da:
F. L. ed altri, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAOLI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
P. SPA;
- intimata -
Nonché da:
P. SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore LUCA CERONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO SEBASTIANI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
F. G. ED ALTRI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAOLI giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti all'incidentale -
avverso la sentenza n. 1607/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/11/2010, R.G.N. 264/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l'Avvocato ANTONIO DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'accoglimento del l ° motivo del ricorso principale assorbito il 2 °, rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
U. C. ed altri, rispettivamente moglie e figlie dell'avv. F. F., citarono in giudizio la P. s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di pubblicare su alcuni quotidiani a diffusione nazionale il testo integrale della sentenza n. 327/1989 della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto la domanda di diffamazione a mezzo stampa proposta dal defunto avv. F. F. condannando il gruppo editoriale al risarcimento dei danni e ordinando anche la pubblicazione della sentenza stessa su alcuni giornali con determinate modalità.
In primo grado la società editoriale venne condannata a pagare una somma a titolo di risarcimento danni alle eredi F. F., per aver del tutto omesso la pubblicazione della sentenza, sia sul quotidiano La N. facente parte del gruppo editoriale, sia sugli altri quotidiani a diffusione nazionale indicati nella sentenza stessa.
Le familiari del defunto avv. F. F. proponevano appello sulle modalità di calcolo della somma da pagare seguite dal giudice di primo grado, da esse ritenute arbitrarie ed afflittive, lamentando anche che le spese e le competenze giudiziali fossero state liquidate in misura inferiore al dovuto ed ai minimi tariffari. La P. s.p.a. a sua volta proponeva appello incidentale, ribadendo l'eccezione di indeterminatezza della domanda già formulata in primo grado e rilevando che la sentenza impugnata avesse violato il giudicato formatosi con la sentenza n. 327 del 1989 della Corte d'Appello di Firenze.
La Corte d' Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riduceva la somma dovuta alle eredi F. F. a titolo di risarcimento danni per omessa pubblicazione della precedente sentenza ad euro 25.000,00 parametrata alla sola mancata pubblicazione della sentenza sul quotidiano La N.. Escludeva invece il diritto al risarcimento per l'omessa pubblicazione sugli altri quotidiani, ritenendo che, non avendo le F. F. e C. provveduto come avrebbero potuto con un sacrificio economico relativamente lieve (considerando la congrua somma già ricevuta a titolo risarcitorio) alla pubblicazione a loro cura e spese, per poi rivalersi sul soggetto inadempiente, pur potendo in tal modo evitare l'ulteriore danno derivante dalla mancata divulgazione sui quotidiani della sentenza di condanna, dovesse escludersi la risarcibilità di tale quota di danno ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c..
U. C. ed altri propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1607/ 2010 della Corte d'Appello di Firenze articolato in due motivi, cui resiste la società P. s.p.a. con controricorso contenente anche quattro motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1227 e 2033 c.c. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della esclusione del risarcimento derivante dalla omessa pubblicazione della sentenza su periodici pubblicati da editori "terzi", non di proprietà della P. s.p.a..
Rilevano che la sentenza impugnata pur avendo qualificato correttamente la pubblicazione della sentenza di condanna non come pena accessoria, ma tra le statuizioni di natura risarcitoria previste dall'art. 120 c.p.c. abbia poi ridotto il risarcimento sull'errato presupposto secondo il quale, in mancanza di uno spontaneo adempimento da parte del soggetto condannato, avrebbero potuto e dovuto le stesse eredi F. F. provvedere alla pubblicazione della sentenza a loro spese su quotidiani diversi da la N. in quanto non di proprietà dello stesso gruppo editoriale della società odierna controricorrente, per poi rivalersi nei confronti della società chiedendo la rifusione delle spese sostenute ed escludendo di conseguenza dal risarcimento l'importo correlato alla omessa pubblicazione della sentenza n. 327 del 1989 su quotidiani o periodici non di proprietà della società contro ricorrente.
Evidenziano che la possibilità di richiedere autonomamente la pubblicazione costituisca una semplice facoltà per le danneggiate, il cui mancato esercizio non può comportare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per equivalente.
Il motivo è fondato e va accolto.
In primo luogo, la motivazione è effettivamente contraddittoria sul punto in cui circoscrive il danno risarcibile a quello derivante dalla omessa pubblicazione sul quotidiano La N. di proprietà della società obbligata, e lo esclude per la omessa pubblicazione sugli altri quotidiani. Come evidenziano le ricorrenti, le conseguenze derivanti dalla omessa pubblicazione sul quotidiano La N. sono identiche a quelle derivanti dalla omessa pubblicazione sugli altri periodici. Infatti, o si afferma che, in difetto dello spontaneo adempimento da parte del soggetto condannato alla pubblicazione, il danneggiato è tenuto, a sua cura e spese e salvo rimborso, a provvedere alla pubblicazione autonomamente su tutti i quotidiani indicati dalla sentenza, per poi rivalersi sul danneggiante, a prescindere dal fatto che uno o più quotidiani siano di proprietà del gruppo editoriale che è stato condannato al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza, o non si ritiene il danneggiato gravato da tale obbligo.
Il fatto che uno o più dei quotidiani sui quali è stata ordinata la pubblicazione della sentenza siano di proprietà del destinatario del comando del giudice è del tutto irrilevante, in quanto da un lato non preclude al danneggiato la possibilità di effettuarvi una pubblicazione a pagamento, dall'altro non rende la pubblicazione, se eseguita dal gruppo proprietario, gratuita, in quanto essa comporta pur sempre la rinuncia a un utile. La sentenza impugnata è quindi incoerente laddove distingue ai fini del danno risarcibile, l'omessa pubblicazione sul quotidiano La N., in relazione alla quale ritiene ancora dovuto il risarcimento come se le ricorrenti non avessero potuto provvedere alla pubblicazione ivi a loro cura e spese, mentre lo esclude in relazione alla omessa pubblicazione sugli altri quotidiani.
La sentenza impugnata va poi cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso per violazione di legge, in quanto la corte non fa corretta applicazione della norma contenuta nell'art. 1227, secondo comma c.c., che prevede che il risarcimento non sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e impone al danneggiato uno specifico dovere di correttezza volto a contenere o ad evitare il danno causato dal comportamento illecito del danneggiante.
La corte territoriale inquadra correttamente la condanna a carico della P. s.p.a. a provvedere alla pubblicazione della sentenza su più quotidiani nel disposto dell'art. 120 c.p.c. (puntualizzando che l'altra forma di pubblicità delle sentenze, prevista dall'art. 9 della legge n. 47 del 1948, costituisce pena accessoria della sentenza penale di condanna per reato commesso a mezzo stampa) evidenziando che essa ha funzione non afflittiva bensì riparatoria, ed è prevista come strumento di risarcimento in forma specifica con riferimento al danno non patrimoniale allo scopo di eliminare il risultato della diffamazione, evidenziandone l'altissima efficacia ripristinatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso.
La pubblicazione costituisce, come si evince pianamente dalla lettura del testo, una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno, rimuovendo il discredito gettato su un soggetto e ricostruendo la sua immagine pubblica.
Laddove il soccombente non ottemperi all'ordine del giudice, il secondo comma dell'art. 120 c.p.c. prevede che possa procedervi la parte a favore della quale essa è stata disposta.
Da queste premesse corrette, che traggono le mosse dal dato testuale dell'art. 120 c.p.c., la corte territoriale trae però una conclusione errata: essa sostiene che, non avendo le interessate provveduto direttamente alla pubblicazione, che ritiene essere un sacrificio economico relativamente modesto considerato che avevano già ricevuto una somma cospicua a risarcimento del danno per equivalente, e non avendo in tal modo evitato l'ulteriore danno derivante dalla mancata divulgazione sui quotidiani appartenenti ad editori diversi dalla appellata, debba essere esclusa la risarcibilità di quella parte di danno ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c..
In definitiva essa fa rientrare la pubblicazione della sentenza a cura e spese delle danneggiate all'interno degli obblighi di contenere il danno usando l'ordinaria diligenza posti dall'art. 1227 secondo comma a carico del creditore.
La questione che viene quindi sottoposta alla Corte dal primo motivo di ricorso è: quali sono i confini del comportamento esigibile in capo al creditore per contenere i danni dovuti al comportamento illecito del danneggiante, e in particolare, può ritenersi che rientri nell'obbligo di attivarsi per contenere o evitare tale danno anche l'autonoma pubblicazione della sentenza da parte della parte danneggiata, in supplenza al comportamento passivo dell'obbligato?
L'obbligo di solidarietà previsto dall'art. 1227 secondo comma del codice, che si fonda sul reciproco dovere di correttezza, non ha questa estensione.
Esso può invero tradursi in un comportamento non solo passivo ma anche attivo, volto ad evitare e contenere il danno. Cass. n. 26639 del 2013 chiarisce che l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso, ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento.
Il dovere di attivarsi in capo al creditore può presupporre un comportamento collaborativo ed anche attivo, specialmente in talune fattispecie, ma in ogni caso non può tradursi in un dovere di supplenza rispetto all'altrui inadempimento.
Esso si concreta nel dovere di evitare al debitore gli aggravi della sua posizione in quanto ciò sia possibile senza un apprezzabile sacrificio per la controparte, che non può essere tenuta a prestazioni gravose né onerose.
Infatti, non si può dimenticare che il dovere di correttezza volto ad evitare il danno non pone il creditore in posizione analoga a quella dell'obbligato, ma la sua posizione è pur sempre di preminenza, mentre quella del debitore è di soggezione ad un obbligo, quindi la diligenza richiesta al creditore per contenere o evitare il danno non può essere la stessa che è richiesta al debitore per eseguire l'obbligazione.
Tale condotta deve corrispondere ad un sforzo che si situi pur sempre nell'ambito della ordinaria diligenza, a cui cioè non corrisponda un apprezzabile sacrificio per il creditore, che è la parte che ha diritto di ricevere la prestazione nei rapporti contrattuali, o il soggetto che il danno ha subito, nei rapporti extracontrattuali cui pure l'art. 1227 è applicabile per richiamo espresso contenuto nell'art. 2056 c.c..
Se questo è il confine del dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 secondo comma c.c., non può ritenersi che quella che è disciplinata dal c.p.c. all'art. 120 secondo comma c.p.c. come una semplice facoltà, volta ad una più immediata e quindi satisfattiva riparazione del danno per il creditore in caso di colpevole inerzia dell'obbligato, possa tradursi in un obbligo per la parte creditrice, in mancanza di una previsione in tal senso ricavabile dalla norma dedicata, e non potendo farsi rientrare l'impegno, anche economico, necessario per ottenere la pubblicazione di una sentenza in diversi quotidiani nei margini della ordinaria diligenza.
La sentenza impugnata contiene anche un altro errore di diritto, sempre in relazione alla questione in esame, laddove a pag. 8 sostiene che la pubblicazione avrebbe potuto essere effettuata dalle danneggiate sostenendo un sacrificio economico relativamente lieve, in quanto avevano già percepito una cospicua somma a titolo di risarcimento del danno. In tal modo, la corte territoriale giunge a sostenere che per evitare il danno conseguente alla mancata pubblicazione, le danneggiate avrebbero dovuto privarsi di parte del risarcimento ricevuto, utilizzandone una parte per pagare le spese di pubblicazione. Dalla motivazione si evidenzia che il sacrificio che la corte ritiene da loro esigibile arriva fino a pretendere la parziale rinuncia (sia pur temporanea, ma fino alla data futura e incerta del recupero delle somme in tal modo anticipate) a parte del risarcimento ricevuto, che si colloca ben oltre i confini della ordinaria diligenza e vanifica lo stesso meccanismo risarcitorio, volto a garantire al danneggiato l'integrale ripristino della situazione precedente al verificarsi del danno.
Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1227 e 2033 c.c., 597, secondo comma c.p., nonché, anche in questo caso, della contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della esclusione del risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione della sentenza n. 327 del 1989 su periodici pubblicati da editori "terzi".
Sostengono che con la sua decisione, in cui la corte ha escluso dal danno risarcibile l'omessa pubblicazione su quotidiani terzi, non avendovi provveduto autonomamente le ricorrenti, ed ha ristretto il risarcimento dovuto alla omessa pubblicazione sul quotidiano. La N., la corte abbia eluso i motivi di appello da loro formulati e relativi alla liquidazione degli interessi e delle spese da parte del giudice di primo grado. Auspicano che, accolto il primo motivo di ricorso, si provveda ad una corretta liquidazione degli interessi e delle spese.
Non denunciano un vizio di omessa pronuncia, ma sostanzialmente sindacano il punto della sentenza di appello che non ha accolto i loro rilievi sulla quantificazione di interessi e spese ritenendoli assorbiti dalla riquantificazione del danno effettuata in appello, e pretendono di farlo, da pag. 19 in poi fino alla fine del ricorso riproducendo gli argomenti svolti nella comparsa conclusionale in appello.
La censura quindi è inconferente ed il motivo di ricorso inammissibile, perché non denuncia la presenza di un vizio nella sentenza impugnata ma pretende di rifare in questa sede una parte del giudizio di appello sulla base - esclusivamente - delle considerazioni svolte in quel grado di giudizio.
Trattasi di valutazioni che competono al giudice di merito al quale spetterà effettuare una nuova quantificazione del danno, attualizzata trattandosi di debito di valore, nel rispetto del principio di diritto enunciato da questa Corte.
La Società P. s.p.a. si è costituita con controricorso contenente anche quattro motivi di ricorso incidentale. Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo del giudizio e il vizio di motivazione sotto tutti i possibili profili avendo le controparti chiesto prima una condanna in via equitativa e solo nella seconda memoria istruttoria depositata nel corso del giudizio di primo grado precisato che intendevano chiedere il risarcimento dei danni per un importo determinato.
Il motivo è infondato.
La corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, che postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Essa ha escluso la configurabilità dell'ipotesi in quanto, pur non essendo stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, l'attore abbia tuttavia indicato i titoli dai quali essa trae fondamento permettendo in tal modo al convenuto di effettuare in via immediata ed esauriente le proprie difese (in questo senso Cass. n. 7074 del 2005).
A ciò si aggiunga che, trattandosi di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Né in riferimento a questo motivo né in riferimento ai successivi motivi viene adeguatamente censurato il vizio di motivazione, individuando il passaggio della sentenza che si ritiene viziato, evidenziando il ragionamento che si assume illogico, carente o contraddittorio e segnalando i profili che il giudice non ha adeguatamente considerato. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Società P. s.p.a. denuncia la violazione del giudicato, nonché anche in questo caso il vizio di motivazione sotto tutti i possibili profili, sostenendo che, avendo già le eredi F. F. beneficiato della condanna della società al risarcimento dei danni da diffamazione per una somma peraltro molto elevata con sentenza passata in giudicato, non rimarrebbe spazio per alcuna altra ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per quello stesso fatto, ovvero la ritenuta diffamazione dell'avv. F. F.. Soggiunge poi che la mancata esecuzione da parte sua della condanna alla pubblicazione della sentenza n. 327 del 1989 sui previsti quotidiani a diffusione nazionale, condanna intervenuta a diversi anni dalla morte dell'avv. F. F. e quando la pubblicazione non avrebbe potuto avere alcuna efficacia risarcitoria concreta, non abbia provocato alcun danno, e che avrebbero dovuto attivarsi le eredi F. F. se ritenevano importante la pubblicazione, facendo pubblicare il testo a loro cura e spese salvo poi rivalersi.
Il motivo è totalmente infondato.
La violazione del giudicato non esiste in quanto diverso è il fatto lesivo in relazione al quale si chiede di essere risarciti: la società P. è stata condannata sia a risarcire il danno da diffamazione subito dall'avv. F. F. e trasferitosi ai suoi eredi per equivalente, sia, ai fini della integrale riparazione del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione del professionista, a quella particolare forma di risarcimento in forma specifica che è la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, funzionalizzata a riqualificare l'immagine pubblica della persona diffamata.
Dalla non ottemperanza all'obbligo risarcitorio in forma specifica, consegue la conversione in denaro di quell'obbligo ovvero la possibilità di richiedere la condanna al risarcimento del danno che costituisce conseguenza immediata e diretta della mancata ottemperanza a quell'obbligo. Come osservato dalla corte d'appello, la domanda di risarcimento non si pone in contrasto con la precedente sentenza passata in giudicato, ma costituisce naturale conseguenza dell'inosservanza dell'ordine di pubblicazione di un provvedimento giudiziale con essa disposto.
A ciò si aggiunga che la messa in esecuzione delle sentenze di condanna è cogente per la parte destinataria del comando e non legittimamente evitabile per private considerazioni in fatto della parte gravata, in questo caso relative al tempo trascorso rispetto ai fatti e all'inidoneità della pubblicazione della sentenza a svolgere una qualche effettiva funzione riparatoria.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente denuncia la violazione delle norme che regolano l'onere della prova, oltre che il vizio di motivazione sotto tutti i possibili profili, sostenendo che le ricorrenti non abbiano in alcun modo provato, nel corso del giudizio di merito, di aver subito un pregiudizio, e come sia quantificabile il pregiudizio subito, in ragione dell'omessa pubblicazione della sentenza, anche considerando che non hanno ritenuto di acquistare gli spazi pubblicitari sui giornali e provvedere loro stesse alla pubblicazione, salvo rimborso, e che l'importo del danno risarcibile non può essere correlato al costo della pubblicazione.
Anche questo motivo va rigettato. La corte d'appello non ha condiviso la valutazione del tribunale, che per effettuare la quantificazione del danno subito dalle eredi F. F. si era rapportato al costo di pubblicazione della sentenza, mediante dati acquisiti in primo grado a mezzo di una consulenza tecnica; essa ha comunque compiuto una legittima valutazione equitativa agganciata a parametri obiettivi, enunciati a pag. 9 della sentenza, atti a personalizzare il risarcimento tenendo conto della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta (condizioni sociali del danneggiato, sua collocazione professionale, rapporto di parentela con le parti) e al contempo ha tenuto ben presente il fatto che il danno risarcibile fosse limitato alla perdita degli effetti gratificanti che si sarebbero prodotti a favore dei congiunti per la pubblicazione sul solo quotidiano La N., mai eseguita.
La società controricorrente enuncia formalmente un quarto motivo di ricorso incidentale con il quale apparentemente denuncia la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. sulla liquidazione delle spese di lite, limitandosi a sostenere che l'accoglimento del ricorso incidentale (ed il già avvenuto parziale accoglimento dell'appello incidentale) dovranno portare ad una diversa liquidazione delle spese di lite, non essendo la Società P. s.p.a. soccombente.
Il motivo così come formulato è del tutto inammissibile in quanto non denuncia una violazione da parte del giudice di appello nell'applicare le norme sulla liquidazione delle spese di giudizio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e rigettato il ricorso incidentale e la causa va rimessa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese in applicazione del seguente principio di diritto:" In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c. c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione".
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e rigetta il ricorso incidentale. Rimette la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 7 novembre 2014
 
IL PRESIDENTE
Antonio Segreto
IL CONSIGLIERE EST.
Lina Rubino
 
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Innocenzo Battista
 


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